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IL RICORSO E’ STATO ACCOLTO CON ORDINANZA 1472/2021
ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE
RICORSO EX ART. 360 C.P.C.
promosso da
NOME COGNOME, nata a Te. il 03/07/1975, residente a BB (Ve) in Via SS 15 (C.F. ………………..), genitore dei minori S. AZ, nata il 25.10.2010 a Te., S. BV, nato l’8.07.2012 a Te. e S. CD, nata il 9.07.2014 a Te., rappresentata e difesa dall’Avv. Mirco Minardi (C.F.: MNRMRC69T06A271W; fax 071.7912550; pec: mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it), iscritto nello speciale Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 17/04/2015, in forza di procura speciale (fasc. Cass. Atti 3) rilasciata in data 16/11/2018, con scrittura privata n. rep. 109136, autenticata dal Notaio BB NN RR, Notaio in BB, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Venezia, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, di Cancelleria e di parte, presso l’indirizzo PEC sopra indicato, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comunicato all’Ordine degli Avvocati di Ancona, ivi intendendo eleggere domicilio
RICORRENTE
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, C.F. 80002070540, Piazza Matteotti, 22 – 06100 Perugia (PG).
Nonché nei confronti di
- MD, nato in PAESE il 15.3.1977, C.F. …………………., con sede in Te., …………………………… n. 23, quale genitore dei minori S. AZ, nata il 25.10.2010 a Te., S. BV, nato l’8.07.2012 a Te. e S. CD, nata il 9.07.2014 a Te.
AVV. NOME COGNOME, C.F. ………………………, pec: ……………………….., quale tutore e difensore di S. AZ, nata il 25.10.2010 a Te., S. BV, nato l’8.07.2012 a Te. e S. CD, nata il 9.07.2014 a Te.
INTIMATI
Oggetto: ricorso avverso la sentenza n. 717/2018 emessa dalla Corte di appello di Perugia, sezione civile, pubblicata il 18/10/2018
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Procedimento di adottabilità dei minori
VALORE DELLA CONTROVERSIA
Indeterminabile
TERMINE DI SCADENZA DELLA IMPUGNAZIONE
La sentenza di secondo grado è stata pubblicata e notificata il giorno 18/10/2018; il termine breve di scadenza di 30 gg è pertanto il 19/11/2018, cadendo il 17/11/2018 di sabato e dunque prorogato al primo giorno lavorativo successivo ex art. 155, comma 5, c.p.c., pacificamente applicabile anche al ricorso per cassazione (Cass. 20198/2018; Cass. 17898/2018; Cass. 17197/2018; Cass. 3539/2017; ecc.).
SINTESI DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DEI MOTIVI DI RICORSO
La Corte di appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione proposta da COGNOME NOME, confermando così la decisione di primo grado che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori S. AZ, nata il 25.10.2010 a Te., S. BV, nato l’08.07.2012 a Te. e S. CD, nata il 09.07.2014 a Te., figli della stessa COGNOME e di S. MD.
Avverso la suddetta decisione si propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
I MOTIVO: NULLITA’ DELLA SENTENZA E/O DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 331 C.P.C. 15, 17 L. 184/1983 IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 4 C.P.C., per non avere la C.d.A. integrato il contraddittorio nei confronti del tutore e del padre dei minori (pag. 13);
II MOTIVO: NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 132, COMMA 2, N. 4, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 4 C.P.C. per avere motivato in maniera apparente circa lo stato di abbandono dei minori (pag. 16);
III MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 1, 8, 12 co. 1, 15 e 17 co. 4, 2729 c.c. DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO, RESA ESECUTIVA CON L. N. 357 DEL 1974; DEGLI ARTT. 29 E 30 COST. IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. per non avere la Corte valutato all’attualità ed in concreto lo stato di abbandono (pag. 25);
IV MOTIVO: NULLITA’ DELLA SENTENZA E/O DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 112, 132 n. 4, C.P.C., AI SENSI DELL’ART. 360 N. 4, per avere motivato in maniera apparente il motivo di impugnazione volto a dimostrare la modifica della situazione attuale (pag. 34);
Ritiene questa difesa che la sentenza della Corte di appello sia viziata sotto due aspetti:
- Anzitutto la motivazione del provvedimento impugnato solo apparentemente contiene la compiuta e logicamente argomentata indicazione delle ragioni di fatto, come richiesto dall’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.;
- In secondo luogo, anche a voler ritenere correttamente formulata l’indicazione delle ragioni di fatto, la Corte di Appello ha mal sussunto la fattispecie sotto gli artt. 1 e 8 della legge 184/1983 per molteplici ragioni e in particolare:
b1) perché ha considerato circostanze e valutazioni effettuate dai servizi sociali che risalivano a due anni prima della decisione (l’ultima relazione citata è infatti del novembre 2016 mentre la decisione è dell’ottobre 2018);
b2) perché i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono, come interpretato non solo da Codesta On.le Corte, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
I
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEL FATTO
I.1 IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con sentenza del 29/05/2018, depositata il 27/06/2018 e notificata il 04/07/2018, Il Tribunale per i minorenni dell’Umbria, definitivamente pronunciando, dichiarava: (a) la decadenza della responsabilità genitoriale dei sig.ri S. MD e COGNOME NOME nei confronti dei figli minori S. AZ, nata il 25.10.2010 a Te., S. BV, nato l’08.07.2012 a Te. e S. CD, nata il 09.07.2014 a Te., e lo stato di adottabilità dei medesimi; (b) ordinava la notifica del provvedimento per esteso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ai genitori tramite il legale ed al tutore, avvisandoli del potere di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’art. 17 L. 184/83.
Il Tribunale per i minorenni osservava verbatim (salvo l’aggiustamento del tempo dei verbi) quanto segue:
- Che su ricorso del Pubblico Ministero in sede, si apriva in data 5 maggio 2014 un procedimento de potestate a tutela dei minori S. AZ, BV e CD.
- Che in particolare emergeva dalla segnalazione dei carabinieri di Stroncone del 30 aprile 2014 che i genitori S. MD e COGNOME NOME, utilizzavano i figli per chiedere l’elemosina.
- Che i Servizi Delegati avevano riferito di una situazione famigliare precaria, a causa del forte conflitto presente nella coppia, acuito dall’abuso di bevande alcoliche da parte del padre, della grave condizione di disagio economico del nucleo famigliare e di una evidente incuria nei confronti di tutti e tre i minori i quali presentavano anche problematiche medico-sanitarie causate da tali comportamenti pregiudizievoli.
- Che a seguito dell’intervento del tribunale e della dichiarata volontà di collaborare da parte dei genitori, venivano condivisi interventi di sostegno e monitoraggio tra cui l’inserimento all’interno della abitazione familiare di un operatore domiciliare per sei ore settimanali e l’avvio di un percorso di disintossicazione dall’alcol per il padre presso il Goat territorialmente competente.
- Che successivamente i Servizi e le forze dell’ordine riferivano di diversi episodi in cui il sig. S. veniva colto in stato di ebbrezza alcolica sia dai carabinieri di Stroncone che dagli stessi operatori del Servizio Specialistico presso i quali si recava per il percorso di disintossicazione (cfr. nota Carabinieri di Stroncone in data 25.2.2015 agli atti e rel. SS in data 23.12.2014 agli atti); permaneva altissima anche la conflittualità, con episodi di lite anche in presenza dell’operatore domiciliare, culminati con la denuncia proposta da parte della signora COGNOME nei confronti del marito per maltrattamenti e lesioni in data 7.1.2015.
