Il risarcimento del terzo trasportato nel codice delle assicurazioni

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IL RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

L’art. 141 del codice delle assicurazioni disciplina il risarcimento del terzo trasportato.

Il meccanismo ricavabile dall’esame dei quattro commi è il seguente:
• Il terzo trasportato deve rivolgere la richiesta di danni all’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
• Fa eccezione l’ipotesi in cui il sinistro si sia verificato per caso fortuito.
• La richiesta danni prescinde dall’accertamento delle responsabilità.
• Il risarcimento ottenibile dall’assicuratore del vettore non può superare il massimale minimo di legge.
• L’azione giudiziaria va rivolta sempre contro detto assicuratore, salvo il diritto dell’impresa assicuratrice del veicolo antagonista di intervenire nel giudizio, estromettendo l’altra, qualora riconosca la responsabilità del proprio assicurato.
• L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo sinteticamente come avveniva il risarcimento del terzo trasportato sotto la vigenza della legge n. 990/1969.

In caso di sinistro stradale, il terzo trasportato aveva diverse possibilità:
a) poteva agire nei confronti del vettore e del suo assicuratore, ex art. 2054 c.c., in assenza di urto;
b) in caso di urto, poteva agire nei confronti di tutti i vettori responsabili e dei loro assicuratori, ex art. 2054 c.c. ed ex art. 2055 c.c., facendo dunque valere la solidarietà.
Dunque aveva una nutrita platea di responsabili.
Vediamo la nuova disciplina. Sembrerebbe tutto chiaro ma così non è.

Anzitutto a quale tipo di trasporto si applica la norma?
In mancanza di specificazione sembrerebbe potersi affermare che la norma si applica:
c) al trasporto gratuito;
d) al trasporto di cortesia;
e) al trasporto oneroso.

Dicevamo che nel vecchio sistema il trasportato aveva di fronte a sé una nutrita schiera di debitori. Secondo alcuni ora non è più così.

Difatti, secondo una prima impostazione il terzo trasportato ha azione diretta solo nei confronti dell’assicuratore del vettore e ciò sarebbe confermato dal comma III, il quale stabilisce che l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Ma detta tesi è contestata da chi osserva che una siffatta interpretazione violerebbe l’art. 24 della costituzione, perchè ciò significherebbe limitare l’azionabilità di un diritto di credito da fatto illecito.
Inoltre, questa interpretazione comporterebbe la soppressione della solidarietà tra i coautori del fatto illecito, di cui all’art. 2055 c.c.. con violazione anche della legge delega (l. 29.7.2003 n. 229), la quale all’art. 4, comma 1, lettera (b), prevedeva quale criterio direttivo per la redazione del codice la “tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli (…), avendo riguardo anche alla correttezza (…) del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”.
D’altra parte la possibilità di estromissione da parte dell’assicuratore del veicolo responsabile di per sé non autorizza a concludere che l’azione nei confronti dell’assicuratore del vettore sia necessariamente alternativa.

La questione è ora al vaglio della Corte Costituzionale, dopo che il giudice di pace di Arezzo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 141 per una serie di motivi:

*  Il potere normativo delegato era stato limitato dal Parlamento al Governo ad una funzione di mero riassetto delle vigenti disposizioni in materia assicurativa, mentre ora l’art. 141 ha determinato una innovazione sostanziale di ben più vasta portata, abrogando di fatto norme preesistenti, e creando una “responsabilità oggettiva”, operazione questa da ritenersi sottoposta istituzionalmente alla decisione del Parlamento.
*  Il Governo non poteva (e non doveva) entrare nel merito del risarcimento danni e nella liquidazione del sinistro al terzo trasportato, in quanto con l’art. 4 lett. b) della predetta legge-delega si indirizzava il Governo a voler rispettare i principi ed i criteri direttivi a tutela del consumatore e, in genere, dei contraenti più deboli, mentre il terzo trasportato non è contraente e, se deve agire per vedersi risarcire danni subiti in un sinistro stradale, lo fa in virtù di rapporti extracontrattuali.
*  L’art. 141 è in contrasto con la Direttiva 2005/14/Ce del Parlamento Europeo che all’art. 4 quinques, obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da sinistro stradale, causato da veicolo assicurato, possano avvalersi di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.
*  L’art. 141 codice assicurativo deve ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. e cioè con la norma che stabilisce l’uguaglianza dei cittadini avanti alla legge, posto che dinanzi al medesimo fatto illecito, i cittadini debbono sottostare a differenti norme giuridiche per il risarcimento dei danni subiti.
*  Vi è inoltre una lesione del diritto di difesa da parte dell’assicurazione del vettore che non potrà, stante la norma suddetta, tutelarsi in maniera efficace, non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente, che, stante la previsione dell’art. 149, verrà risarcito dalla propria assicurazione. In altre parole l’assicurazione del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare la colpa dell’altro conducente e la conseguente inoperatività dell’art. 141.

