Intervista sul processo cautelare uniforme: la competenza in corso di causa (parte 4°)

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4. La competenza in corso di causa

Domanda: Come si determina la competenza in corso di causa? 

Avv. Mirco Minardi: Dobbiamo fare riferimento all’articolo 669-quater il quale afferma che quando vi è una causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore. Se invece l’istruttore non è stato ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, la domanda si propone al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669-ter. Non può invece emettere provvedimenti cautelari il giudice di pace; pertanto se la causa pende davanti a questo giudice la domanda si propone al tribunale.

Domanda: E se si è durante la pendenza dei termini per proporre l’impugnazione? 

Avv. Mirco Minardi: In questo caso la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Domanda: E se la causa pende davanti al giudice straniero e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito? 

Avv. Mirco Minardi: Anche in questo caso si applica il terzo comma dell’articolo 669-ter e quindi la domanda va proposta al giudice che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare. Peraltro, questo ultimo criterio si applica anche nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale in tema di sequestro.

Domanda: Che cosa succede se il giudice del merito è incompetente? Può provvedere sulla domanda cautelare? 

Avv. Mirco Minardi: Sul punto non c’è molta giurisprudenza e quella che c’è è divisa. Sembra preferibile la tesi in base alla quale la competenza non è un presupposto di validità della pronuncia cautelare, pertanto con la riassunzione del giudizio il provvedimento cautelare si salva, anche perché l’articolo 669-novies stabilisce che l’inefficacia della misura si verifica solo nell’ipotesi di sentenza che dichiara inesistente il diritto cautela del quale era stato concesso il provvedimento. Pertanto un giudice incompetente può certamente emettere il provvedimento cautelare che non verrà meno sempre che il giudizio di merito prosegua dinanzi al giudice competente.

Domanda: Nei giudizi davanti a la corte d’appello la competenza rilascio del provvedimento cautelare spetta al collegio o al singolo magistrato?

Avv. Mirco Minardi: Essendo stato eliminato l’istruttore la competenza è del collegio.

Domanda: Come si determina la pendenza? 

Avv. Mirco Minardi: Dipende dalla forma dell’atto introduttivo del procedimento. Se l’atto introduttivo è la citazione si ha pendenza con il perfezionamento della notificazione; in caso di ricorso la pendenza è determinata dal deposito.

Domanda: Chiariamo cosa si intende per “causa pendente per il merito”. 

Avv. Mirco Minardi: La giurisprudenza ante riforma, sul punto, ha stabilito che per causa pendente per il merito si intende il giudizio che ha ad oggetto l’accertamento dello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale è necessario assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. L’orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva; pertanto vi deve essere identità di parti, di petitum e di causa petendi, fra il giudizio già pendente e quello relativo alla misura cautelare richiesta.

Domanda: Contro il provvedimento che afferma la incompetenza del giudice della cautela è ammissibile il regolamento di competenza? 

Avv. Mirco Minardi: No, perché non ha effetti sostanziali di carattere definitivo, ma è possibile proporre reclamo. Il regolamento di competenza è invece ammissibile se anche il secondo giudice si dichiara incompetente.

Domanda: Se il giudizio pende in Cassazione è possibile chiedere la misura alla S.C.? 

Avv. Mirco Minardi: Nonostante la mancanza di un espresso divieto si ritiene che la domanda debba essere rivolta alla Corte d’Appello, in applicazione analogica di quanto disposto in tema di inibitoria.

Domanda: E se la Cassazione ha cassato con rinvio e il giudizio non è ancora stato iniziato? 

Avv. Mirco Minardi: Qui occorre scegliere tra giudice a quo e giudice del rinvio. Sembra preferibile il secondo, in quanto già virtualmente investito della causa e dunque competente per il merito.

Domanda: A chi va presentata la domanda cautelare nel caso in cui penda il giudizio penale? 

Avv. Mirco Minardi: Se l’azione civile è stata esercitata in sede penale oppure se è stata lì trasferita, la competenza è del giudice civile del luogo in cui la misura deve essere eseguita. Tuttavia, la norma fa salva la possibilità per la parte civile di chiedere il sequestro conservativo al giudice penale ai sensi dell’art. 316 c.p.p.. Non è chiaro però se la competenza del giudice penale sia esclusiva oppure concorrente a quella del giudice civile.

Domanda: In caso di controversia oggetto di clausola compromissoria, di compromesso o di giudizio arbitrale pendente? 

Avv. Mirco Minardi: L’art. 669-quinquies c.p.c. attribuisce al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito la competenza a conoscere della domanda cautelare, sia ante causam, che in corso di causa. Va ricordato che il D.L. 35/2005 ha modificato la norma inserendo espressamente anche gli arbitrati irrituali.

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Lionello pontoni

    Grazie della cultura che acquisisco; ora capisco un procedere poichè coinvolto in un procedimento cautelare.- Con cordialità Lionello Pontoni



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