- Che tutto ciò cagionava nei minori un significativo disagio, evidenziato da componenti oppositivi e a volte aggressivi, in particolare dei due bambini più grandi (cfr. rel. S.S. in data 23.12.2014 agli atti) sicché il Tribunale disponeva l’affidamento dei minori al Servizio Sociale della Asl 2 Umbria di Te. (ass. soc. Cristina Coccia) per ogni intervento di monitoraggio e sostegno ivi compresa la predisposizione di un progetto di collocamento dei tre minori presso una o più famiglie affidatarie ovvero in idonea casa famiglia, disponibile ad accogliere i minori e la madre qualora decidesse di seguirli; incaricava al contempo il servizio affidatario di regolare i rapporti tra i minori ed i genitori (ovvero il padre qualora la madre permanga in comunità con loro) nonché il Servizio specialistico territoriale (Goat) di proseguire l’intervento di sostegno in atto in favore del padre dei minori, MD, ed il Servizio Specialistico territoriale (C.I.M.) di proseguire l’intervento di valutazione/sostegno in atto in favore della madre dei minori, COGNOME NOME.
- Che gli aggiornamenti richiesti consentivano di apprendere che il servizio affidatario, in assenza di famiglie disponibili all’affido, aveva collocato minori e madre presso la casa famiglia Arcobaleno a Rieti, mentre il sig. S., nel corso degli incontri programmati presso il Goat, in due occasioni si era presentato in condizioni di evidente ebbrezza, pur negando l’abuso di alcool.
- Che a seguito del collocamento in comunità con la madre emergeva anche, secondo quanto riferito dal servizio affidatario, il miglioramento delle condizioni psicofisiche dei tre minori, grazie anche alla collaborazione al percorso della signora COGNOME, la quale però evidenziava una certa incapacità a capire le ragioni dell’intervento del Tribunale, con conseguente condizione di stress che causava agiti aggressivi e difficoltà a sostenere la cura dei figli, e successiva decisione di riallacciare il rapporto con il marito e rimettere la querela presentata nei suoi confronti, frequentandolo spesso in orari e con tempi non condivisi con gli operatori della comunità.
- Che tale situazione induceva il Tribunale su richiesta del Servizio affidatario e del PM, a confermare con decreto del 22 dicembre 2015 gli interventi in atto e a incaricare il servizio specialistico territorialmente competente a svolgere una valutazione delle competenze genitoriali dei sig.ri S. MD e COGNOME NOME al fine di meglio comprendere quali percorsi di recupero mettere in atto a tutela dei minori.
- Che il servizio sociale affidatario aveva riferito con nota del 1 aprile 2016 che il percorso di valutazione presso l’equipe dell’ASL Umbria 2 era iniziato il 16 marzo 2016 ed era quindi in corso, così come la valutazione della dipendenza dall’alcol del sig. S. presso il Servizio Goat, ma che nel frattempo gli incontri tra i minori ed il padre erano stati sospesi a seguito di comportamenti minacciosi messi in atto dal sig. S., denunciato dalle forze dell’ordine per ubriachezza molesta nei confronti della compagna sig.ra COGNOME.
- Che anche la ricerca di una famiglia affidataria, in collaborazione con il Gruppo affidi del Comune di Te., era stata sospesa in attesa del risultato delle valutazioni sulle competenze genitoriali disposte, sebbene i comportamenti inadeguati della signora COGNOME nella relazione con i figli proseguivano, generando nei minori confusione e insicurezza, in particolare in AZ e BV.
- Che con successiva relazione del 3 novembre 2016 il servizio affidatario aggiornava il tribunale riferendo che la madre dei minori, la quale durante l’estate aveva avuto vari problemi di salute con due ricoveri in ospedale, manteneva un “atteggiamento ambivalente” con i servizi, operatori della comunità ed ospiti della stessa, “mettendo in discussione le regole da seguire”, rivendicando il diritto “di vivere sola con i figli e prendersi cura di loro totalmente”, ma al contempo assentandosi “spesso per l’intera giornata al fine di raggiungere il sig. S. a Te. o a Rieti “finché decideva, in accordo con i referenti della struttura, di spostarsi a vivere dal mese di settembre in autonomia insieme ad un’altra utente presso una casa poco distante, mantenendo quotidiane relazioni con i figli, in orari concordati che però ben presto non venivano rispettati.
- Che il padre riprendeva gli incontri protetti con minori se pure continuando “ad assumere atteggiamenti altalenanti“ a volte insultando gli operatori e assumendo comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della compagna.
- Che pervenivano quindi agli atti del procedimento le delegate valutazioni delle competenze genitoriali che evidenziavano gravi difficoltà in entrambi i genitori in quanto, per il signor S. emergeva una “indisponibilità a riconoscere e quindi modificare le proprie abitudini devianti“ e conseguentemente una incapacità ad assolvere alle proprie competenze genitoriali, mentre per la signora COGNOME si evidenziava una incapacità a “mantenersi ferma nelle scelte“ ed una ambivalenza nei comportamenti che non consentivano di immaginare che la stessa potesse “sviluppare e mettere in atto livelli di competenze e di responsabilità genitoriali sufficienti a far fronte alle necessità di cura dei minori“.
- Che i tre minori evidenziavano d’altronde ancora difficoltà comportamentali, sebbene la valutazione psicologica richiesta per AZ ai servizi di Rieti tardasse a concludersi, mentre nessuna famiglia affidataria veniva reperita.
- Che a fine novembre 2016 inoltre – secondo quanto riferito dal servizio sociale -, la signora COGNOME teneva comportamenti gravemente violativi delle regole della struttura ospitante, “creando disagio agli altri ospiti ed ai suoi figli“, assumendo comportamenti aggressivi nei confronti del personale della struttura, “appropriandosi di nascosto di generi alimentari della casa famiglia (cfr. rel. S.S. in data 24 novembre 2016 agli atti) mentre il 5 dicembre il signor S. si presentava ubriaco presso l’alloggio della compagna mettendo in atto “atteggiamenti minacciosi e disturbanti“ che inducevano un’altra ospite a chiamare le forze dell’ordine, quindi iniziava a telefonare innumerevoli volte nella notte alla compagna ed al numero della struttura minacciando la signora COGNOME e le operatrici di turno (cfr. rel. S.S. in data 6 dicembre 2016 agli atti).
- Che il giorno dopo la signora COGNOME veniva ricoverata presso l’S.P.D.C. dell’Ospedale di Rieti a seguito dell’ingestione incontrollata di farmaci ma riferiva comunque agli operatori della struttura ospitante di non voler sporgere alcuna querela nei confronti del compagno.
- Che la ormai accertata inadeguatezza genitoriale e le evidenti condotte gravemente pregiudizievoli tenute da entrambi genitori nel corso di un lungo periodo di incisivo sostegno, peraltro violative delle prescrizioni dettate nei loro confronti con il decreto del dicembre 2015, inducevano il tribunale, su richiesta del pubblico ministero in sede, a dichiarare con decreto del 13 dicembre 2016 la decadenza dalle responsabilità genitoriali di entrambi i genitori e disporre l’apertura del procedimento di adottabilità, per la verifica dell’eventuale stato di abbandono dei minori. Contestualmente il collegio disponeva la nomina di un tutore provvisorio dei minori, nella persona dell’avvocato DD FF GG del foro di Perugia, e l’affido dei minori ad una o più coppie di coniugi che si individuava tra quelle in possesso dei requisiti per l’adozione, sotto il controllo e con il sostegno dei servizi sociali della USL 2 Umbria di Te. e del luogo di residenza dei coniugi, i cui dati identificativi venivano segretati nei confronti dei genitori, in tutti gli atti del procedimento, con interruzione delle relazioni tra genitori ed i minori.
- Che tale decreto veniva reclamato dai genitori ma la Corte d’Appello di Perugia, con ordinanza dell’8 marzo 2017, rigettava il reclamo confermando il provvedimento impugnato.
- Che alla udienza di comparizione dei genitori per la contestazione dell’azione di adottabilità, svoltasi in data 26 gennaio 2017, le parti non rendevano dichiarazioni in attesa degli esiti del reclamo mentre i servizi del tutore riferivano di una condizione tranquilla dei minori, confermata nella relazione di aggiornamento del 2 maggio 2017.
- Che alla udienza del 6 luglio 2017 i servizi affidatari dei minori riferivano di una perdurante difficoltà di confronto con i genitori, tornati a vivere insieme, poco consapevoli del percorso in atto e delle motivazioni poste alla base dei provvedimenti limitativi delle loro responsabilità genitoriali e conseguentemente poco disponibili ad una reale collaborazione in percorsi di recupero delle competenze genitoriali, ed anzi “minacciosi e rivendicativi”.
