Durante una visita ad un castello, Tizia cade rovinosamente a terra a causa della scivolosità del pavimento, cosparso di materiali pulenti a base di cera .
L’unico teste presente al fatto conferma l’accaduto e dichiara: “è vero che il pavimento era scivoloso; tanto è vero che anch’io rischiai di cadere. Ciò non accadde in quanto riuscii ad afferrare il corrimano”.
I giudici di merito respingono la domanda in quanto il fatto non è provato e la testimonianza inammissibile in quanto valutativa.
Ricorre in Cassazione Tizia e la Corte accoglie il ricorso affermando il suddetto principio:
“In materia di prova testimoniale, benché i giudizi non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, essi possono concorrere al convincimento del giudice (nella specie, oggetto della testimonianza erano le mansioni svolte da una lavoratrice, di cui era controversa la natura subordinata o autonoma; la S.C. ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva utilizzato il risultato della prova nel corso della quale dette mansioni erano state definite semplici e ripetitive)” (Cass. Sentenza n. 5227 del 07/04/2001; trattasi di giurisprudenza sostanzialmente consolidata cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 16148 del 18/08/2004; Cass. Sentenza n. 1479 del 30/01/2003; Cass. Sentenza n. 5 del 02/01/2001; Cass. Sentenza n. 2100 del 24/02/2000).
La corte critica anche la tesi della Corte d’Appello che aveva escluso il rilievo dell’affermazione del teste il quale aveva dichiarato di essersi tenuto al corrimano per non scivolare. Afferma il S.C. che se un teste afferma di aver rischiato di cadere (evidentemente alludendo ad un oggettivo inizio di scivolone interrotto dal fatto di esser riuscito ad aggrapparsi a qualcosa) si è di fronte ad una circostanza da ritenersi puramente di fatto ed autonoma (anche se strettamente collegata) rispetto alla percezione della scivolosità (l’autonomia è dimostrata dal fatto che detta percezione può sussistere anche in assenza di un inizio di scivolone); e se tale è la situazione, il limitarsi ad affermare che tale affermazione (la quale in realtà concerne anzitutto il fatto predetto), “…non assume particolare rilievo in quanto riferito al giudizio che il pavimento era scivoloso…” appare come una enunciazione priva di concreta, logica e sufficiente motivazione.
Per la Cassazione, dunque, l’aver considerato senz’altro priva di valore la testimonianza suddetta determina un vizio della sentenza che pertanto viene cassata.
Cassazione civile Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9526
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
Con atto di citazione in appello notificato in data 06.03.01 Z. M. in V. impugnava la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 333/00 di data 28.07 – 21.09.00 con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni che l’attrice predetta aveva avanzato nei confronti del Comune di Gorizia, responsabile, a suo dire, della sua caduta avvenuta il (OMISSIS) all’interno del Castello di (OMISSIS), ove la stessa era scivolata all’interno della ” (OMISSIS)” a causa del pavimento scivoloso, che era stato, poco prima, pulito e ricoperto con enorme quantità di materiale per lucidare i pavimenti a base di cera.
Si doleva l’attrice dell’erroneità della motivazione addotta dal Tribunale a supporto della reiezione della sua domanda nella parte in cui era stato affermato che la stessa non avrebbe provato la caduta avvenuta nel locale “(OMISSIS)”, a causa della particolare scivolosità del pavimento, e le lesioni accertate dalla ctu, mentre, per contro, dalle acquisizioni probatorie tali circostanze risultavano ampiamente provate.
Infatti, l’unico testimone presente al fatto, sig. B.D., aveva confermato i fatti capitolati e cioè che l’attrice nel corso della visita al Castello, era scivolata non appena aveva messo piede nel locale sopra detto rovinando a terra. Il teste aveva, altresì, confermato che il pavimento era scivoloso – tanto è vero che anche il teste aveva rischiato di cadere, ma ciò non era accaduto perchè si era afferrato al corrimano – aggiungendo di aver accompagnato l’attrice, dolorante e zoppicante, fino alla macchina che la stessa aveva guidato fino a casa, ove il marito, telefonicamente allertato, era rientrato, portandola immediatamente all’Ospedale di (OMISSIS). Detto teste aveva, altresì, precisato che essi non avevano pensato di avvisare il personale di servizio del Castello.
Aggiungeva l’appellante che anche il marito dell’attrice aveva confermato le circostanze relative alla sua chiamata telefonica e al trasporto della moglie all’ospedale di (OMISSIS), mentre del tutto assurdamente – e senza alcuna spiegazione – il primo giudice aveva ritenuto non credibile la testimonianza del B., prestando invece fede ai testi di controparte, nessuno dei quali era stato presente ai fatti e tutti incapaci a testimoniare, come eccepito tempestivamente dalla difesa dell’attrice.
