La CTU non chiude il discorso: il giudice deve rispondere alle contestazioni specifiche

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Nota a Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2026, n. 23431 (Pres. De Stefano, Rel. Pellecchia)

Abstract

Con la sentenza n. 23431 del 2026 la Terza Sezione civile torna sul rapporto tra giudice e consulente tecnico d’ufficio. Il principio di partenza è noto: il giudice può aderire alla consulenza anche per relationem, ma quando la parte abbia formulato contestazioni specifiche, circostanziate e potenzialmente decisive deve dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui le disattende. Meno scontata è la precisazione secondo cui la lacuna non è colmata dal fatto che il consulente abbia già risposto alle osservazioni del consulente di parte, quando le contestazioni investono i fatti che costituiscono il nucleo stesso dell’accertamento peritale. La pronuncia mostra inoltre come l’adesione acritica alla relazione si traduca, sul piano sostanziale, in una valutazione atomistica del nesso causale.

Sommario

  1. Il caso
  2. Le censure rivolte alla consulenza
  3. L’adesione per relationem e il suo limite
  4. Le risposte del CTU al CTP non sostituiscono la motivazione
  5. Dalla consulenza al giudizio causale
  6. Un parallelo: il verbale e la fede privilegiata
  7. Rilievi critici e indicazioni per il difensore

1. Il caso

Uno sciatore cade lungo una pista gestita dalla S.I.F. Impianti Funiviari Lusia S.p.A. e riporta lesioni gravissime, con un’invalidità permanente stimata nel 60%. Il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria, ascrivendo l’evento alla condotta del danneggiato o comunque a fattori non imputabili al gestore.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 331/2024, accoglie in parte il gravame. Respinge le eccezioni di nullità della CTU, ma riconosce a carico del gestore una quota di responsabilità del 30% per omessa apposizione di idonea segnaletica, attribuendo il restante 70% allo sciatore.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale aveva individuato nel dislivello tra la parte battuta e quella non lavorata della pista (il cosiddetto “scalino”) l’elemento che aveva determinato la perdita di equilibrio e il successivo rotolamento. Ne aveva tuttavia escluso la rilevanza causale, ritenendo che la caduta si sarebbe verificata comunque. Su questo impianto, costruito in larga misura sulle conclusioni del consulente, si appunta il ricorso dello sciatore.

La Cassazione accoglie i primi sei motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il settimo (relativo alla misura del concorso di colpa), rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e cassa con rinvio. Merita di essere segnalato che il Procuratore Generale aveva concluso per il rigetto dei primi quattro motivi, proprio quelli che investono la consulenza e la motivazione: la Corte è andata oltre.

2. Le censure rivolte alla consulenza

Il danneggiato aveva contestato la CTU su tre piani. Anzitutto lo sconfinamento dal mandato: il consulente avrebbe formulato valutazioni di natura giuridica, sia sulla regolarità della pendenza della pista sia sul nesso causale tra le sue condizioni e la caduta. In secondo luogo l’illogicità e la contraddittorietà delle conclusioni sulle cause dell’incidente. Infine la rappresentazione dello stato dei luoghi, che escludeva la presenza di ostacoli attestati dalla documentazione in atti.

Le critiche erano state veicolate nelle sedi proprie: osservazioni alla bozza di relazione, note scritte ex art. 127-ter c.p.c., richiesta di riconvocazione del consulente per chiarimenti. E investivano profili puntuali: la difformità della pista dal progetto autorizzato quanto a larghezza, tracciato e piano sciabile; l’innevamento e la battitura limitati a una porzione ridotta; la presenza di ghiaccio, sassi e vegetazione; la carenza di segnaletica e di protezioni; la pendenza eccessiva e i dislivelli interni.

A fronte di ciò, la Corte d’Appello si era limitata ad affermare la correttezza dell’operato del consulente e la completezza dell’elaborato, valorizzando le risposte già rese alle osservazioni del consulente di parte. Sulla richiesta di chiarimenti non risulta alcuna pronuncia.

Il ricorso ha tradotto la doglianza in due motivi concorrenti: la nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c.) e l’omesso esame di fatti decisivi, con acritico recepimento della consulenza (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La Corte li esamina congiuntamente e li accoglie entrambi.

3. L’adesione per relationem e il suo limite

La sentenza muove da un dato acquisito. Il giudice di merito può fare proprie le conclusioni del consulente anche mediante motivazione per relationem, senza dover ricostruire autonomamente il percorso tecnico-scientifico, purché il richiamo renda percepibile l’iter logico seguito e sia espressione di un’effettiva valutazione critica delle risultanze (Cass. n. 20873/2020).