- Che anche le loro condizioni personali familiari permanevano assolutamente precarie, in quanto dopo avere subito uno sfratto avevano reperito un nuovo alloggio senza consentire però al Servizio di verificarne l’idoneità abitativa.
- Che il tutore riferiva che i minori stavano bene e non chiedevano dei genitori sicché il collegio non accoglieva la richiesta di genitori di riallacciare le relazioni con i figli.
- Che il rinvenimento di due coppie idonee all’affidamento dei minori e alla eventuale adozione consentiva peraltro al collegio pochi giorni dopo, con decreto del 28 luglio 2017, di affidare loro i tre minori, garantendo anche costanti frequentazioni tra tutti e tre i fratelli, con segretazione dei dati identificativi delle coppie e sostegno e monitoraggio di servizi competenti.
- Che il percorso di affido si rivelava assai positivo per i minori come riferito dai servizi coinvolti (rel. S.S. Te. del 29 gennaio 2018 agli atti) e dagli stessi affidatari in udienza, mentre i genitori continuavano a non relazionarsi con il servizio di Te., tranne che in modo minaccioso in occasioni sporadiche
- Che emergeva come la coppia si fosse nuovamente divisa e la signora COGNOME si fosse trasferita a BB (VE) dove avrebbe reperito un lavoro.
Per i sopra esposti motivi, il Tribunale per i minorenni, riteneva che ricorrevano i presupposti per la dichiarazione di adottabilità di cui agli artt. 8 e segg. L. 184/83, non essendo dato ravvisare alcuna concreta possibilità che i genitori – già decaduti dalle rispettive responsabilità genitoriali con provvedimento definitivo – possano neppure in futuro offrire ai figli le cure di cui necessitano ed un ambiente sano e costruttivo, nel quale sviluppare correttamente la propria personalità, essendo stati giudicati gravemente e definitivamente inidonei dai Servizi Specialistici e non avendo ancora oggi dato alcuna prova concreta di un serio recupero delle competenze genitoriali, tenuto conto anche del fatto che al di là di mere dichiarazioni in udienza non hanno mai collaborato con i Servizi per l’attuazione di un percorso di sostegno. D’altro canto appare non più prorogabile la dichiarazione di adottabilità di minori al fine di stabilizzare la loro situazione famigliare all’interno dei nuclei che li hanno accolti e che si occupano adeguatamente da circa un anno della loro cura ed educazione emetteva il dispositivo di cui sopra».
I.2 L’IMPUGNAZIONE DELLA SIG.RA COGNOME NOME
Interponeva tempestivo appello in data 03/07/2018 la sola sig.ra COGNOME NOME, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: «Per tutti questi motivi, la sig.ra COGNOME NOME, come rappresentata e difesa insiste per la revoca dello stato di adottabilità dei suoi figli, S. AZ, S. BV, S. CD, per le ragioni come esposte previa revoca, altresì, della decadenza della patria potestà; In via subordinata chiede alla Corte d’Appello adita che Voglia effettuare o disporre ai Servizi competenti di effettuare ulteriori e profondi accertamenti tesi a stabilire se la madre ha realmente la possibilità di occuparsi ad oggi dei propri figli tenuto conto che da un anno a questa parte non è stata più fatta alcuna ulteriore istruttoria diretta ad accertare il reale stato dei fatti».
In particolare, l’impugnante contestava lo stato di abbandono dei propri figli, evidenziando di aver sempre ottemperato ai suoi doveri genitoriali, nonostante le condotte violente poste in essere nei suoi confronti dal compagno S. MD; di aver sempre protetto i bambini collaborando con i Servizi sociali; di averli seguiti nella Comunità residenziale dove erano stati collocati; di essersi sottoposta alla valutazione delle competenze genitoriali; di aver cambiato vita proprio per amore dei suoi figli, tanto che attualmente prestava lavoro con contratto a tempo indeterminato come badante presso una famiglia di BB, allontanandosi così anche dal compagno. Nell’atto di appello si evidenziavano tutta una serie di circostanze non tenute in considerazione dal Tribunale per i minorenni, in particolare “il legame tra madre e figli” (pag. 3) e le valutazioni della assistente sociale Dott.ssa Poeta riguardo alla madre e ai figli (pagg. 3-4). Seguivano poi affermazioni di diritto vivente sul significato dello “stato di abbandono” e sui doveri di accertamento da parte del giudice di merito. L’appello era corredato dalla documentazione giustificativa dei fatti sopravvenuti (lettera di assunzione, proroga del contratto, scrittura di trasformazione del contratto, dichiarazione sig.ra Marina Fabbri, buste paga).
I.3 IL GIUDIZIO DI II GRADO
Il giudizio di secondo grado si consumava nella sola udienza del 15/10/2018, alla quale partecipavano soltanto il difensore della sig.ra COGNOME, la quale si riportava al ricorso, e il PM, il quale chiedeva il respingimento del ricorso.
I.3 LA SENTENZA DI II GRADO
La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’impugnazione sulla scorta dei seguenti testuali motivi.
«Con il ricorso in appello COGNOME NOME contesta la violazione degli articoli 1 e 8 della L. 184/83, come modificata con la L. 149/2001, deducendo l’erroneità delle argomentazioni che hanno condotto il giudice di primo grado a ritenere sussistente nella vicenda in oggetto la situazione di abbandono quale condizione per dichiarare lo stato di adottabilità dei figli minori S. AZ, S. BV e S. CD. A tale riguardo occorre evidenziare che dato imprescindibile dal quale occorre prendere le mosse per valutare la situazione di abbandono quale presupposto indefettibile ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, è quello dell’interesse, ovverosia del diritto soggettivo dei minori a crescere ed essere educati nella propria famiglia: l’affermazione di una simile situazione soggettiva, se da un lato comporta riconoscere che la tutela della personalità in formazione dei minori deve avvenire in un contesto sano ed affettuoso, dall’altro impone la necessità di assicurare concretamente agli stessi quello di cui hanno bisogno per crescere. Detto ciò, presupposto di fondamento della normativa richiamata (nello specifico gli artt. 1 e 8 della legge 184/1983) è costituito dalla prioritaria esigenza del minore a crescere e svilupparsi in un ambiente sano e affettuoso, senza trascurare peraltro che il miglior ambiente di crescita del minore resta pur sempre, almeno tendenzialmente, quello della famiglia di sangue (Cass. n. 6564/1983). Tale solenne proclamazione non vuole essere la riaffermazione o riviviscenza del forse superato mito dei vincoli di sangue ma come bene disse la Suprema Corte “il dovere dei genitori naturali di promuovere lo sviluppo della personalità dei figli è l’unica matrice dei diritti sui medesimi e che, proprio sotto questo aspetto, il vincolo di sangue è il mezzo per la più efficace e sicura realizzazione in concreto di una comunità di affetti che costituisce l’humus essenziale per la pienezza di crescita di ogni persona umana“ (Cass. 3420/1974). La famiglia biologica è pertanto considerata nel nostro ordinamento come luogo privilegiato nel quale i figli hanno diritto di essere allevati, ma solo se, in quanto e nella misura in cui essa promuova e garantisca il pieno sviluppo della personalità dei suoi membri. Ed è proprio in tale quadro che va ricondotta la portata dell’articolo 1 della legge 184/1983 come modificato dalla legge 149/2001 che per la prima volta nella nostra legislazione riconosce il diritto prioritario del minore ad essere cresciuto ed educato nella propria famiglia. Pertanto la condizione che giustifica la dichiarazione di adottabilità è solo quella dell’essere in presenza di una assenza di tutte le cure dirette e personali dei genitori, ciò che farebbe dei minori veri e propri “orfani di genitori viventi“. È evidente che quest’ultima definizione coglie l’essenza della locuzione situazione di abbandono di cui alla legge 133/1984: la contingenza che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità consiste nella privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da chi è tenuto a provvedervi. L’articolo 8, esprimendosi in termini di assistenza morale e materiale, evidenzia, anche tramite la congiunzione “e“, come effettivamente nella maggior parte delle situazioni di abbandono si riscontra sia carenza dell’assistenza morale sia di quella materiale: ciò significa che per la dichiarazione di adottabilità di un minore debbono sussistere, all’esito di un rigoroso accertamento, carenze affettive materiali di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore. Sulla scorta di quanto detto in conformità all’orientamento della Suprema Corte, la prioritaria esigenza del figlio di vivere con i genitori biologici impone particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono che non può fondarsi né su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori (Cass. 18563/2012) né su impedimenti di ordine transitorio (Cass. 9949/2012).
