La condanna alle spese di lite in caso di riforma in appello della decisione

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La sentenza d’appello può (al netto di statuizioni in rito):

  • confermare la decisione di primo grado
  • riformare integralmente o parzialmente la decisione di primo grado

Nel primo caso, il giudice d’appello non è tenuto a pronunciarsi sulle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui l’appellato non avesse impugnato incidentalmente la statuizione, o per via della imputazione esclusiva, o per via della compensazione o per via della quantificazione.

Detto altrimenti, il vincitore in primo grado è tenuto a proporre impugnazione incidentale:

  • se, nonostante la vittoria, è stato condannato a pagare integralmente le spese di lite (ipotesi pressoché di scuola)
  • se, nonostante la vittoria, ha subito la compensazione totale o parziale;
  • se ritiene che la liquidazione non è conforme ai parametri.

In assenza di impugnazione, in caso di conforma, il giudice d’appello, come già detto, non è tenuto a liquidare nuovamente del spese del grado precedente.

Diverso è il caso di riforma integrale o parziale. In questo caso il giudice di merito è obbligato a liquidare le spese di primo e secondo grado in base all’esito complessivo del giudizio ed a prescindere dalle impugnazioni sul punto.

«In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Marcello1

    In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?

  2. Francesco di cicco

    Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
    L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
    la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
    Cordiali Saluti
    DI CICCO FRANCESCO



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