Di Luca D’Apollo (estratto da L. D’Apollo,“Le infrazioni al codice della strada”, Giappichelli, 2009)
L’art. 200 comma 1 Cod. strada prevede espressamente che “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”. Tale regola può essere derogata soltanto quando la violazione “non possa essere immediatamente contestata”. In questo caso, è necessario redigere “il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” (art. 201 comma 1 Cod. strada), con eventuale inserimento delle dichiarazioni degli interessati.
L’art. 201 comma 1 c.d.s. ha accentuato il rilievo della contestazione immediata imponendo al verbalizzante la “indicazione dei motivi” che non l’hanno resa possibile. Pertanto nei casi in cui il giudice dell’opposizione (o il prefetto) ritengano infondati i motivi o ragionevolmente ritengono che la contestazione immediata sarebbe stata possibile in concreto, debbono legittimamente provvedere all’annullamento del verbale di accertamento dell’infrazione.
Cass., 18 giugno 1999, n. 6123, in Foro it., 1999, I,3242.
Ci si chiede cosa significhi che la contestazione immediata deve effettuarsi “quando è possibile”.
La possibilità della contestazione deve necessariamente essere valutata nella situazione concreta e solo il giudice di merito può accertare se la motivazione degli accertatori sia legittima o meno.
Tra le varie ipotesi vi è quella dell’impossibilità dell’inseguimento del veicolo.
In un recente caso un automobilista veniva multato per violazione dell’art. 6, primo e dodicesimo comma, del codice della strada con immediato ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. Questi si lamentava della mancata contestazione immediata dell’infrazione, contestata, infatti, solo in un secondo momento, nel centro abitato presso cui si dirigeva. La polizia stradale giustificava la mancata immediata contestazione nel fatto che il proprio autoveicolo si trovava parcheggiato nell’altro senso di marcia e aveva dovuto procedere, in condizioni di sicurezza, all’inversione della marcia e al relativo inseguimento del veicolo con fermo dello stesso avvenuto all’interno della città.
Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, affermando che il verbale con contestazione successiva, deve necessariamente riportare una motivazione; mentre dal verbale agli atti non risultavano in alcun modo le ragioni del mancato immediato fermo.
Il caso viene così sottoposto alla Corte di Cassazione che ha l’opportunità di fare chiarezza sulla portata applicativa della regola dell’immediata contestazione.
I giudici sottolineano la diversità concettuale tra la fase dell’accertamento e l’arresto del veicolo: ovvero è necessaria una continuità spazio temporale che non deve necessariamente tradursi nell’immediato arresto della marcia dl veicolo.
L’immediatezza della contestazione deve essere intesa nel senso di una ragionevole continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione.
l’articolo 200 del codice la strada impone “quando è possibile”, non comporta l’arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificala la violazione della infrazione a quello in cui il trasgressore viene reso edotto dell’accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni. Nel caso di specie, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata..
Cass., 5 settembre 2008, n. 22364.
La norma ex art. 200 Cod. strada prevede l’obbligo di intimare l’ALT affinché il presunto trasgressore possa difendersi nell’immediatezza del fatto, agire in contraddittorio e verificare la regolarità del servizio di pattugliamento. Solo osservando questa norma si riconosce il diritto alla difesa garantito dall’art. 24 della Carta Costituzionale.
Il principio della contestazione immediata è stabilito anche dall’art 14 della legge n. 689 del 1981 secondo cui la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Solo qualora non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Importante la regole prevista dall’ultimo comma dell’art. 14 cit., secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
La giurisprudenza (Cass., 2 agosto 2000, n. 10107; Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, Cass., 18 giugno 1999, n. 6123), interrogatasi sul rapporto tra le norma ex art. 200 e 201 cod. strada e art. 14 cit., ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice dalla strada.
La disposizione generale sulle sanzioni amministrative di cui all’art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, è derogata dalla disciplina speciale dettata, per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, dagli art. 200 e 201 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, cui si correlano gli art. 383 e 384 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; dalla diversità delle due norme discende che alle violazioni del codice della strada non può essere applicato il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art. 14 l. cit. n. 689), in base al quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa; la contestazione immediata ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e, di conseguenza, essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che detta omissione configura una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.