Riportando questi principi generali nel caso concreto, è opportuno ripercorrere la storia dei minori S. AZ, S. BV e S. CD, così come risulta dalle relazione dei servizi sociali in atti. Il nucleo familiare composto dei predetti minori e dai genitori, S. MD e COGNOME NOME, risulta essere stato segnalato al tribunale per i minorenni dell’Umbria dai carabinieri di Stroncone, luogo di residenza del predetto nucleo; nella segnalazione datata 30 aprile 2014 si faceva presente che S. MD ero spesso in stato di ebbrezza alcolica, che non lavorava, che COGNOME NOME era del tutto inadeguata a fronteggiare il compagno, che non svolgeva alcuna attività lavorativa, che veniva malmenata del compagno, pur non risultando alcuna denuncia al riguardo, che i bambini venivano usati per chiedere l’elemosina, anche se sul punto non era stato possibile avere conferme ufficiali. Nella relazione della USL Umbria 2 del 9 luglio 2014 si evidenziava che già in passato erano pervenute al servizio sociale segnalazioni di disagio del nucleo familiare e soprattutto dei minori, che la COGNOME, nonostante la violenza subita, tendeva a giustificare il compagno che aveva da sempre rivestito un ruolo predominante all’interno della famiglia, che i bambini non erano stati sottoposti alle visite previste per la loro età tanto che la COGNOME in più occasioni veniva sollecitata a prendere contatti con la pediatra, che la situazione abitativa non era adeguata né sotto il profilo degli spazi né sotto il profilo igienico. In data 9 luglio 2014 nasceva CD che veniva subito ricoverata essendo affetta da meningite da escherichia coli con distress respiratorio; durante il periodo di ricovero la COGNOME faceva visita alla figlia in modo saltuario stante anche le gravi condizioni di indigenza in cui versava la famiglia (nota dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Te.). Con nota del 25 luglio 2014 la USL Umbria 2 riferiva che la situazione del nucleo familiare era sempre più critica che i continui litigi tra la stessa COGNOME e il S., litigi che si svolgevano davanti ai minori; con successiva relazione del 23/12/2014 faceva presente che il nucleo era seguito da un’operatrice domiciliare, che la COGNOME alternava momenti di sfogo contro il compagno, momenti nei quali lo giustificava e difendeva descrivendolo anche come un buon padre e un buon partner. In data 4 gennaio 2015 i carabinieri di Stroncone intervenivano presso l’abitazione del nucleo familiare in quanto il S. aveva usato violenza ai danni della COGNOME; questa, sottoposta a visita medica, riportava ecchimosi sulla schiena, segni di ustioni, ecchimosi del sopracciglio destro, della guancia sinistra, lesioni anche risalenti nel tempo che dimostravano come la stessa era stata reiteratamente vittima di percosse. Con la relazione del 17 aprile 2015 la USL Umbria 2 evidenziava che i genitori non riuscivano a portare avanti con continuità gli impegni che di volta in volta assumevano con i servizi, che, in particolare, la COGNOME, non aveva la forza di allontanarsi dal compagno che spesso difendeva minimizzando i fatti ed evitando di sporgere qualsiasi denuncia, che, nel frattempo aumentavano le liti in famiglia spesso anche davanti ai bambini. Con il provvedimento emesso in data 9 aprile 2015, il tribunale per i minorenni dell’Umbria disponeva l’affidamento dei minori ai servizi sociali di Te. incaricandoli anche di reperire una o più famiglie affidatarie o una idonea casa famiglia dove collocarli. I bambini venivano, quindi inseriti presso una casa famiglia dove li seguiva la madre e venivano predisposti incontri protetti con il padre. Nella relazione di aggiornamento del 13 luglio 2015 si dava atto che la COGNOME alternava periodi di buona collaborazione e presa di coscienza della situazione a periodi in cui presentava atteggiamenti di “passività e irritabilità“ cercando il contatto con il compagno e chiedendo di incontrarlo affermando di “voler andar via e che non le importa di lasciare i figli“; contestualmente, riconoscendo le sue incapacità, chiedeva aiuto alle educatrici in riferimento al suo rapporto con i figli. Questo comportamento contrastante della COGNOME veniva evidenziato anche nella relazione di monitoraggio della struttura Nuova Vita ONLUS del 16 giugno 2015, nella quale si legge che la predetta “è molto incoerente verso i bambini, alternando giornate o anche momenti della giornata in cui affettuosa e disponibile al contatto, e altri in cui è addirittura espulsiva“. Tale atteggiamento altalenante della COGNOME si ritrovava tratteggiato anche nelle successive relazioni di aggiornamento sia della Usl Umbria 2 sia della struttura Nuova Vita ONLUS; nella relazione della Usl Umbria 2 del 16 maggio 2016 si sottolineava come la COGNOME aveva continuato a frequentarsi con il compagno facendo rientro nella struttura in tarda serata. Per quanto attiene alla valutazione delle competenze genitoriali, nella relazione del 3 novembre 2016, si legge “la signora… ha tentato di modificare i propri comportamenti per proteggere i figli senza però riuscire ad aderire completamente alle regole ed al progetto educativo. Pertanto, pur riconoscendole una iniziale disponibilità a seguire l’indicazione dei servizi e della comunità per non separarsi dei figli, non sembra in grado di mantenersi ferma nelle scelte ed è facilmente condizionabile. E’ ambivalente nel riconoscere i comportamenti disfunzionali della coppia e del compagno ponendo come obiettivo ultimo l’unione familiare per le sue caratteristiche dipendenti di personalità. Pertanto non è possibile immaginare che la signora COGNOME possa sviluppare e mettere in opera livelli di competenza e di responsabilità genitoriali sufficienti a far fronte alle necessità di cura di minori“. L’affetto che la COGNOME nutre per i suoi figli non è sufficiente per poter escludere lo stato di abbandono in cui bambini si sono venuti a trovare e si trovano. Alla predetta sono state offerte varie occasioni per recuperare il suo ruolo genitoriale attraverso l’aiuto e il sostegno dei servizi sociali, di servizi specialistici e degli operatori della struttura nella quale era stata collocata con i bambini. La stessa non è stata in grado di approfittare di tali occasioni ed ha continuato a creare disagio e confusione nella vita dei minori con le sue condotte altalenanti che, nel tempo, hanno evidenziato il suo attaccamento al compagno al punto di ricercarlo nonostante le violenze subite nonostante i gravi danni già procurati, a seguito di una inevitabile violenza assistita, sui bambini. Questi ultimi hanno, invece, bisogno di certezze, di un ambiente accogliente nel quale crescere sviluppare la loro personalità, ambiente che purtroppo la COGNOME non è in grado di offrire loro. Ciò che in questa sede occorre tenere presente non è l’interesse del genitore a mantenere la sua posizione ma è esclusivamente l’interesse superiore del minore a poter crescere in un rapporto armonico all’interno di una famiglia che possa essere per lui una guida ed un aiuto costante nel tempo. Di tutto questo AZ, BV e CD, fino a questo momento, non hanno potuto godere sia per il loro collocamento in una struttura, che per quanto adeguata non garantisce il rapporto di affetto diretto adulto-bambino, sia per l’incapacità della COGNOME di assumere il ruolo genitoriale. La circostanza che attualmente il S. è detenuto, quale riferita dalla difesa della stessa COGNOME, non può essere una garanzia per la stabilità degli stessi, come non può esserlo la circostanza che attualmente la COGNOME svolge attività lavorativa. Si tratta di elementi impregnati da estrema precarietà che non forniscono quelle garanzie delle quali i minori hanno assolutamente bisogno per la loro crescita, né è possibile sottoporli ad estenuanti situazione di stress al fine di verificare se e quando la COGNOME riuscirà a diventare madre. La predetta è adulta ed ha fatto le sue scelte, scelte che AZ, BV e CD hanno sempre subito pagandone un prezzo molto alto in termini di disagio psico-fisico, situazione questa che non può essere ulteriormente tollerata proprio nel loro esclusivo interesse. Dalle ultime relazioni di aggiornamento risulta che i bambini, collocati in due famiglie affidatarie stanno bene e sono tranquilli non avendo neppure più chiesto dei genitori; ciò induce ancora di più a ritenere che tale situazione deve essere mantenuta non potendo sottoporre i bambini ad altre prove e, conseguentemente, ad altri stress emotivi dannosi per la loro crescita. Proprio il riferimento all’occasione che la COGNOME non è stato in grado di cogliere, oggi può sicuramente affermarsi che nel caso di specie si verte in una situazione di “irreversibile incapacità di genitori di allevare e curare“ il proprio figlio (Cass. Civ. n. 13435/2016). Alla luce di quanto sopra, deve essere rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza numero 1010/2018 emessa dal tribunale per i minorenni dell’Umbria in data 29 maggio 2018 e per l’effetto deve essere confermata la predetta sentenza».
