Un breve video sulle preclusioni nel processo ordinario. Vi ricordo che gli argomenti trattati sono approfonditi nei miei ebook sulle Insidie del processo civile.
Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.
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Un commento:
GENNARO
Ho bisogno di un parere da un valido professionista come te, che stimo ed apprezzo per la gentilezza e disponibilità dimostrata in ogni precedente contatto. La vicenda ti è stata genericamente inviata in precedente mail alla quale hai risposto in questi termini” e’ impossibile esprimere un parere puntuale senza la lettura degli atti della sentenza etc ….”
Sopperendo alla carenza di informazioni non allegate, rinnovo la richiesta di parere in merito a:
In una azione di riduzione di eredità per lesione di legittima, l’attore ha allegato tutti gli atti di disposizione del decuius (Donazione, testamento etc. etc.) dai quali si evince chiaramente la lesione della legittima della quota di spettanza dell’erede attore.
Il precedente giudice istruttore su richiesta di parte attorea dispone ctu per la quantificazione della lesione.
Il ctu relaziona in merito evidenziando la lezione di legittima, si precisano le conclusioni e la causa va al collegio.
Il collegio chiede al c.t. di quantificare in denaro la lesione della legittima, il c,tu quantifica la lesione in euro 6.000,00.
Il collegio, inaspettamemente, in sentenza rigetta la domanda dell’attore in quanto lo stesso non ha dato la prova della lesione della quota legittima, ritenendo nulla la ctu disposta dal G.I.
il collegio motiva che la ctu in questione è da considerarsi esplorativa, cioè finalizzata a provare la lesione della legittima, fatto questo di natura costituiva che doveva, per il principio dispositivo che caratterizza il processo civile, essere allegato e provato dalla parte attorea.
Ora chiedo un tuo parere circa l’opportunità di appellare la sentenza. Si può a tuo parere Sostenere che nel caso di specie l’attore ha assolto l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, allegando le disposizioni del de cuis nonché il testamento, deducendo la lesione della legittima che ictu oculi risulta essere evidente e che il ctu ha solamente assolto il compito di quantificare la lesione prima in percentuale e successivamente, su richiesta del collegio in danaro.
Chiedo tuo parere in merito. Grazie della Tua disponibilità. Avv. Gennaro PUGLIESE
ALLEGO L’INTERA VICENDA
ATTO DI CITAZIONE
Il Sottoscritto attore………… premesso che in data——–, decedeva—– in——— la sig.ra.————–(Doc 1) lasciando quali eredi i figi legittimi \—————– e____________-,
1) con testamento pubblico per Notar ——— DEL——— LA DE CUIUS _________, LASCIAVA ALL’ATTRICFE UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN TERRITORIO——- FONDO—— DELLA SUPERFICIE DI CERICA 8.000 m.q.;
2) con testamento pubblico Notaio dr———— del ————- la de cuius lasciava al figlio (non attore) una parte di terreno sito in agro——- di——-, della superficie di circa due ettari (20.000, mq) con soprastante casa colonica composta da due appartamenti e costruita dall’O.V.S. e riportato in catasto alla part———–.
3) con donazioni Notaio dr——— del————-, la de cuius, donava al figlio non attore che accettava, un appezzamento di terreno esteso circa un ettaro e settanta are, riportato nel catasto de Terreni di ——- al foglio——– part.——- di Ha 1.70,.. r.d euro 118,53 r.a. euro 43.90 e al Altro erede (non attore) Sig.——- altro convivente che accettava, un appezzamento di terreno esteso circa novanta are, riportato nel CT.C. al foglio——- part.—— seminativo, are 90.00 r.d. 62,755 r.a. euro 23,24.
Che pertanto occorre procedere alla riduzione delle donazione de qua d della disposizione testamentaria NOT. _________ DEL _________ ESSENDO EVIDENTE LA LESIONE DEI DIRITTI DELL’ATORE.
Tanto premesso cita ai coeredi ____—— a comparire etc etc.
Conclusioni. Voglia il tribunale……….
1) Ritenere lesive dei diritti dell’odierna attrice le disposizioni testamentarie di cui all’atto per Notar.——— del——— e le donazioni per notar dr __________- del———–
2) Procedere alla formazione e all0ccertamtneo della massa dei bani del della de cuius nella sua reale consistenza,
3) DETERMINARE LA QUOTA SPETTANTE ALL’ATTIRCE,
4) DISPOSRRE CTU per le operazioni inerenti alla richiesta sopra citate: stima degli immobili, determinazione della quote, predisposizione del progetto di riduzione e di divisione,
5) Attribuire a ciascun erede la propria quota,
6) Con rendiconto ed interessi e con vittoria di spesa etc……..