Il limite opera quando la parte abbia formulato contestazioni specifiche, circostanziate e potenzialmente decisive. In tal caso l’adesione meramente assertiva non è sufficiente: il giudice deve dar conto, sia pure in forma sintetica, delle ragioni per cui ritiene di superarle (Cass. n. 11217/2019; Cass. n. 4210/2020; Cass. n. 23461/2022; Cass. n. 23468/2023).

I tre requisiti vanno presi sul serio, perché disegnano un onere reciproco. Alla parte spetta articolare una critica che individui il passaggio della relazione contestato, la ragione dell’errore e la sua incidenza sulla decisione. Al giudice spetta confrontarsi con quella critica. Una contestazione generica non genera alcun obbligo di risposta analitica; una contestazione specifica e decisiva, per converso, non può essere assorbita dal richiamo globale all’elaborato.

La Corte salda poi il principio a Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624. Quella pronuncia aveva qualificato le contestazioni alla CTU che non integrino eccezioni di nullità del procedimento peritale come argomentazioni difensive, proponibili anche per la prima volta in comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano fatti, domande, eccezioni o prove nuove. La sentenza in commento ne trae il corollario sul versante del giudice: se la critica è un’argomentazione difensiva ritualmente introdotta nel contraddittorio, il giudice è tenuto a misurarsi con il suo contenuto ove investa aspetti rilevanti dell’accertamento demandato al consulente. Alla libertà di forme della contestazione corrisponde, in altri termini, un obbligo di risposta.

4. Le risposte del CTU al CTP non sostituiscono la motivazione

È il passaggio più significativo della pronuncia. La Corte d’Appello aveva valorizzato due elementi: la completezza della relazione e la circostanza che il consulente avesse replicato alle osservazioni del consulente di parte. La Cassazione li ritiene entrambi insufficienti, perché ciò che difetta è l’esplicitazione del percorso logico attraverso il quale il giudice ha disatteso contestazioni riguardanti fatti che costituivano il nucleo stesso dell’accertamento demandato all’ausiliario.

La precisazione non è di poco conto. Nella prassi ricorre l’argomento per cui, se il CTU ha già preso posizione sui rilievi del CTP, il giudice che aderisce alla relazione assolve l’obbligo motivazionale per relationem anche rispetto a quelle repliche. La sentenza non smentisce in astratto questo schema, ma ne segna il confine. Quando la contestazione investe i fatti sui quali la consulenza è costruita, la replica del consulente resta un atto dell’ausiliario: è parte del materiale da valutare, non la valutazione. Il giudice che si limita a prenderne atto finisce per delegare al consulente proprio il giudizio che gli compete.

Il punto si coglie meglio guardando al tipo di errore denunciato. Se la parte sostiene che il consulente ha descritto i luoghi in modo difforme dai documenti, o che ha qualificato come regolare una pendenza che non lo era, il dissenso non verte su una regola dell’arte, ma sulla premessa fattuale dell’accertamento e, talora, sulla sua qualificazione giuridica. Su entrambi i terreni il consulente non ha l’ultima parola. La massima per cui il giudice è peritus peritorum ha qui un contenuto preciso: non lo autorizza a prescindere dalla scienza, ma gli impedisce di rinunciare a valutarla.

5. Dalla consulenza al giudizio causale

Il difetto di motivazione sulla CTU non resta confinato ai primi due motivi: si riflette sull’accertamento del nesso causale, che i motivi dal terzo al sesto investono direttamente. La Corte rileva anzitutto una contraddizione interna. La sentenza d’appello individua nello “scalino” la causa della perdita di equilibrio, ma poi ne esclude la rilevanza richiamando una diversa ricostruzione dell’evento, senza chiarire in termini logicamente apprezzabili le ragioni di tale conclusione.

Più in generale, la Cassazione censura la valutazione atomistica delle irregolarità dedotte. Quando le violazioni sono allegate come elementi concorrenti di un unico assetto pericoloso della pista, il giudice non può escluderne separatamente la rilevanza con affermazioni apodittiche, ma deve verificare se, considerate nel loro complesso, abbiano incrementato il rischio e inciso, anche in via concorrente, sulla produzione del danno. Il criterio resta quello del “più probabile che non” (Cass. n. 4035/2021; Cass. n. 6248/2021; Cass. n. 16223/2022; Cass. n. 17942/2024).

Due precisazioni meritano attenzione. La prima riguarda l’oggetto della spiegazione causale, che è il danno complessivamente inteso, comprensivo delle conseguenze più gravi della caduta, anche quando la caduta sia ascrivibile in via preponderante allo sciatore. Le anomalie della pista possono non aver provocato la caduta e averne tuttavia aggravato gli esiti. La seconda riguarda l’onere della prova: allegate le condizioni di pericolo e la loro incidenza causale, grava sul gestore la prova dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza dedotti, e non di uno soltanto.