III
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
I MOTIVO: NULLITA’ DELLA SENTENZA E/O DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 331 C.P.C. 15, 17 L. 184/1983 IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 4 C.P.C.
Ai sensi degli artt. 15 e 17 legge 184/1983, i genitori e il rappresentante dei minori sono parti necessarie nel procedimento per lo stato di adottabilità. Nel caso di specie, alla fase di impugnazione non hanno partecipato né il tutore dei minori, né il padre dei minori, in quanto non chiamati in giudizio.
Nella materia de qua codesta Ecc.ma Corte (18148/2018) ha affermato che «6. La violazione del principio del litisconsorzio necessario sussiste, tuttavia, per una ragione diversa da quella prospettata dai ricorrenti, e cioè, per la mancata partecipazione al giudizio d’appello e di legittimità della madre della minore L.R.L., presente, invece, nel giudizio di primo grado (a ministero dell’Avv. I.), come si desume dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni, il cui diretto esame è consentito e doveroso, in ragione della natura (anche) processuale della questione. 7. Ed, infatti, questa Corte (Cass. n. 14554 del 04/07/2011, n. 24482 del 30/10/2013; n. 15369 del 22/07/2015) ha più volte affermato il condivisibile principio, secondo il quale nel procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo 2 della L. 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con L. 2 marzo 2003, n. 77; art. 24 della Carta di Nizza), ha conferito ai genitori del minore una legittimazione autonoma – connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, a salvaguardia della tendenziale conservazione della famiglia naturale cui la normativa in esame è prioritariamente ispirata-atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove (come nella specie) non abbiano proposto il gravame, non essendo, a tal fine, sufficiente la sola notificazione, attuata d’ufficio, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, posto che tale iniziativa non consente la conoscenza del contenuto dell’altrui ricorso ed il compiuto esercizio del diritto di difesa».
E ancora (Cass. 4099/2018): «Al riguardo con la sentenza n. 6051 del 2012 è stato affermato: “Il genitore è legittimato ad impugnare il provvedimento di adozione in casi particolari, ancorché decaduto dall’esercizio della potestà genitoriale, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento”. Incontestato infine il litisconsorzio necessario dei genitori nei giudizi rivolti alla dichiarazione di adottabilità. Il principio è stato di recente confermato dalla pronuncia n. 15369 del 2015 di cui si riproduce la massima ufficiale: “In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell’adottando, ove esistenti, sono le sole parti necessarie e formali dell’intero procedimento e quindi litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, nonchè unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti“».
E’ stato altresì precisato da Cass. 24482/2013 «che lo scopo di ottenere, in capo ai genitori, la legale conoscenza dell’altrui impugnazione non può ritenersi conseguito per effetto della sola notificazione, attuata d’ufficio anche nei loro confronti, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello esperito dalle altre parti, posto che tale iniziativa officiosa non consente anche la conoscenza del contenuto dell’altrui ricorso e, dunque, il compiuto esercizio del loro diritto di difesa (Cass., 4 luglio 2011, n. 14554, in cui si ribadisce la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dei genitori biologici del minore)».
Da ultimo, si fa presente che la regola dettata dall’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d’ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (Cass. 3855/2014).
Per i sopra esposti motivi, si chiede pertanto la cassazione della sentenza.
CONSIDERAZIONI ULTERIORI
Laddove l’On.le Corte ritenesse fondato il primo motivo, i restanti tre verrebbero inevitabilmente dichiarati assorbiti.
Tuttavia, in questo modo si correrebbe il rischio di ritornare avanti al giudice di rinvio e, dopo la regolarizzazione del contraddittorio, ottenere una sentenza “fotocopia” di quella oggetto di impugnazione che, inevitabilmente, verrebbe nuovamente impugnata sulla scorta dei motivi che seguono.
Per tale ragione, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali della ragionevole durata del processo e tenuto conto dei valori in gioco, la scrivente difesa chiede sommessamente all’On.le Corte di valutare, in tal caso, l’opportunità di scrutinare anche i motivi tre, quattro e cinque al fine di, in caso di loro condivisione, pronunciare una sorta di “moral suasion” sul giudice di rinvio. E’ evidente che questi non potrebbe ignorare l’autorevole giudizio dato dalla Corte sui restanti motivi.
Allo stesso tempo, un giudizio di infondatezza dei motivi di impugnazione scoraggerebbe la riproposizione di un ricorso fondato sugli stessi argomenti già respinti dalla Corte.
D’altra parte, negli ultimi anni, applicando un principio di razionalità, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo del giusto processo, codesta Corte ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa qualora l’esito del giudizio di Cassazione sia comunque infausto per il ricorrente e di nessuna utilità per le parti pretermesse. Nel nostro caso l’ipotesi è diversa, ma il fine è sempre quello di evitare attività processuali inutili.
In fondo, una simile possibilità potrebbe ricavarsi sia attraverso una lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 363 c.p.c. che, come è noto, consente alla Corte di pronunciare il principio di diritto pur nei casi in cui sia venuto meno il contenzioso tra le parti, sia dai principi affermati dalla CEDU, secondo cui “in questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore ed il genitore che non vive con lui” (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 42; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 63; 21 gennaio 2014, Zhou, punto 48; 29 gennaio 2013, L., punto 81; 6 dicembre 2007, Maumousseau e Washington c. Francia, punto 83; ed altre).
Per le sopra esposte ragioni, si sottopongono alla Corte i seguenti ulteriori motivi.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUI MOTIVI II, III E IV.
Ritiene questa difesa che la sentenza della Corte di appello sia viziata sotto due aspetti:
- Anzitutto la motivazione del provvedimento impugnato solo apparentemente contiene la compiuta e logicamente argomentata indicazione delle ragioni di fatto, come richiesto dall’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.;
- In secondo luogo, anche a voler ritenere correttamente formulata l’indicazione delle ragioni di fatto, la Corte di Appello ha mal sussunto la fattispecie sotto gli artt. 1 e 8 della legge 184/1983 per molteplici ragioni e in particolare:
b1) perché ha considerato circostanze e valutazioni effettuate dai servizi sociali che risalivano a due anni prima della decisione (l’ultima relazione citata è infatti del novembre 2016 mentre la decisione è dell’ottobre 2018);
b2) perché i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono, come interpretato non solo da Codesta On.le Corte, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
II MOTIVO: NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 132, COMMA 2, N. 4 C.P.C., ART. 111 COST., IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 4 C.P.C.