Cass., 2 agosto 2000, n. 10107, in Giust. civ. Mass., 2000, 1680.
Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della l. n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, in Nuovo dir., 2001, 155).
Ci si chiede che valore ha la contravvenzione elevata violando la regola della contestazione immediata.
Si è affermato che il principio della contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo (Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, in Nuovo dir., 2001, 155).
Secondo La Cassazione la contestazione immediata è elemento essenziale del procedimento amministrativo che si conclude con l’irrogazione della sanzione: pertanto il vizio incidente su una fase del procedimento si ripercuote sugli atti successivi.
La contestazione immediata alla luce degli art. 200 e 201 cod. strada ha un valore fondamentale per le successive fasi del procedimento sanzionatorio ed una sua mancanza, nel caso in cui sia possibile, determinerebbe l’illegittimità dell’intero procedimento amministrativo. Rimane ferma, perché legittima, la procedura che prevede la notifica del verbale qualora l’immediata contestazione non sia possibile purché contenga un’adeguata indicazione dei motivi che non l’hanno resa possibile. Il principio che si trova alla base di questa “inviolabile” fase, “contestazione immediata”, del procedimento sanzionatorio, è il diritto, costituzionalmente garantito, di difesa della persona che viene leso dall’inosservanza degli art. 200 e 201 c. strad. Per tenere fede a questo principio gli organi accertatori debbono effettuare la contestazione immediata dell’infrazione in tutti i casi in cui sia possibile e l’organo giudicante, se rileva la possibilità materiale di una contestazione immediata, deve disporre l’annullamento del provvedimento del prefetto per violazione di legge.
Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, in Nuovo dir., 2001, 155.
Il principio è ribadito di recente dalla corte di legittimità laddove afferma che:
Dalla (…) disciplina del codice stradale si desume, (…), che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.
Cass., 7 aprile 2005, n. 7332.
Secondo la giurisprudenza predominante la mancata contestazione immediata della violazione nell’ipotesi in cui era possibile ovvero la mancata indicazione dei motivi per cui non si è potuto procedere alla contestazione in loco, sono causa di annullamento della contravvenzione.
In materia di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del nuovo c. strad. l’inosservanza dell’obbligo di contestazione immediata della violazione, quando la stessa è possibile, determina l’illegittimità dell’intero procedimento sanzionatorio. L’inosservanza dell’obbligo di contestazione immediata, quando la stessa è possibile, determina la lesione del diritto di difesa del soggetto al quale la violazione è contestata.
Cass., 18 giugno 1999, n. 6123, in Foro it., 1999, I,3242.
La Cassazione (tra le prime sentenze si veda Cass., 18 giugno 1999, n. 6123; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2494; Cass., 28 giugno 2001, n. 8869; Cass., 2 agosto 2000, n. 10107; Cass., 3 aprile 2000, n. 4010; Cass., 18 giugno 1999, n. 6123) ha affermato il principio secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata, del cui difetto l’interessato si sia lamentato, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione.

sono un dipendente di telecom italia ,al quale il 30/01/012 mi viene verbalizzata una multa di divieto di sosta perche’ sostavo a circa due m. alla fine del marciapiede non mi e’ stata contestata nella immediatezza anche se poteva essere eseguita perche svolgendo il servizio pubblico ero parcheggiato come tante altre auto di telecom italia nei pressi del palazzo telecom , il quale bastava che suonassero il campanello e si spostava l’auto, ma indipendentemente a tutto cio’, telecom italia , senza capir ragione paga la multa e vuole rifarsi della stessa decurtandomi lo stipendio , premetto che, dal 30/01/012 telecom ancora oggi mi notifica tutto quanto – per cui ho perso il diritto di impugnare il verbale e contestarlo a mio avviso non devo permettere alcuna decurtazione della suddetta somma dallo stipendio a telecom saluti e grazie gianni colucci