Precisava ancora l’appellante che in ogni caso, anche a ritenere credibili i testi di controparte, le relative testimonianze erano generiche e non erano perciò idonee a negare i fatti affermati dai testi dell’attrice. E ciò soprattutto ove nella sentenza si affermava, per escludere la responsabilità del Comune, che l’addetto alla biglietteria, che secondo il GOA sarebbe rimasto costantemente all’ingresso del Castello, non ebbe a notare nessuno che camminasse con difficoltà, e che altri testi avevano detto che, in quel periodo, non vi erano state segnalazioni di alcuna persona che sarebbe scivolata sul pavimento del Castello, senza considerare che gli elementi costitutivi della responsabilità del Comune, nella specie, erano la caduta e la sua causa e non certo la segnalazione della stessa che non si sapeva, tra l’altro, a chi doveva essere rivolta, come anche la richiesta d’aiuto, posto che all’ora dell’incidente nel Castello non c’era nessuno (neanche i dipendenti).
Nessun rilievo poteva, poi, attribuirsi alla circostanza che l’attrice, invece d’andare al pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS), era andata prima a casa e poi all’Ospedale di (OMISSIS), nel quale essa aveva all’evidenza maggiore fiducia, essendo ivi stata operata alcuni anni prima.
Del tutto erronee, poi erano le affermazioni che la stessa aveva guidato l’autovettura fino a (OMISSIS), poichè dalle dichiarazioni testimoniali risultava invece che era stato il marito a guidare l’autovettura, e che l’addetto alla biglietteria, sig. M., era rimasto costantemente all’ingresso del Castello durante l’orario di apertura, mentre lo stesso M., sentito come teste, aveva dichiarato che il giorno (OMISSIS) era assente in quanto era il suo giorno di riposo.
Il Tribunale non aveva, inoltre, detto alcunchè sulla dedotta responsabilità contrattuale, coesistente con quella extracontrattuale, derivante dall’avere l’attrice acquistato il biglietto per la visita del Castello, talchè controparte era tenuta preservare la sua salute e incolumità fisica, laddove aveva invece consentito la sussistenza di un’insidia derivante dal pavimento scivoloso.
In ordine all’ammontare dei danni ne ribadiva la congruità nell’importo complessivo di L. 40.000.000, che specificava analiticamente in relazione alle singole poste.
Formulava, pertanto, le conseguenti conclusioni per il cui accoglimento conveniva in giudizio il Comune di Gorizia davanti questa Corte d’Appello.
Si costituiva in giudizio l’appellato Comune di Gorizia che resisteva all’impugnazione chiedendone rigetto.
Precisate davanti all’istruttore le conclusioni riportate in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione all’udienza del 26.02.2003.
Con sentenza 26.2 – 20.05.2003 la Corte d’Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, decideva come segue:
“…1 – Rigetta l’appello e conferma integralmente l’impugnata sentenza del Tribunale di Gorizia n. 333/00;
2 – Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado”.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Z. M. in V..
Il Comune di Gorizia ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Z.M. in V. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.
I motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Z.M. in V., con il primo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244 e 246 c.p.c., artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” esponendo doglianze che vanno riassunte come segue. La Corte territoriale, pur ammettendo che Z.M. ha fornito la prova della caduta nel suddetto locale del Castello di (OMISSIS), e che le lesioni riportate dalla ricorrente sono conseguenti alla caduta stessa, nega la responsabilità risarcitoria del Comune di Gorizia, asserendo che non risulterebbe provata la causa della caduta. Ciè è errato. La deposizione di B.D., unico teste presente ai fatti, non è stata utilizzata ai fini della decisione, perchè implicherebbe un giudizio, precluso ai testi. Invece il teste B. ha riferito soltanto fatti. Egli infatti ha confermato la circostanza di fatto che Z.M., durante la visita al Castello di (OMISSIS), non appena messo piede nel locale denominato “(OMISSIS)”, scivolava rovinando a terra; sul capitolo 3) il teste ha dichiarato:
“è vero che il pavimento era scivoloso; tanto è vero che anch’io rischiai di cadere. Ciò non accadde in quanto riuscii ad afferrare il corrimano”. Comunque, anche se, in ipotesi, il teste B. avesse espresso giudizi, essendo stata la prova regolarmente ammessa, ed essendo stata espletata, senza alcuna opposizione della controparte sul punto, alla Corte territoriale era precluso rilevare d’ufficio che il B. aveva espresso un giudizio sulla causa della caduta della Z. e che, quindi, la testimonianza era priva di valore. Tutte le altre dichiarazioni dei testi indotti da controparte, non hanno alcun rilievo probatorio, trattandosi di dichiarazioni di carattere presuntivo e astratto, senza alcun riferimento ai fatti in concreto verificatisi, rese da persone, delle quali nessuna era presente ai fatti, tutte incapaci a testimoniare in quanto dipendenti o incaricate dal Comune di Gorizia e, quindi, responsabili anch’esse dell’illecito. La Corte giuliana, inoltre, erroneamente non ha ritenuto la responsabilità del Comune di Gorizia prevista dall’art. 2051 c.c..
