Tizio viene fermato mentre si trova alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Gli viene pertanto contestato il fatto di cui all’art. 187 c.d.s.
Il difensore impugna il verbale di accertamento, ma il giudice di pace dichiara l’inammissibilità dell’opposizione.
Ricorre in Cassazione, ma la Corte rigetta il ricorso atteso che:
- nel caso di violazione del Codice della Strada costituente reato, il verbale di accertamento non ha natura sanzionatoria, essendo destinato a portare a conoscenza del giudice penale la notitia criminis e a sottoporre al Prefetto la situazione di pericolo al fine dell’adozione della misura cautelare della sospensione della patente;
- si tratta, quindi, di un atto interno non avente autonoma natura sanzionatoria e pertanto non è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria.
Cassazione civile , sez. II, 23 maggio 2008, n. 13388
Fatto-Diritto
1 – I.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 26.9.03 dal Giudice di pace di Castelnuovo nè Monti che ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art 23 avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Carpinete n. (OMISSIS) del (OMISSIS) relativo a violazione dell’art.187 del Codice della strada ed avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida n. (OMISSIS) emesso dal Prefetto di Reggio Emilia in data (OMISSIS).
Parte intimata non si è costituita.
Attivatasi la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva e per essere rivolto contro un provvedimento di carattere non decisorio.
Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte.
2 – Il ricorso è sorretto da due motivi con i quali il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè dell’art. 200 C.d.S. e art. 383 reg. C.d.S., si duole che il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso il verbale di accertamento, benchè questo fosse affetto da vizi formali che ne determinavano la nullità e, quindi, l’inutilizzabilità sia ai fini del successivo giudizio penale per violazione dell’art. 187 C.d.S., sia ai fini dell’emissione da parte del Prefetto del provvedimento di sospensione della patente di guida.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nel caso di violazione del Codice della Strada costituente reato, il verbale di accertamento non ha natura sanzionatoria, essendo destinato a portare a conoscenza del giudice penale la notitia criminis e a sottoporre al Prefetto la situazione di pericolo al fine dell’adozione della misura cautelare della sospensione della patente.
Trattandosi, quindi, di un atto interno non avente autonoma natura sanzionatoria esso non è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria.
Bene ha fatto, pertanto il Giudice di pace a dichiarare inammissibile l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il V.A.. Qualunque fosse il vizio denunciato, difettava infatti la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della legittimità dell’atto in questione.
Non si provvede sulle spese non essendo stata svolta alcuna attività da parte intimata.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008
Sulla questione bisogna fare chiarezza. A seguito dell’introduzione della patente a punti, non è vero che i verbali di accertamento di norme del C.d.S. costituenti reato non hanno natura sanzionatoria, dal momento che comminano la decurtazione dei punti stessi.
Sostenere l’inammissibilità del ricorso, in questo caso, significa privare il presunto trasgressore di ogni possibile tutela giurisdizionale avverso un provvedimento che è sanzionatorio a tutti gli effetti!