La specificità dei capitoli di prova testimoniale

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Uno dei momenti più delicati del giudizio di cognizione è la formulazione dei capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio. 

Sappiamo che i capitoli di prova debbono essere formulati in articoli separati e contenere, tra l’altro, l’indicazione specifica dei fatti che si intendono provare.

Anzitutto chiediamoci: qual è lo scopo della specificità? Secondo la S.C. la specificità assolve al duplice scopo di:

  • consentire al giudice la valutazione della concludenza e della pertinenza della prova ed
  • alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa.

Ma quanto debbono essere specifici questi capitoli?

Prima di affrontare il tema va ricordato che l’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non soltanto alla stregua della letterale enunciazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in correlazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e  precisazioni ai testi, ai sensi dell’art. 253 (Cass. 10272/95).

Cosa significa ciò? Significa che un capitolo di prova non può essere dichiarato generico se la specificazione è ottenuta mediante, ad esempio, il richiamo di fatti in un atto precedentemente depositato o in un documento.

Detto ciò, la questione circa il grado di specificità può sintetizzarsi in questo quesito: per essere specifici, i fatti debbono essere individuati nei loro elementi essenziali, di tempo, luogo e svolgimento, lasciando alla cura del giudice e dei difensori, durante l’esperimento del mezzo istruttorio, la possibilità di ricevere precisazioni su ogni ulteriore dettaglio (Cass. n. 4426/95, n. 89/4056; id. n. 3716/83, n. 801/81), oppure debbono essere articolati in modo immediatamente idoneo a confortare, ove accertati, la tesi difensiva del deducente, al tempo stesso consentendo alla controparte di articolare la doverosa prova contraria ed escludendosi ogni possibilità di estensione in sede di escussione a fatti diversi o più ampi di quelli articolati in modo da fugare il pericolo “inquisitorio” (Cfr. Cass. n. 2814/86, id. n. 3217/82, id. n. 3752/79 e, seppur limitatamente, Cass. 2446/00)?

In giurisprudenza, come si vede, sono stati affermati entrambi i principi. Ora, a me pare che il secondo principio nella sua assolutezza trascura di considerare che il giudice forma il suo convincimento non solo sulla base di prove, ma anche sulla base di indizi. Gli indizi sono quegli elementi che laddove emergenti di per sé non consentono di rappresentare un fatto, in quanto necessitano di un giudizio inferenziale.

Facciamo un esempio. La velocità di una  autovettura può essere determinata anche sulla base di elementi che di per sé non consentono di “confortare immediatamente una tesi”, ad esempio le tracce di frenata, la posizione di arresto, i danni provocati, ecc. Pertanto, affermare che un capitolo di prova deve essere strutturato in modo da “confortare immediatamente la tesi difensiva”, significa lasciare fuori dal thema probandum i fatti secondari che pure concorrono alla formazione del giudizio.

Sulla specificità, nel 2011 la S.C. ha ribadito che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio. Nel caso di specie è stato ritenuto inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, non essendo indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa (Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2011, n. 20997).

Del pari, è stato dichiarato inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell’incarico di mediazione), non essendo stati indicati il luogo in cui l’atto venne compiuto, la data e le relative modalità (Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009, n. 9547).

Su questa scia si colloca quella giurisprudenza che, ad esempio, in materia di prova per testimoni della tempestività della denunzia dei vizi della cosa venduta, ritiene generico un capitolo che indichi i tempi in cui la denuncia sia stata operata con l’avverbio “immediatamente”, atteso che trattasi di espressione recante, anche in considerazione della brevità del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi, un elevato margine di relatività (Cassazione civile, sez. II, 26/10/2005, n. 20682).

E ancora, dovendosi provare l’esecuzione di lavori di miglioria è stato ritenuto generico un capitolo che enunciava soltanto l’avvenuta esecuzione dei lavori nello spazio del decennio ricompreso tra il 1965 ed il 1975, mentre nessuna indicazione era stata fornita sulla loro specifica ed effettiva consistenza, sugli esecutori e sulle somme erogate, elementi tutti dell’evidenza indispensabili per precisare la portata ed i limiti della pretesa (Cass. 1938/1987).