L’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. obbliga il giudice ad indicare nella sentenza le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il riferimento alle ragioni di fatto si spiega facilmente, solo che si rifletta sulla circostanza per cui a ben poco servirebbe la corretta individuazione ed interpretazione della norma, qualora fosse irrimediabilmente viziata la ricostruzione della questione di fatto.
A ben vedere, lo stesso vizio di “falsa applicazione della norma di diritto” presuppone che la quaestio facti sia correttamente risolta al fine di scrutinare la corretta sussunzione sotto la norma.
Per tale ragione, anche dopo le modifiche del 2012, codesta On.le Corte ha ritenuto censurabile in Cassazione la sentenza che violi il c.d. “minimo costituzionale” (Cass. S.U. 8053-4/2014). Tale violazione sussiste allorquando il provvedimento impugnato sia meramente apparente, perplesso, contraddittorio o, più generalmente, gravemente illogico; in altre parole, non idoneo a far comprendere le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto il giudice ad emettere la decisione. Trattasi di vizio di ragionamento che ricorre tutte le volte in cui la motivazione del giudice di merito sia del tutto incomprensibile, inaccettabile, implausibile, contraddittoria, ecc. e non, invece, meramente non condivisibile[1].
In tal caso, la parte soccombente può ricorrere in Cassazione, denunciando la nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.
L’obbligo di motivazione diventa ancor più stringente quando in gioco vi sono valori rilevantissimi, come quelli del diritto del minore di crescere nella propria famiglia naturale, diritto che può essere sacrificato solo nei casi in cui la stessa famiglia si riveli per lui fonte di un così grave pregiudizio da potersi considerare in stato di abbandono morale e materiale.
Fatta questa premessa, ritiene questa difesa che nel caso di specie la sentenza della Corte perugina non rispetti il c.d. “minimo costituzionale” e che pertanto debba essere cassata.
Preliminarmente, si osserva che il vaglio dello stato di abbandono deve essere valutato tenendo in considerazione separatamente le posizioni dei due genitori, di talché, il giudizio negativo di uno non potrebbe riflettersi de plano sull’altro.
Ebbene, al netto delle condotte violente e devianti attribuite al sig. S., gli argomenti utilizzati per inferire lo stato di abbandono da parte della madre, sono tutt’altro che esaurienti, logici, pertinenti e peccano di “non attualità”.
Si impone, pertanto, un’analisi completa del provvedimento qui impugnato al fine di evidenziarne le carenze.
Dopo l’individuazione della premessa maggiore del sillogismo, la Corte affronta la quaestio facti a partire dal settimo capoverso di pag. 4.
Il penultimo capoverso dà atto di una segnalazione dei carabinieri del 30/04/2014. Relativamente alla ricorrente si dice genericamente che “era del tutto inadeguata a fronteggiare il compagno, che non svolgeva alcuna attività lavorativa, che veniva malmenata dal compagno, pur non risultando alcuna denuncia al riguardo”. Viene, infine, riportata la circostanza dell’elemosina dei figli “anche se sul punto non era stato possibile avere conferme ufficiali” e dunque, tamquam non esset.
Nel primo capoverso di pag. 5 si fa riferimento ad una relazione del 9/7/2014, nella quale si “addebitava” alla COGNOME di giustificare il compagno nonostante le violenze subite e di non aver sottoposto i figli alle visite mediche previste.
Nel secondo capoverso di pag. 5 si fa riferimento al ricovero della neonata CD (nell’anno 2014) per meningite e al fatto che durante il ricovero la “COGNOME faceva visita alla figlia in modo saltuario, stante anche le gravi condizioni di indigenza in cui versava la famiglia”.
Nel terzo capoverso di pag. 5 si dà atto dei continui litigi tra genitori “che si svolgevano davanti ai figli” e della circostanza che la COGNOME “lo giustificava e difendeva descrivendolo anche come un buon padre e un buon partner”.
Nel quarto capoverso di pag. 5 si dà atto di un intervento dei carabinieri a causa delle violenze subite dalla COGNOME da parte del compagno.
Nel quinto capoverso di pag. 5 la Corte di appello dà atto di una relazione della USL del 17/4/2015, da cui risultava una non meglio precisata incapacità “a portare avanti gli impegni che di volta in volta assumevano con i Servizi” e che la COGNOME “non aveva la forza di allontanarsi dal compagno che spesso difendeva minimizzando i fatti ed evitando di sporgere denuncia che, nel frattempo, aumentavano le liti in famiglia spesso anche davanti ai bambini”.
Nel primo e secondo capoverso di pag. 6 la CdA dà atto dell’inserimento nella casa famiglia.
Nel terzo capoverso di pag. 6 la CdA scrive che “Nella relazione di aggiornamento del 13 luglio 2015 si dava atto che la COGNOME alternava periodi di buona collaborazione e presa di coscienza della situazione a periodi in cui presentava atteggiamenti di “passività e irritabilità“ cercando il contatto con il compagno e chiedendo di incontrarlo affermando di “voler andar via e che non le importa di lasciare i figli“; contestualmente, riconoscendo le sue incapacità, chiedeva aiuto alle educatrici in riferimento al suo rapporto con i figli”.
Nel sesto capoverso di pag. 6 si riporta una valutazione della struttura Nuova Vita Onlus del 16/6/2015, in cui si legge “Questo comportamento contrastante della COGNOME veniva evidenziato anche nella relazione di monitoraggio della struttura Nuova Vita ONLUS del 16 giugno 2015, nella quale si legge che la predetta “è molto incoerente verso i bambini, alternando giornate o anche momenti della giornata in cui affettuosa e disponibile al contatto, e altri in cui è addirittura espulsiva“.
Nel V capoverso si parla dell’atteggiamento altalenante della sig.ra COGNOME circa il suo rapporto con il compagno.
Ebbene, tutte queste circostanze di fatto, in disparte la questione della loro “storicità” e dunque non attualità rispetto al momento della decisione (essendo riferite a tre anni prima!), peccano di carenza sotto il profilo della implicazione logica, in quanto di per sé non autorizzano a concludere per lo stato di irreversibile abbandono da parte della madre.
Non vi sono, infatti, nelle circostanze descritte fatti di tale gravità da far ritenere integrata al fattispecie dell’abbandono (e comunque si parla come già detto di fatti non attuali).
Ma andiamo avanti.
Nel sesto e decisivo capoverso di pag. 6, la CdA riporta questo passaggio della relazione del 3/11/2016 (ultima relazione citata in sentenza): “la signora… ha tentato di modificare i propri comportamenti per proteggere i figli senza però riuscire ad aderire completamente alle regole ed al progetto educativo. Pertanto, pur riconoscendole una iniziale disponibilità a seguire l’indicazione dei servizi e della comunità per non separarsi dei figli, non sembra in grado di mantenersi ferma nelle scelte ed è facilmente condizionabile. E’ ambivalente nel riconoscere i comportamenti disfunzionali della coppia e del compagno ponendo come obiettivo ultimo l’unione familiare per le sue caratteristiche dipendenti di personalità. Pertanto non è possibile immaginare che la signora COGNOME possa sviluppare e mettere in opera livelli di competenza e di responsabilità genitoriali sufficienti a far fronte alle necessità di cura di minori“
Come si vede, in ordine al primo periodo la relazione è del tutto generica; infatti nella stessa si dà atto della modifica dei comportamenti da parte della madre per proteggere i figli, ma afferma “senza però riuscire ad aderire completamente alle regole ed al progetto educativo”. Ebbene, l’avverbio «completamente» sta a significare che l’adesione alle regole ed al progetto è avvenuta solo parzialmente; tuttavia, la sentenza non specifica quale parte del progetto sarebbe stata omessa, e quali regole non sarebbero state rispettate e, in particolare, se si tratta di aspetti fondamentali e decisivi, oppure di regole di dettaglio, atteso che, evidentemente, solo le prime potrebbero avere rilievo giuridico ai fini de quibus, non certo le seconde. Tanto per fare un esempio, anche i ritardi negli appuntamenti con i responsabili dei servizi sociali costituiscono violazioni di regole, ma di certo non sono di per sé fonte di pregiudizio grave per i minori e non sono indicative dello stato di abbandono.
