Tratto da Trib. Roma, 15193/2009, il quale aderisce all’opinione secondo cui l’obbligazione del chirurgo estetico è una obbligazione di mezzi e non di risultato.
a) il rapporto fra paziente e, medico, da un lato, e fra paziente e struttura sanitaria, dall’altro, è regolato dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali (Cass. 24.5.06, n. 12362; 26.1.06, n. 1698; 11.3.02, n. 3492; 2.12.98, n. 12233); la struttura sanitaria, oltre alla responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni assunte in proprio con il contratto di spedalità o assistenza sanitaria (fornire al paziente prestazioni alberghiere, mettere a sua disposizione il personale medico ausiliario e paramedico, apprestare medicinali e ogni attrezzatura necessaria anche per e-ventuali complicazioni: Cass. n. 1698/06 cit.; 13.1.05, n. 571 e 14.7.04, n. 13066, che hanno ribadito le statuizioni di Cass. sez. un. 1.7.02, n. 9556), è tenuta a rispondere anche del fatto dei sanitari, della cui opera si avvale, ancorché non siano suoi dipendenti, ai sensi dell’art. 1228 c.c. (Cass. 14.6.07, n. 13953; 13.4.07, n. 8826; n. 1698/06 cit.);
b) in applicazione della normativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.), il paziente è tenuto a dimostrare, quale creditore della prestazione sanitaria, la conclusione del rapporto contrattuale e a dedurre l’inadempimento del debitore (Cass. sez. un. 30.10.01, n. 13533), inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. sez. un. 11.1.08, n. 577); spetta invece al debitore della prestazione, cioè al medico e alla struttura sanitaria, provare che inadempimento non v’è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile (Cass. 14.7.04, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.);
c) sulla valutazione dell’adempimento, poiché si tratta di obbligazione di mezzi anche in caso di chirurgia estetica (Cass. 3.12.97, n. 12253; a maggior ragione se si tratta di chirurgia plastica-ricostruttiva, volta, cioè, a recuperare l’aspetto funzionale e non solo, o prevalentemente, quello estetico: arg. ex Cass. 25.11.94, n. 10014) é la diligenza del debitore e non il conseguimento del risultato a costituire il metro di giudizio: tale diligenza non è quella generica del buon padre di famiglia, ma quella qualificata dell’homo eiusdem professionis ac condicionis, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c. (cfr., da ultimo, Cass. 28.1.03, n. 1228; 17.7.02, n. 10454; 26.2.02, n. 2836; 8.7.00, n. 10431; 27.7.00, n. 9877);
d) sussiste nesso causale tra il comportamento del sanitario e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – cd. regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11.1.08, nn. 584, 582, 581 e 576) – si ritenga che l’opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell’opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 23.9.04, n. 19133; 4.3.04, n. 4400);
e) il medico ha il dovere di informare il paziente sulla natura della cura o dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili (Cass. 8.10.08, n. 24791; 30.7.04, n. 14638), onde ottenerne il consenso, che costituisce, di norma, legittimazione e fondamento al trattamento sanitario, il quale – al di fuori dei casi in cui è obbligatorio per legge o ricorre uno stato di necessità – è infatti sicuramente illecito ogni qualvolta difetta il consenso del paziente, ancorché il trattamento sia effettuato nel suo stesso interesse (Cass. 16.10.07, n. 21748); il consenso non si considera validamente prestato se il paziente ha sottoscritto un modulo del tutto generico, dal quale non è possibile desumere con certezza che abbia ottenuto in modo esaustivo le informazioni dovutegli (Cass. n. 24791/08 cit.); la responsabilità del sanitario – e di riflesso della struttura per cui agisce – per violazione dell’obbligo del consenso informato è ravvisabile sia quando le informazioni siano assenti od insufficienti sia quando vengano fornite assicurazioni errate in ordine all’assenza di rischi o complicazioni derivanti dal trattamento da eseguire (Cass. 28.11.07, n. 24742) e discende dall’inadempimento dell’obbligo di informazione e dal successivo aggravamento – in forza di un nesso di causalità con l’esecuzione del trattamento -delle condizioni di salute del paziente, mentre è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno (Cass. 14.3.06, n. 5444; 30.7.04, n. 14638);
Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.
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Avv. Lucci Francesca