Promessa di non chiedere la modifica dei provvedimenti economici divorzili: è valida? Cass. 22505/2010

Avatar photo

Clicca su play e ascolta
[audio:https://www.lexform.it/podcast/promessa_unilaterale.mp3]


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Manlio Tisato

    Salve. Mi pareva che in passato la Cassazione si fosse pronunciata sulla nullità di ogni rinuncia a richieste di assegno divorzile qualora queste si intendessero anche come rinuncia agli “alimenti”: trattandosi in questo caso di rinuncia ad un diritto indisponibile che comunque rispecchia un obbligo assistenziale insopprimibile persino nei confronti del coniuge divorziato. Al contrario tutto ciò che andava oltre gli “alimenti” -ferma restando la ampiezza del concetto – poteva esser rinunciato ovverosia costituire oggetto di contrattazione in parte qua libera. Sbaglio ? (Per inciso, il Tribunale di Vicenza è per la “completa” irrinunciabilità: ed il veto è a mio avviso illegittimo, una volta assicurato il diritto agli alimenti). Ringrazio il collega Minardi per l’impegno profuso e l’interessante sito. Manlio Tisato



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*