Con il secondo motivo Z.M. in V. denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1372 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, esponendo censure da riassumere nel modo seguente. La ricorrente sia in primo che in secondo grado ha invocato, oltre alla responsabilità aquiliana del Comune di Gorizia, anche la responsabilità contrattuale dello stesso. Su tale domanda, la Corte triestina ha limitato la sua valutazione sul denunciato difetto di decisione, da parte del primo Giudice, sulla predetta questione, allo scarno ed erroneo rilievo secondo cui “il fatto che nulla abbia detto il Tribunale in merito alla dedotta responsabilità contrattuale non modifica i termini della questione, atteso che il riscontrato difetto probatorio sulla causa della caduta si riverbera anche sul rapporto contrattuale intercorso tra le parti”. Tale assunto è inesatto, in quanto, nella specie, non è il contraente adempiente che deve fornire alcuna prova, oltre a quella relativa alla sua prestazione (pagamento del biglietto per la visita ai Castello), già fornita documentalmente, ma incombeva al Comune di Gorizia fornire la prova della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1218 c.c., per essere indenne dalla responsabilità risarcitoria.
Con il terzo motivo Z.M. in V. denuncia “Omessa, insufficiente, e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” esponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. Gli elementi denunciati sub nn. 1) e 2) che precedono attestano anche il vizio di omessa, insufficiente, e/o contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine a tali punti. In particolare, la Corte giuliana non ha speso una sola parola di motivazione sulla responsabilità del Comune di Gorizia, quale custode del Castello, prevista dall’art. 2051 c.c., nonostante la ricorrente abbia dedotto, sia in primo che in secondo grado, gli elementi previsti dalla legge per il sorgere di tale titolo di responsabilità, e cioè che il Castello era detenuto dal Comune di Gorizia, quale concessionario e gestore, il che, mai contestato da controparte, comportava anche la responsabilità del Comune di Gorizia prevista dal citato art. 2051 c.c..
Il ricorso principale appare fondato nella sua parte essenziale.
E’ infatti esatto che la Corte, dopo aver implicitamente ammesso (non avendo in alcun modo contestato l’assunto in tal senso della Z.;
ed avendo anzi prospettato una motivazione che sembra riconoscere tale circostanza) che il Teste B. è stato l’unico presente al fatto, espone le seguenti due tesi: – A) l’affermazione “il pavimento era scivoloso” (è evidentemente a questo punto della deposizione di questo teste che ha inteso riferirsi la Corte) è “…un giudizio che, in quanto tale è privo di valore…'”, – B) “…il fatto, poi, che il teste B. ha aggiunto che anche lui aveva rischiato di cadere non assume particolare rilievo in quanto riferito al giudizio che il pavimento era scivoloso..”.
La prima tesi (sub A) deve ritenersi giuridicamente viziata in quanto non ha valutato la questione alla luce del seguente principio di diritto: “In materia di prova testimoniale, benchè i giudizi non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, essi possono concorrere al convincimento del giudice (nella specie, oggetto della testimonianza erano le mansioni svolte da una lavoratrice, di cui era controversa la natura subordinata o autonoma; la S.C. ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva utilizzato il risultato della prova nel corso della quale dette mansioni erano state definite semplici e ripetitive)” (Cass. Sentenza n. 5227 del 07/04/2001; trattasi di giurisprudenza sostanzialmente consolidata cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 16148 del 18/08/2004; Cass. Sentenza n. 1479 del 30/01/2003; Cass. Sentenza n. 5 del 02/01/2001; Cass. Sentenza n. 2100 del 24/02/2000).