Si offrono in comunicazione, con il deposito in cancelleria, i documenti elencati nell’indice del fascicolo che qui debbono intendersi per ripetuti e trascritti.
Nella comparsa di risposta uno di convenuti si costituisce ed eccepisce in via preliminare la nullità della citazione avversaria ex art 164 c.p.c.. comma 4 mancando, nella fattispecie, quell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituendi le ragioni della domanda, cosi come previsto al punto n.4 dell’art. 163 c.p.c.. Il convenuto sostiene che per costante giurisprudenza il legittimario che intende proporre l’azione di riduzione ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se si, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva., potendo solo in tal modo il Giudice procedere alla sua reintegrazione etc…………; ora nel caso di specie controparte non ha provveduto ad indicare il valore dei vari atti di disposizione del de cuis, ma ha altresì demandato ad una futura consulenza tecnica il compito di accertare l’eventuale lesione dei propri diritti successori …. Così impedendo di fatto allo scrivente legale la redazione di un adeguato atto difensivo, non potendo l’odierno convenuto realmente conoscere (per mancanza di quei necessari elementi di fatto e diritto ex lege richiesti) Parte convenuta sostiene ………“ la ctu non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisti o nella soluzione di questioni che necessitano specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provate (rif Cass. N.9060 /2003) e poi eccepisce altro nel merito. E in conclusione chiede in via preliminare che venga accertata e dichiarata la nullità dell’atto di citazione per i motivi esposti in narrativa ed altre diverse richieste.
Ad ogni modo il G.I. dispone C.T.U per la determinazione della massa ereditaria al momento di apertura della successione; 2) determini il valore della quota disponibile ; 3)determini le quote spettanti ai coeredi; 4) determini sulla scorta delle predette risultanze, l’esatto ammontare della quota ereditaria spettante all’attrice:
Il C.T.U. Risponde ai quesiti affidati dal G.I determinando la massa ereditaria la quota di legittima e quantifica anche la misura della lesione della legittima in danno dell’attore.
La causa va Collegio che emette la sentenza con la quale statuisce che “ l’azione di riduzione è infondata (artt.553 e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta del seguente rilievo avente natura assorbente di ogni ulteriore questione. La suprema Corte ha precisato che “ il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi della quota di riserva, e quindi anche l’inesistenza nel patrimonio del “De cuius” di altro beni oltre quelli che formano oggetto dell’azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all’art 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall’attore come fatti positivi (Cass 17.10 1992 n. 114329 Da ultimo si è poi ribadito il principio secondo cui “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima, violata dal testatore. A tale fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se , e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcole della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “De cuius” (Cass. 30.06.2011 m.144739.
ORBENE NEL CA SO DI SPECIE, PARTE ATTRICE NON HA NE ALLEGATO (NE TANTO MENO PROVATO) QUALE SIA CON ESATTEZZA IL VALORE DELLA MASSA EREDITARIA NONCHE’ IL VALORE DELLA LEGITTIMA CHE SAREBBE stata violata per effetto della disposizione testamentaria del ——— 1996, effettuata dal——– in favore del figliò———- e delle donazioni del———— effettuata dal de cuius in favore del figio e del nipote —–
L’attrice si è infatti limitata a riferire che “occorre procedere alla riduzione delle donazioni…… e della disposizione testamentaria ….. del 3——— essendo evidente la lesione dei diritti dell’attrice (pag. 2 non numerata dell’atto di citazione ) chiedendo, nelle conclusioni che il Tribunale volesse, “procedere alla formazione e all’accertamento della massa ereditaria dei beni del de cuius nella sua reale consistenza) disponendo a tal fine una ctu. Ma tale lacuna non poteva essere colmata a mezzo della invocata consulenza tecnica d’ufficio, redatta poi dall’ing. ————- in data ———- che i precedenti G.I non avrebbero infatti dovuto disporre, avendo essa assunto natura meramente esplorativa alla luce della grave lacuna allegatoria (ancor prima che probatoria) della domanda attorea.
Il rigetto della domanda di riduzione comporta, di conseguenza anche il rigetto delle ulteriore domande (divisione dei beni e d rendiconto) Le spese di lite, considerata la natura della controversia, devono essere interamente compensate. Le spese di CTU vanno invece definitivamente poste a carico della parte attrice. Per questi motivi il Tribunale di —— definitivamente pronunciando sulla causa promossa da——————– contro————– e—————- contrariis reictis:
RIGETTA LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE; COMPENSA INTEGRALMENTE DEL SPESE DI LITE TRA LE PARTI; PONE LE SPESE DI CITU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE ATTRICE
Così deciso in _________ nella camera di consiglio del————-
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Ho bisogno di un parere da un valido professionista come te, che stimo ed apprezzo per la gentilezza e disponibilità dimostrata in ogni precedente contatto. La vicenda ti è stata genericamente inviata in precedente mail alla quale hai risposto in questi termini” e’ impossibile esprimere un parere puntuale senza la lettura degli atti della sentenza etc ….”