Il collegamento con la consulenza è diretto. La frammentazione del giudizio causale è spesso l’eco di una relazione che esamina le anomalie una per una, negando a ciascuna, isolatamente considerata, efficienza causale. Il giudice che recepisce quell’impostazione senza vagliarla ne eredita anche l’errore di metodo. La critica alla CTU, dunque, deve investire non soltanto i singoli accertamenti, ma il modo in cui il consulente ha impostato la domanda causale.

6. Un parallelo: il verbale e la fede privilegiata

Il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale offre una simmetria istruttiva. Il gestore lamentava che la Corte d’Appello avesse negato fede privilegiata al verbale degli agenti intervenuti, nel quale si attestava la presenza di “idonea segnaletica” all’imbocco della pista. La Cassazione distingue: l’art. 2700 c.c. copre l’esistenza materiale del fatto direttamente percepito dal pubblico ufficiale, come la presenza di un cartello, ma non la valutazione della sua adeguatezza, visibilità o capacità preventiva. L’aggettivo “idonea” trasforma l’attestazione in un giudizio, e il giudizio torna al giudice.

La logica è la stessa che governa il rapporto con la consulenza. Che provenga dal pubblico ufficiale o dall’ausiliario tecnico, ciò che è constatato ha un proprio peso probatorio, pieno fino a querela di falso nel primo caso, soggetto al libero apprezzamento nel secondo. Ciò che è valutato, invece, resta in ogni caso al giudice. Il segmento valutativo dell’accertamento non è delegabile, né al verbalizzante né al consulente.

7. Rilievi critici e indicazioni per il difensore

La pronuncia lascia aperti almeno tre profili.

Il primo riguarda lo sconfinamento del consulente in valutazioni giuridiche. Il ricorrente lo aveva dedotto come causa di nullità della consulenza; la Corte non prende posizione sul punto e riassorbe il vizio nell’obbligo di motivazione. La scelta è pragmatica e, a ben vedere, coerente con l’assetto delineato dalle Sezioni Unite, che riconducono le nullità della consulenza alla categoria delle nullità relative, salvo l’ipotesi di nullità assoluta individuata da Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086. Le valutazioni giuridiche del consulente, più che nulle, sono semplicemente prive di autorità: il rimedio è che il giudice le rivaluti, e lo dica.

Il secondo riguarda il cumulo dei motivi. La Corte accoglie congiuntamente il motivo ex n. 4 e quello ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza distinguerne i presupposti. Eppure, dopo Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, il n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto storico, non di argomentazioni o questioni. La Corte supera l’obiezione qualificando le contestazioni come relative a fatti che costituivano il nucleo dell’accertamento peritale. È una lettura che il difensore farà bene a non dare per acquisita: conviene ancorare la censura al n. 4 e spendere il n. 5 solo quando la critica alla consulenza verta davvero su un fatto storico determinato, come lo stato dei luoghi o la presenza di un ostacolo.

Il terzo riguarda la richiesta di riconvocazione del consulente. La sentenza la menziona nell’esposizione del motivo, ma non vi dedica un rilievo autonomo. Il che conferma che il silenzio del giudice su un’istanza di chiarimenti, rientrando la decisione nel suo potere discrezionale, si lascia censurare soltanto attraverso il difetto di motivazione sulle contestazioni sottostanti.

Dalla pronuncia si ricavano alcune indicazioni operative.

  1. Formulare le osservazioni già sulla bozza di relazione, indicando per ciascun rilievo il passaggio contestato, la ragione dell’errore e la sua incidenza sulla decisione. È la specificità che fa sorgere l’obbligo di risposta.
  2. Tenere distinti i piani della critica: errori di fatto (stato dei luoghi, documenti ignorati), errori di metodo (impostazione atomistica della causalità), sconfinamenti nel giuridico. Ciascuno richiede una risposta diversa dal giudice e apre censure diverse in sede di impugnazione.
  3. Reiterare le contestazioni negli scritti conclusivi e, in appello, nel motivo specifico. Le Sezioni Unite del 2022 consentono anche rilievi nuovi in conclusionale e in appello, ma il giudice può valutare la tardività ai sensi dell’art. 88 c.p.c. e tenerne conto nel regolare le spese.
  4. Chiedere espressamente i chiarimenti o la rinnovazione della consulenza, così da fissare un punto sul quale il giudice deve prendere posizione.
  5. In cassazione, riprodurre o localizzare con precisione le contestazioni (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). Nel caso deciso la Corte ha potuto apprezzarne la specificità proprio dall’esposizione del motivo d’appello richiamata nel ricorso.

La sentenza ribadisce, in definitiva, un’idea semplice e spesso dimenticata nella prassi: la consulenza è uno strumento di conoscenza del giudice, non un suo sostituto. Quando le parti la contestano sul terreno dei fatti, la decisione deve mostrare di averla giudicata, non soltanto di averla letta.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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