L’articolo 244 impone anche l’articolazione separata dei capitoli. Ciò comporta che non è ammissibile la richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta qualora il richiamo non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. «lettura estrapolativa» nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova (Cassazione civile, sez. II, 07/06/2011, n. 12292).


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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20 commenti:

  1. Carlo

    egr. collega,
    nel ringraziare ancora per il prezioso lavoro le chiederei di sciogliermi un dubbio. la domanda (subordinata) non riproposta con la prima memoria è da intendersi rinunciata?
    grazie

  2. Mirco Minardi

    @Carlo: difficile dare una risposta certa, la giurisprudenza oscilla ancora. Secondo l’ultimo orientamento non viene generata una presunzione di abbandono, salvo che dal tenore dell’atto si debba concludere per la rinuncia.

  3. Piera giardina

    Mirco sei sempre un grande!
    Sai ancora che significa avere un rapporto di colleganza! Bbravo!

  4. Avv. Rocco Caminiti

    Egr. Collega,
    sperando di non disturbarla vorrei porle un quesito: come è possibile la dimostrazione d’invio di una mail contenente copia di un progetto, dichiarata come mai ricevuta da controparte?
    Colgo l’occasione per farle i complimenti per l’ottimo lavoro quotidianamente svolto sul suo sito.
    Grazie ancora

  5. Mario

    Buongiorno,
    in tema di RCA, laddove la compagnia di assicurazione contesti l’entità dei danni subiti dall’autoveicolo danneggiato – affermando che sono esigui – su quale soggetto grava l’onere di provare il contrario?
    Grazie

  6. Mirco Minardi

    @Avv. Rocco Caminiti: ctu informatica, interrogatorio formale e ultima spiaggia giuramento decisorio. Grazie per i complimenti.

  7. Carlo

    Buongiorno Collega. Approfitto dell’articolo da Lei pubblicato qualche tempo fa per chiedere se il mandato conferito per il giudizio di cognizione, che si estende normalmente anche alla fase esecutiva, vale anche per il pignoramento immobiliare attesa la prescrizione di cui all’art.170 disp. att. trans. codice di procedura civile.
    A mio sommesso avviso, è necessario il rilascio di un nuovo mandato quantomeno nel precetto. Se così non fosse perchè la recentissima Cassazione (maggio ’12) si è pronunciata riconoscendo sussistente lo ius postulandi in capo al legale in forza del mandato rilasciato a margine del precetto. Avrebbe potuto semplicemente richiamare il principio generale circa l’estensione del mandato alla fase esecutiva. Per inciso, il giudice mi ha rigettato tale eccezione.
    Grazie e cordiali saluti

  8. Marco

    Gentile Avvocato, dovendo fare una ricerca proprio su quest’argomento, e cioè sul rifiuto da parte dei giudici dei capitoli di prova testimoniale formulati negativamente, come mi consiglia di muovermi? Esistono, che Lei sappia, testi che trattano il problema a livello scientifico? Nei repertori di giurisprudenza ho incontrato difficoltà a trovare sentenze che vadano oltre delle laconiche enunciazioni di principio, e le ordinanze istruttorie difficilmente si trovano nelle riviste. La ringrazio molto.

  9. Vassilia

    Grazie per i tuoi articoli! Sono molto interessata all’argomento delle prove negative..e prove in genere.
    Mi permetto di chiederTi se conosci qualche manuale fatto bene su come fare i capitoli di prova….lo leggerei volentieri!
    Continuero’ a seguirTi!

  10. Alex

    Buongiorno Avvocato. Le chiedo una delucidazione: Ho ricevuto un atto di citazione da trattare avanti al Giudice di Pace. Essendo Dottore in legge e, essendo la causa rientrante in quelle previste ai sensi dell’art. 82 c.p.c. (senza l’ausilio di un avvocato), ho deciso di difendermi da solo. Un amico avvocato, a cui ho fatto vedere quanto prodotto fino ad oggi tra comparsa di costituzione e risposta e verbali compilati avanti al GdP, mi ha detto che sto procedendo bene…ora però sto avendo qualche dubbio, e vorrei risolverlo senza andare di nuovo dal mio amico avvocato, se qualcuno riesce a darmi le opportune delucidazioni. Farò per tanto un piccolo schema per illustrare il punto in cui mi trovo:
    Iscrizione della causa a ruolo e designazione del Giudice di Pace.