Sopperendo alla carenza di informazioni non allegate, rinnovo la richiesta di parere in merito a:
In una azione di riduzione di eredità per lesione di legittima, l’attore ha allegato tutti gli atti di disposizione del decuius (Donazione, testamento etc. etc.) dai quali si evince chiaramente la lesione della legittima della quota di spettanza dell’erede attore.
Il precedente giudice istruttore su richiesta di parte attorea dispone ctu per la quantificazione della lesione.
Il ctu relaziona in merito evidenziando la lezione di legittima, si precisano le conclusioni e la causa va al collegio.
Il collegio chiede al c.t. di quantificare in denaro la lesione della legittima, il c,tu quantifica la lesione in euro 6.000,00.
Il collegio, inaspettamemente, in sentenza rigetta la domanda dell’attore in quanto lo stesso non ha dato la prova della lesione della quota legittima, ritenendo nulla la ctu disposta dal G.I.
il collegio motiva che la ctu in questione è da considerarsi esplorativa, cioè finalizzata a provare la lesione della legittima, fatto questo di natura costituiva che doveva, per il principio dispositivo che caratterizza il processo civile, essere allegato e provato dalla parte attorea.
Ora chiedo un tuo parere circa l’opportunità di appellare la sentenza. Si può a tuo parere Sostenere che nel caso di specie l’attore ha assolto l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, allegando le disposizioni del de cuis nonché il testamento, deducendo la lesione della legittima che ictu oculi risulta essere evidente e che il ctu ha solamente assolto il compito di quantificare la lesione prima in percentuale e successivamente, su richiesta del collegio in danaro.
Chiedo tuo parere in merito. Grazie della Tua disponibilità. Avv. Gennaro PUGLIESE
ALLEGO L’INTERA VICENDA
ATTO DI CITAZIONE
Il Sottoscritto attore………… premesso che in data——–, decedeva—– in——— la sig.ra.————–(Doc 1) lasciando quali eredi i figi legittimi \—————– e____________-,
1) con testamento pubblico per Notar ——— DEL——— LA DE CUIUS _________, LASCIAVA ALL’ATTRICFE UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN TERRITORIO——- FONDO—— DELLA SUPERFICIE DI CERICA 8.000 m.q.;
2) con testamento pubblico Notaio dr———— del ————- la de cuius lasciava al figlio (non attore) una parte di terreno sito in agro——- di——-, della superficie di circa due ettari (20.000, mq) con soprastante casa colonica composta da due appartamenti e costruita dall’O.V.S. e riportato in catasto alla part———–.
3) con donazioni Notaio dr——— del————-, la de cuius, donava al figlio non attore che accettava, un appezzamento di terreno esteso circa un ettaro e settanta are, riportato nel catasto de Terreni di ——- al foglio——– part.——- di Ha 1.70,.. r.d euro 118,53 r.a. euro 43.90 e al Altro erede (non attore) Sig.——- altro convivente che accettava, un appezzamento di terreno esteso circa novanta are, riportato nel CT.C. al foglio——- part.—— seminativo, are 90.00 r.d. 62,755 r.a. euro 23,24.
Che pertanto occorre procedere alla riduzione delle donazione de qua d della disposizione testamentaria NOT. _________ DEL _________ ESSENDO EVIDENTE LA LESIONE DEI DIRITTI DELL’ATORE.
Tanto premesso cita ai coeredi ____—— a comparire etc etc.
Conclusioni. Voglia il tribunale……….
1) Ritenere lesive dei diritti dell’odierna attrice le disposizioni testamentarie di cui all’atto per Notar.——— del——— e le donazioni per notar dr __________- del———–
2) Procedere alla formazione e all0ccertamtneo della massa dei bani del della de cuius nella sua reale consistenza,
3) DETERMINARE LA QUOTA SPETTANTE ALL’ATTIRCE,
4) DISPOSRRE CTU per le operazioni inerenti alla richiesta sopra citate: stima degli immobili, determinazione della quote, predisposizione del progetto di riduzione e di divisione,
5) Attribuire a ciascun erede la propria quota,
6) Con rendiconto ed interessi e con vittoria di spesa etc……..
