I giudici del Tribunale di Genova si sono riuniti per dettare regole uniformi in tema di processo sommario di cognizione. D’altra parte, essendo ormai cronica l’incapacità del Parlamento di fare leggi esaustive, i giudici devono sopperire integrando la normativa. Ciò che era eccezione, oggi è divenuta regola.
In particolare si è stabilito che:
a) i criteri di distribuzione delle cause con rito sommario sono identici a quelle con rito ordinario;
b) i giorni di udienza sono gli stessi;
c) il giudice fissa l’udienza di comparizione entro 5 giorni dalla nomina fatta dal Presidente;
d) la prima udienza è fissata entro 3 mesi dalla nomina;
e) alla prima udienza le parti non sono tenute a comparire personalmente.
Degna di nota, visto che il legislatore se ne era dimenticato, il dovere di fissare l’udienza entro 3 mesi.
Ma l’aspetto più interessante è questo. Laddove il giudice ritenga di dover trattare la causa con il rito ordinario, l’udienza del 183 viene fissata con termine per il convenuto di depositare una nuova comparsa di costituzione e risposta, ove potrà proporre nuove eccezioni, richiedere nuove prove, produrre nuovi documenti. Ciò in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata. Difatti, l’attore in mala fede potrebbe decidere di promuovere il rito, sapendo che l’istruzione non potrà essere sommaria, per ridurre i termini di difesa del convenuto.
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Complimenti per l’articolo, Mirco, é molto esauriente. Ma non nascondo il mio senso di disagio quando il legislatore lascia così ampia discrezionalità all’interprete. Io mi ritrovo a dover scegliere tra rito ordinario o sommario. Come istruzione, chiederei l’assunzione di due testi (che confermino la dinamica del sinistro per l’attribuzione della responsabilità alla controparte) e una CTU medico-legale che confermi i postumi invalidanti documentati dalla perizia del medico fiduciario del mio assistito.
Bene, se proporrò ricorso ex art 702 bis, dovrò affidare all’umore (recte: all’esegesi) del Giudice la decisione sul rito: non ho certezze in merito. Non credi anche tu?
Avremmo bisogno di un legislatore più competente.
Ciao,
Federico
@Federico: cmq considera che nella peggiore della ipotesi avrai perso qualche mese, ma anche “guadagnato” la discovery del tuo avversario che è sempre utile
E’ proprio questo il punto: credo che il sommario si debba fare soprattutto per “guadagnare” qualche mese sui tempi (sconfortanti) della Giustizia. Se invece devo rischiare di “perdere” qualche mese (per la conversione del rito), meglio rimandare il mio debutto nel sommario a quando avrò una causa documentale, e per il momento notificare una citazione. Tanto più che, nel mio caso, la controparte è una Compagnia di assicurazioni che ci sta provando: non ha nulla, solo la sua assicurata (senza testimoni) che nega la nostra versione -non sarebbe quindi neanche utile una discovery…
Ciao,
Federico
buonasera
l’ordinanza pubblicata dall’avv. Minardi, mi torna molto utile per portare avanti il processo che ho erroneamente incardinato avanti il Tribunale piuttosto che avanti al Giudice di Pace. Solo qualche dubbio da sciogliere prima di procedere ed è per questo che chiede a Lei avvocato i Suoi preziosi consigli.
Sciogliendo la riserva il Giudice in composizione monocratica ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza concedendo un termine ex art. 101 c.p.c. per depositare memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio.
All’esito di una prima interpretazione dell’ordinanza pubblicata e una tentata associazione al mio caso, è possibile chiedere con le memorie ordinate dal Giudice chiedere la trasformazione del rito da sommario ad ordinario con la sola richiesta di ctu, considerando che l’istruttoria è solo documentale?
In subordine posso chiedere che d’ufficio sia disposta translatio iudicii, con provvedimento di riassunzione innanzi al GdP?
Grazie