La seconda tesi (sub B) è parimenti viziata (anzitutto dal punto di vista logico; anche a prescindere quanto ora esposto) il quanto se un teste afferma di aver rischiato di cadere (evidentemente alludendo ad un oggettivo inizio di scivolone interrotto dal fatto di esser riuscito ad aggrapparsi a qualcosa) si è di fronte ad una circostanza da ritenersi puramente di fatto ed autonoma (anche se strettamente collegata) rispetto alla percezione della scivolosità (l’autonomia è dimostrata dal fatto che detta percezione può sussistere anche in assenza di un inizio di scivolone); e se tale è la situazione, il limitarsi ad affermare che tale affermazione (la quale in realtà concerne anzitutto il fatto predetto), “…non assume particolare rilievo in quanto riferito al giudizio che il pavimento era scivoloso…” appare come una enunciazione priva di concreta, logica e sufficiente motivazione.
L’aver considerato senz’altro priva di valore la testimonianza suddetta (va ribadito: dell’unico teste presente al fatto, anche secondo la Corte d’Appello; v. sopra) incorrendo nei vizi predetti e senza valutarla in concreto in relazione alle altre risultanze processuali ed in particolare alle deposizioni dei testi della controparte costituisce un vizio che ha certamente valore assorbente (per la sua fondamentale incisività) rispetto alle altre censure, che potranno essere riproposte al Giudice del rinvio.
I sopra citati errores (tutti ritualmente denunciati esplicitamente od implicitamente nel ricorso) comportano che la sentenza va cassata con rinvio.
Va ora esaminato il ricorso incidentale condizionato.
Con l’unico motivo il comune denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, esponendo censure che vanno riassunte come segue. La Corte Territoriale ha ritenuto che la sig.ra Z.M. abbia provato, mediante la testimonianza del sig. B.D. e del di lei marito sig. V.M., il verificarsi della caduta nei locali del castello di (OMISSIS), senza spendere neppure una parola sulle puntuali osservazioni espresse dal Comune convenuto in ordine alle circostanze inverosimili su cui si fondava la tesi sostenuta dalla sig.ra Z. ed alla attendibilità dei testimoni dalla medesima indotti. In primo luogo, si rileva che il sig. V.M. ha dichiarato che non era presente quando la sig.ra Z. cadde (rectius, sarebbe caduta) nei locali del castello di (OMISSIS). Inoltre appare inverosimile che la ricorrente, successivamente alla caduta, abbia proceduto zoppicando vistosamente ed appoggiandosi al sig. B. senza essere notata da nessuno del personale presente nel castello.
Inoltre, ancora più inverosimile appare la circostanza che la sig.ra Z.M. si sia trascinata fino al parcheggio ove aveva lasciato la propria autovettura senza chiedere l’aiuto del personale del castello e senza denunciare l’infortunio a nessuno. Ed ancora, appare ancora più inverosimile che la predetta, con il ginocchio gonfio e dolorante, si sia posta alla guida della propria autovettura per recarsi presso la propria abitazione. Singolare è anche il fatto che la sig.ra Z.M., con il ginocchio destro tumefatto e la frattura dell’articolazione, anzichè recarsi nel vicino Ospedale di (OMISSIS), abbia affrontato insieme al marito un viaggio in automobile di circa 4 ore al fine di recarsi all’Ospedale di (OMISSIS), distante circa 400 Km. Invece, è verosimile che la sig.ra Z.M. si sia infortunata in luogo diverso e lontano dal castello di (OMISSIS) e per cause diverse dalla presunta caduta come può anche desumersi dalla stessa natura del trauma accertato dal C.T.U., incompatibile con una caduta all’indietro, presumibile in ipotesi di “scivolata”.
Il ricorso incidentale non può essere accolto in quanto la motivazione esposta nell’impugnata sentenza, sui punti in questione, consiste in valutazioni tipicamente di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni dai vizi denunciati.
In particolare va rilevato da un lato che la Corte di Appello ha evidentemente (anche se implicitamente) ritenuto che le tesi del Comune (anche in ordine alle suddette asserite inverosimiglianze) erano mere opinioni di parte non condivisibili (ed a tale conclusione è pervenuta sulla base di una motivazione adeguata); e dall’altro che le risultanze processuali indicate dal Comune ricorrente difettano del requisito della decisività (e vanno quindi considerate comunque prive di pregio anche per tale autonoma ragione).
L’impugnata decisione va dunque cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale.
Al Giudice del rinvio, che va individuato nella Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale del comune di Gorizia; accoglie il ricorso principale di Z.M., e cassa in relazione l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Ancora sulla prova dei fatti negativi.
- La prova testimoniale dei fatti negativi.
- Le valutazioni nei capitoli di prova
- La specificità dei capitoli di prova testimoniale
- Riforma del processo civile: la relazione del Senato (II parte)
relazione completa. grazie