Abbiamo visto che il meccanismo di risarcimento subisce una eccezione in caso di sinistro avvenuto per caso fortuito. Cosa si intende per caso fortuito?
Il caso fortuito, secondo l’opinione condivisa dalla S.C. da almeno da mezzo secolo,
comprende:
a) sia l’evento naturale;
b) che il fatto del terzo.

Dunque l’art. 141, comma 1, cod. ass. secondo alcuni commentatori deve essere interpretato nel senso che l’assicuratore del vettore risponde nei confronti del trasportato solo qualora vi sia una colpa almeno concorrente, ancorché presunta, del proprio assicurato. Ove, invece, l’assicuratore dimostri che il sinistro è dovuto interamente a responsabilità di altro conducente, non sarà tenuto al risarcimento.
Facciamo un esempio: in caso di tamponamento, il terzo trasportato a bordo del veicolo tamponato dovrebbe inoltrare la propria richiesta non all’assicuratore del veicolo a bordo del quale si trovava, bensì a quello del veicolo tamponante.

Ma se così è come va interpretato l’inciso “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”?

Secondo altra interpretazione la norma va interpretata nel senso che nel caso fortuito non rientra il fatto del terzo, pertanto la compagnia del vettore sarà chiamata a risarcire il danno anche in caso di esclusiva responsabilità del terzo, salvo il diritto di rivalsa. Ecco che allora assume significato l’inciso che fa prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Altra questione è quella relativa al diritto intertemporale. La norma si applica anche ai sinistri verificatisi prima del 1° gennaio 2006? La risposta è affermativa, sempre che la domanda sia introdotta dopo l’entrata in vigore del codice dell’assicurazione, ciò perchè si tratta di una norma processuale e pertanto vale il principio del tempus regit actum.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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7 commenti:

  1. LA BANCA ANTONIO

    Mi pongo il seguente quesito: l’azione giudiziaria del traportato va promossa solo contro l’assicurazione del vettore o vi è litisconsorzio necessario con il vettore stesso? Vorrà farmi conoscere la Sua opinione. Grazie

  2. Mirco Minardi

    Direi che non vi è litisconsorzio necessario per due motivi:
    1) non è previsto dalla legge;
    2) la ratio, nell’art. 144, è quella che la responsabilità venga accertata in contraddittorio con il responsabile. In questo caso, poichè l’assicuratore risponde a prescindere dalla responsabilità del vettore, almeno secondo alcuni, a mio parere non vi è esigenza di litisconsorzio.
    Prego 🙂

  3. Monica

    Grezie,mi siete veramente di aiuto,rinnovando i miei ringraziamenti visaluto

  4. Andrea

    Se il terzo trasportato fosse allo stesso tempo proprietario del mezzo e contraente dell’assicurazione, sarebbe comunque risarcibile? Io credo di no, però cerco conferme.

    Grazie mille

    Andrea

  5. Andrea

    E se il terzo trasportato è proprietario del veicolo ma non è il contraente dell’assicurazione? Grazie in anticipo.

  6. Antonio

    Salve, se il terzo trasportato si trova in un veicolo non coinvolto in un sinistro con altri veicoli ma in un sinistro causato da una buca stradale, con conseguente caduta e danni fisici del terzo trasportato, quest’ultimo potrà rivolgersi alla compagnia assicurativa del vettore oppure questo potrebbere essere un caso rientrante nel caso fortuito?
    grazie



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