    1a UDIENZA; costituzione delle parti. Mi costituisco personalmente e consegno copia della comparsa di costituzione e risposta (in cui ho anche effettuato una domanda riconvenzionale) all’avvocato della controparte. Il Giudice rinvia la causa in prosieguo di prima udienza, fissando il giorno.
    2a UDIENZA; ne io (convenuto), ne l’attore aggiungiamo nulla, il Giudice rinvia la causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 320 c.p.c. IV comma.
    3a UDIENZA; l’avvocato (per parte attrice) presenta memorie di replica ex art. 320 c.p.c. e indica due testi; io (convenuto), come uno stupido (e sbagliando!) non presento nulla, ma, riesco a fare inserire nel verbale del Giudice di Pace DUE testimoni (pur non avendo presentato memorie scritte e quindi l’eventuali domande da porgli ), indicando le generalità di essi. Il Giudice decide che nella prossima udienza verrà sentito UN TESTIMONE per parte e ne fissa la data.

    Ora il mio dubbio è questo: devo preparare memoria scritta con le domande da porre?
    Vado in udienza e chiedo al mio teste quello che voglio che dica?
    Contestando totalmente quanto portato sia nell’atto introduttivo (la citazione) e sia quanto riportato nelle memorie di replica, devo presentare “qualcosa” di scritto, oltre a quanto già contestato con la “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, che, essendo susseguente solo alla citazione, contesta solo dette circostanze, e non le NUOVE, cioè quelle enunciate nelle memorie di replica?
    Oppure posso fare interrogare il mio teste a “prova contraria” sui capitoli di prova già previsti dall’attore per il suo teste, chiaramente facendo dire al mio teste “non è vero…” la dove il testo dell’attore dice “è vero…” ? Grazie

  11. Mirco Minardi

    Alex: il processo civile, anche davanti al giudice di pace, è un procedimento molto tecnico. E’ assai pericoloso il “fai da te”, perchè il GDP può anche chiudere un occhio, ma l’eventuale giudice dell’impugnazione no.

  12. Angelo Parisi

    Buongiorno Avv. Minardi,
    Vorrei chiederLe se è ammissibile un capitolo di prova con cui la parte processuale asseritamente danneggiata dall’operato professionale di un architetto demandi al “teste” (che poi teste non è, trattandosi del tecnico di fiducia che ha redatto la perizia tecnica di parte prodotta dal danneggiato a supporto della propria richiesta risarcitoria) giudizi di natura tecnica sull’attività professionale espletata dall’architetto, per dimostrare che questi ha commesso errori professionali.

  13. Paola

    buonasera, una domanda
    può essere considerato generico un capo di prova in materia di insidia/Trabocchetto quando il danneggiato indica nel capo di prova il luogo e la data del sinistro ma non specifica l’orario in cui il medesimo sinistro si sarebbe verificato?
    Grazie

  14. Emanuele

    Buongiorno, prezioso il contenuto di tutti gli articoli.
    Mi soffermo sui fatti negativi da provare, il primo articolo.
    Ti chiedo difendendo un industriale dalle richieste economiche della ex che ha l’onere della prova di provare la sua presenza in azienda (cosa che di fatto non avveniva ed è una circostanza negativa), come formulare il quesito ad un teste?
    “Vero che Tizia nell’azienda XYZ non ha svolto funzioni decisionali, non ha concluso contratti, non ha trattato fornitori etc …”.

    Leggendo il Tuo articolo, ragiono:
    1) formulo in senso positivo e aggiungo la dicitura che leggo che hai messo te di seguito al capitolo positivo per dire che si intendeva formulare un capitolo negativo ?
    2) devo invece provare con fatti contrari positivi per cui chiedendo l’escussione di chi
    – concludeva i contratti
    – aveva firme in banca
    – trattava fornitori
    Rimane comunque il fatto che sul punto l’onere della prova è di Tizia

    Che consiglio mi puoi dare
    Grazie
    E.

  15. Mirco Minardi

    Dopo la sentenza della S.C. io articolo i capitoli in negativo, precisando che nel caso in cui il giudice ritenesse di dissentire dall’orientamento espresso dalla Corte esse debbono intendersi formulati in positivo



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