Il secondo periodo è del pari del tutto apodittico e generico. Si dà atto della disponibilità della madre, ma si conclude, senza il rispetto della regola di implicazione logica, in questo modo: “non sembra in grado di mantenersi ferma nelle scelte ed è facilmente condizionabile”. Ebbene, non si comprende quali scelte, se fondamentali o secondarie, non sarebbero state mantenute ferme e da chi e da cosa sarebbe facilmente condizionabile. Nella lingua italiana, inoltre, il verbo “sembrare” significa “dare l’impressione”; ma è oltremodo evidente che un giudizio del genere, per i diritti rilevantissimi che vengono in gioco, non può fondarsi su “impressioni”, ma su valutazioni fatte con cognizione di causa da parte di specialisti.
Il terzo periodo dà atto di una ambivalenza nel riconoscere “i comportamenti disfunzionali della coppia e del compagno, ponendo come obiettivo ultimo l’unione familiare per le sue caratteristiche dipendenti di personalità”. Anche questo passaggio è però privo del minimo supporto fattuale e comunque non rileva direttamente ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, tenuto conto che non è dato comprendere se i comportamenti disfunzionali non riconosciuti erano quelli che riguardavano esclusivamente la coppia, ovvero il rapporto con i figli.
Il quarto e ultimo capoverso si conclude con questa tesi, preceduta dalla congiunzione conclusiva “pertanto”: “Pertanto non è possibile immaginare che la signora COGNOME possa sviluppare e mettere in opera livelli di competenza e di responsabilità genitoriali sufficienti a far fronte alle necessità di cura di minori”.
Sono dunque evidenti, solo che si esamini il caso con occhi obiettivi, le gravi carenze sotto il profilo logico, in quanto il ragionamento della CdA è viziato da mancata implicazione necessaria tra premesse e conclusione e soprattutto per la genericità degli addebiti contenuti e quindi delle proposizioni che compongono il sillogismo.
La situazione non cambia nelle righe successive della motivazione.
Il primo capoverso di pag. 7 dà atto semplicemente dello stato di abbandono (tesi finale).
Il secondo capoverso di pag. 7 parla di generiche “occasioni di recuperare il suo ruolo genitoriale” e del mancato approfittamento da parte della sig.ra COGNOME; si ribadisce poi l’attaccamento al compagno, come se questo fatto potesse essere utilizzato come indizio grave per fondare, unitamente agli altri, una presunzione di abbandono dei minori.
Non descrive, poi, la CdA quali siano le occasioni non accolte, quali offerte siano state proposte e in che modo le fu dato un sostegno effettivo.
Tutto ciò, solo analizzando il criterio logico-formale e la specificità delle proposizioni utilizzate nel sillogismo.
Se poi si approfondisce il discorso sulla intrinseca verità delle proposizioni, che rientra del pari nell’analisi logica del provvedimento (essendo evidente che le proposizioni del sillogismo giudiziario debbono essere anche vere), ci si avvede che i “fatti” più che tali consistono in mere “valutazioni”, rese peraltro non da esperti nominati dal giudice come ausiliari, bensì dai servizi sociali che, inevitabilmente, in questi casi, non sono soggetti super partes, bensì parti direttamente coinvolte nelle tristi vicende de quibus. Soggetti che inevitabilmente si trovano ad affrontare le richieste, non di rado ben sopra le righe, di persone che rivendicano il loro diritto di esercitare le responsabilità genitoriali.
Quella tra servizi sociali e genitori privati o limitati delle responsabilità genitoriali è essa stessa una relazione “a rischio”, in quanto caratterizzata da conflitti più o meno alti a seconda dei casi, secondo una massima di esperienza difficilmente contestabile.
Questo dovrebbe indurre il giudice, tenuto in questa materia non al semplice prudente apprezzamento della prova ex art. 116 c.p.c. bensì al rigoroso accertamento del fatto nell’interesse dei minori, ad approfondire i fatti riferiti e le valutazioni eseguite da questi soggetti.
Nella sentenza 6138/2015, codesta Corte scrive testualmente che «In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali – ossia organi dell’Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori – il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e consulenze».
La prognosi negativa effettuata dai servizi sociali e “raccolta” dalla CdA non solo non si fonda sul parere di uno specialista nominato dal giudice, ma viene addirittura formulata, come poc’anzi visto, in termini generici e perplessi: “non sembra in grado di mantenersi ferma nelle scelte ed è facilmente condizionabile”.
Del tutto apodittica e per certi versi contraddittoria rispetto alle premesse è l’affermazione contenuta nel VI e VII capoverso di pag. 7, là dove la CdA giudica sostanzialmente irrilevante la circostanza che attualmente la COGNOME svolge attività lavorativa in quanto “elemento impregnato da estrema precarietà che non fornisce quelle garanzie delle quali i minori hanno assolutamente bisogno per la loro crescita, né è possibile sottoporli ad estenuanti situazioni di stress al fine di verificare se e quando la COGNOME riuscirà a diventare madre”.
Anzitutto non si comprende per quale ragione sarebbe irrilevante ai fini dell’accertamento dell’assenza dell’abbandono materiale la circostanza secondo cui ora la madre ha un lavoro, rispetto al momento in cui tutto era iniziato. Al contrario, la CdA avrebbe dovuto approfondire l’indagine, al fine di verificare se questo importante cambiamento poteva avere dei risvolti positivi nel rapporto madre e figli. Appare poi poco serena ed anzi quasi “stizzita” la frase “al fine di verificare se e quando la COGNOME riuscirà a diventare madre”, senza peraltro che nelle righe precedenti si fosse spiegato a chiare lettere in che modo la sig.ra COGNOME non potesse essere considerata una “vera madre”.
Il giudizio di condanna morale è poi espresso nel VII capoverso a pag. 7, là dove la CdA scrive testualmente: “La predetta è adulta ed ha fatto le sue scelte, scelte che AZ, BV e CD hanno sempre subito pagandone un prezzo molto alto in termini di disagio psico fisico, situazione questa che non può essere ulteriormente tollerata proprio nel loro esclusivo interesse”.
Il giudizio tranchant dato dalla Corte perugina secondo cui la Sig.ra COGNOME sarebbe una madre solo in senso biologico, non trova giustificazione nei fatti e nella stessa esposizione della quaestio facti, in cui non vengono riportati comportamenti gravemente pregiudizievoli per i figli.
Oltretutto, la CdA non fa riferimento ad una situazione di grave pregiudizio per i minori, ma a un non meglio precisato “disagio psico-fisico”. Ma noi sappiamo che la categoria del “disagio” in psicologia significa semplicemente “sensazione psicologica di fastidio, disturbo, inquietudine collegata ad una situazione o pensiero” e che peraltro nel diritto civile nemmeno raggiunge quella soglia di gravità da poter ricevere tutela risarcitoria. Né appare rilevante e decisiva la frase riportata a pag. 7: “Dalle ultime relazioni di aggiornamento risulta che i bambini, collocati in due famiglie affidatarie stanno bene e sono tranquilli non avendo neppure più chiesto dei genitori; ciò induce ancora di più a ritenere che tale situazione deve essere mantenuta non potendo sottoporre i bambini ad altre prove e, conseguentemente, ad altri stress emotivi dannosi per la loro crescita” e ciò per due assorbenti rilievi:
- Il primo è che, come affermato chiaramente da Codesta Corte nella illuminante decisione n. 20954/2018, richiamando la giurisprudenza della CEDU, “il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sè, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici” (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.I-I., punto 56; K. e T. c. Finlandia, n. 25702/94, punto 173; 10 aprile 2012, Pontes c. Portogallo, punto 74; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 45)”;
- In secondo luogo, la circostanza (di cui la madre non può che essere estremamente felice) che i bambini stiano bene e siano tranquilli dimostra una volta di più che gli stessi non avevano subito alcun grave pregiudizio psico-fisico, costituendo massima di esperienza quella per cui i danni psico-fisici gravi non si curano semplicemente cambiando contesto familiare, il che conferma che al più proprio di meri “disagi” si trattava, come affermato dalla stessa CdA.