Si offrono in comunicazione, con il deposito in cancelleria, i documenti elencati nell’indice del fascicolo che qui debbono intendersi per ripetuti e trascritti.
Nella comparsa di risposta uno di convenuti si costituisce ed eccepisce in via preliminare la nullità della citazione avversaria ex art 164 c.p.c.. comma 4 mancando, nella fattispecie, quell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituendi le ragioni della domanda, cosi come previsto al punto n.4 dell’art. 163 c.p.c.. Il convenuto sostiene che per costante giurisprudenza il legittimario che intende proporre l’azione di riduzione ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se si, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva., potendo solo in tal modo il Giudice procedere alla sua reintegrazione etc…………; ora nel caso di specie controparte non ha provveduto ad indicare il valore dei vari atti di disposizione del de cuis, ma ha altresì demandato ad una futura consulenza tecnica il compito di accertare l’eventuale lesione dei propri diritti successori …. Così impedendo di fatto allo scrivente legale la redazione di un adeguato atto difensivo, non potendo l’odierno convenuto realmente conoscere (per mancanza di quei necessari elementi di fatto e diritto ex lege richiesti) Parte convenuta sostiene ………“ la ctu non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisti o nella soluzione di questioni che necessitano specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provate (rif Cass. N.9060 /2003) e poi eccepisce altro nel merito. E in conclusione chiede in via preliminare che venga accertata e dichiarata la nullità dell’atto di citazione per i motivi esposti in narrativa ed altre diverse richieste.
Ad ogni modo il G.I. dispone C.T.U per la determinazione della massa ereditaria al momento di apertura della successione; 2) determini il valore della quota disponibile ; 3)determini le quote spettanti ai coeredi; 4) determini sulla scorta delle predette risultanze, l’esatto ammontare della quota ereditaria spettante all’attrice:
Il C.T.U. Risponde ai quesiti affidati dal G.I determinando la massa ereditaria la quota di legittima e quantifica anche la misura della lesione della legittima in danno dell’attore.
La causa va Collegio che emette la sentenza con la quale statuisce che “ l’azione di riduzione è infondata (artt.553 e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta del seguente rilievo avente natura assorbente di ogni ulteriore questione. La suprema Corte ha precisato che “ il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi della quota di riserva, e quindi anche l’inesistenza nel patrimonio del “De cuius” di altro beni oltre quelli che formano oggetto dell’azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all’art 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall’attore come fatti positivi (Cass 17.10 1992 n. 114329 Da ultimo si è poi ribadito il principio secondo cui “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima, violata dal testatore. A tale fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se , e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcole della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “De cuius” (Cass. 30.06.2011 m.144739.
ORBENE NEL CA SO DI SPECIE, PARTE ATTRICE NON HA NE ALLEGATO (NE TANTO MENO PROVATO) QUALE SIA CON ESATTEZZA IL VALORE DELLA MASSA EREDITARIA NONCHE’ IL VALORE DELLA LEGITTIMA CHE SAREBBE stata violata per effetto della disposizione testamentaria del ——— 1996, effettuata dal——– in favore del figliò———- e delle donazioni del———— effettuata dal de cuius in favore del figio e del nipote —–
L’attrice si è infatti limitata a riferire che “occorre procedere alla riduzione delle donazioni…… e della disposizione testamentaria ….. del 3——— essendo evidente la lesione dei diritti dell’attrice (pag. 2 non numerata dell’atto di citazione ) chiedendo, nelle conclusioni che il Tribunale volesse, “procedere alla formazione e all’accertamento della massa ereditaria dei beni del de cuius nella sua reale consistenza) disponendo a tal fine una ctu. Ma tale lacuna non poteva essere colmata a mezzo della invocata consulenza tecnica d’ufficio, redatta poi dall’ing. ————- in data ———- che i precedenti G.I non avrebbero infatti dovuto disporre, avendo essa assunto natura meramente esplorativa alla luce della grave lacuna allegatoria (ancor prima che probatoria) della domanda attorea.
Il rigetto della domanda di riduzione comporta, di conseguenza anche il rigetto delle ulteriore domande (divisione dei beni e d rendiconto) Le spese di lite, considerata la natura della controversia, devono essere interamente compensate. Le spese di CTU vanno invece definitivamente poste a carico della parte attrice. Per questi motivi il Tribunale di —— definitivamente pronunciando sulla causa promossa da——————– contro————– e—————- contrariis reictis:
RIGETTA LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE; COMPENSA INTEGRALMENTE DEL SPESE DI LITE TRA LE PARTI; PONE LE SPESE DI CITU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE ATTRICE
Così deciso in _________ nella camera di consiglio del————-
Il presidente
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