Ma andiamo avanti.
Codesta Ecc.ma Corte ha affermato testualmente (Cass. 7559/2018) che «la legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario – considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. n. 7115/2011)».
La sentenza impugnata, dà atto che il percorso non è stato completamente compiuto dalla sig. COGNOME, ma omette di riferire in quale parte non è stato completato e perché tale parte rimasta inadempiuta giustificherebbe la prognosi negativa e la declaratoria di stato di abbandono. Come pure viene omesso il riferimento al pregiudizio psico-fisico per i minori.
Ed, ancora, ha affermato la Corte nella stessa sentenza che «Movendo dal rilievo che il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, è stato affermato che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015), quale premessa dell’adozione».
Nel caso di specie la prognosi negativa è niente più che una congettura dei servizi sociali, raccolta senza approfondimento dalla C.d.A., priva di idonea argomentazione e soprattutto senza giustificazione del perché vi sarebbe la «certezza o la grande probabilità» dell’impossibilità di un recupero della capacità genitoriale; tutto ciò, specie in un contesto di cambiamento rispetto alle origini, e cioè il lavoro a tempo indeterminato nel frattempo ottenuto dalla madre, che, invece, quando tutto era iniziato era disoccupata, e la separazione dal proprio compagno.
Sempre nella sentenza 7559/2018 la S.C. scrive che «Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso. Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (Cass. n. 6552/2017). E’ stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Ciò che emerge dalla sentenza è invece il rimprovero che viene mosso a più riprese alla COGNOME di aver avuto un rapporto altalenante con il compagno, senza però spiegare in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva in che modo ciò rappresentava anche un pregiudizio per i minori e soprattutto senza spiegare per quale ragione la separazione tra i due non avrebbe rilevanza ai fini de quibus.
E’ stato affermato da Codesta Corte (Cass. 12393/2017) che «la compromissione della capacità di allevare ed educare i figli è ravvisabile solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto e di cui il giudice di merito deve specificamente dare conto, senza possibilità di dare ingresso – come invece è avvenuto nella specie – a giudizi sommari, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio» (Cass. n. 7391/2016 cit.).
Ebbene, anche nel caso di specie i giudizi non possono che dirsi sommari.
Cassazione 6552/2017 ha cassato la sentenza del giudice di merito per la ragione che «La capacità di recupero è stata esclusa senza procedere alle verifiche verosimilmente da svolgersi mediante un’indagine peritale che possa prendere in esame la condizione attuale della ricorrente (Cass. 1/12/2015 n. 24445)».
Il potere del giudice di merito di valutare i presupposti di abbandono senza avvalersi di esperti della materia, presuppone necessariamente la dimostrazione di avere effettuato la complessa indagine de qua in maniera approfondita e competente, avvalendosi anche delle relazioni e dei giudizi dei servizi sociali purché approfondite, motivate e non ragionevolmente contestabili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ad avviso di questa difesa la motivazione della Corte di appello di Perugia non raggiunge il c.d. “minimo costituzionale”, non contenendo un compiuto, argomentato, razionale logico ragionamento idoneo a giustificare nel caso de quo lo stato di abbandono.
III MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 1, 8, 12 co. 1, 15 e 17 co. 4, 2729 c.c. DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO, RESA ESECUTIVA CON L. N. 357 DEL 1974; DEGLI ARTT. 29 E 30 COST. IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.
Lo scrupolo difensivo ci impone però di considerare l’ipotesi che quella della CdA possa essere giudicata una motivazione completa, coerente, logica. A questo punto, dovremmo allora verificare se possa davvero operarsi un giudizio di sussunzione sotto la legge n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, art. 12, comma 1, art. 15, e art. 17, comma 4, sotto la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Cedu), e sotto la Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L. n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30 Cost.
Ritiene questa difesa che sia importante riportare testualmente i passi
[OMISSIS]
IV MOTIVO: NULLITA’ DELLA SENTENZA E/O DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 112, 132 n. 4, C.P.C., AI SENSI DELL’ART. 360 N. 4.
Come abbiamo visto nell’illustrazione del motivo precedente, nell’atto di appello la difesa della sig.ra COGNOME aveva evidenziato l’esistenza di fatti sopravvenuti che quanto meno rendevano necessari ulteriori accertamenti.
Sul punto la motivazione della Cda è stata la seguente: «La circostanza che attualmente il S. è detenuto, quale riferita dalla difesa della stessa COGNOME, non può essere una garanzia per la stabilità degli stessi, come non può esserlo la circostanza che attualmente la COGNOME svolge attività lavorativa. Si tratta di elementi impregnati da estrema precarietà che non forniscono quelle garanzie delle quali i minori hanno assolutamente bisogno per la loro crescita, né è possibile sottoporli ad estenuanti situazione di stress al fine di verificare se e quando la COGNOME riuscirà a diventare madre. La predetta è adulta ed ha fatto le sue scelte, scelte che AZ, BV e CD hanno sempre subito pagandone un prezzo molto alto in termini di disagio psico fisico, situazione questa che non può essere ulteriormente tollerata proprio nel loro esclusivo interesse».
La motivazione non solo è viziata per i motivi sopra esposti, ma è anche del tutto apparente, perché non spiega realmente per quali ragioni la separazione dal compagno e il reperimento di un lavoro sarebbero circostanze “impregnate di estrema precarietà”, tenuto conto che l’addebito principale dei servizi sociali, più volte ripreso dalla sentenza, era proprio la mancata presa di distanze dal compagno.
La C.d.A. non ha fornito una risposta motivata al motivo di impugnazione e se quella esaminata può definirsi una risposta, allora deve considerarsi una risposta meramente apparente.
Codesta On.le Corte ha ripetutamente affermato che la motivazione deve considerarsi apparente quando “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01; più recentemente Cass. 4294/2018). E ancora: Cass. 6539/2016, “La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. 4294/2018; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015, Rv. 633996-01). Solo per citarne alcune, tra le tante.
Per i sopra esposti motivi, lo scrivente difensore rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia alla On.le Corte di Cassazione cassare la sentenza della Corte di appello di Perugia, sezione civile n. 717/2018 pubblicata il 18/10/2018.
Con vittoria di spese e competenze se ed in quanto dovute.
ATTI:
- Copia autentica del ricorso con procura speciale da considerarsi in calce, notificato telematicamente come scansione di atto firmato analogicamente e poi digitalmente, con relata di notifica, messaggio PEC di trasmissione, ricevuta di accettazione, ricevute di consegna, il tutto con attestazione di conformità ai corrispettivi documenti informatici;
- Ricorso in originale, sottoscritto analogicamente, oggetto di scansione e di successiva notifica postale e telematica, munito di ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento e attestazione di conformità;
- Procura speciale alle liti del 16/11/2018 per atto Notaio BB NN RR;
- Copia autentica della sentenza della Corte di appello di Perugia;
- Copia autentica del messaggio PEC notificato all’Avv. GG TT in data 18/10/2018;
- 2 copie nota richiesta trasmissione del fascicolo alla Corte di appello di Perugia;
- Autorizzazione alla notifica in proprio;
- 7 copie della sentenza della Corte di appello di Perugia;
- 7 copie del ricorso scansionato notificato telematicamente.
ATTI E DOCUMENTI SU CUI SI BASA IL RICORSO:
- Sentenza Tribunale per i minorenni del 29/05/2018;
- Decreto Cda Perugia del 09/08/2018;
- Verbale di udienza CdA Perugia del 15/10/2018;
- Atto di impugnazione;
- Fascicolo di parte di II grado;
- Fascicolo di parte di I grado.
Senigallia/Roma, lì 19/11/2018
Avv. Mirco Minardi
[1] Codesta On.le Corte ha ripetutamente affermato che la motivazione deve considerarsi apparente quando “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01; più recentemente Cass. 4294/2018). E ancora: Cass. 6539/2016, “La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. 4294/2018; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015, Rv. 633996-01). Solo per citarne alcune, tra le tante.
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