Sezioni Unite n. 19246/2010: per il Tribunale di Sant’Angelo Lombardi va tutelato l’affidamento incolpevole

Avatar photo

Ancora un’altra pronuncia del dopo Sezioni Unite che affronta la questione degli effetti sui giudizi in corso. Il Tribunale di Sant’Angelo Lombardi giudica non corretta, sotto un profilo strettamente tecnico, l’applicazione della rimessione in termini; piuttosto si tratta di affermare che in caso di overruling la parte ha fatto un affidamento incolpevole.

Occorre dire che la risposta finora data dai giudici di merito dimostra una grandissima sensibilità e attenzione verso i diritti di agire degli individui. E va anche sottolineato come sempre più spesso le migliori pronunce sono rese dai tribunali più piccoli.

(Si ringrazia per la segnalazione il dottor Giuseppe Buffone)

TRIBUNALE DI SANT’ANGELO LOMBARDI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in persona del dott. Luigi Levita, ha pronunciato, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c., la seguente

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di XXX proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2005 emesso dal Presidente del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi in data 25.10.2005, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di YYY Sas della somma di euro 13.783,00 oltre interessi e spese della procedura; deduceva a tal fine l’incompetenza per territorio e, nel merito, di aver concordato telefonicamente con la società opposta una decurtazione del 20 per 100 rispetto al totale delle prestazioni pattuite, trattandosi di debiti fuori bilancio (segnatamente, di noleggio di autocompattatori adibiti al contenimento di rifiuti).
Chiedeva pertanto l’accoglimento dell’opposizione, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la YYY Sas, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione, il tutto con condanna alle spese di giudizio.
Espletata l’attività istruttoria, questo Giudice rinviava quindi all’udienza del 5 maggio 2010 per la precisazione delle conclusioni, nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L’opposizione proposta è infondata e va rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.
In via assolutamente preliminare ed officiosa, va affrontata la questione afferente l’ammissibilità e la procedibilità del giudizio, a seguito dello scrutinio della tempestività della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo e della costituzione dell’opponente (verificatasi, per quanto desumibile dagli atti, oltre i cinque giorni dalla notifica della citazione: 10.1.2006 – 18.1.2006).
Tale scrutinio si appalesa necessario alla luce del recente e noto dictum delle Sezioni Unite (n. 19246/2010), a mente del quale “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.
Orbene, ritiene questo Giudice che i primi orientamenti di merito (cfr. Trib. Velletri, 18 ottobre 2010; Trib. Padova, 14 ottobre 2010; Trib. Torino, 11 ottobre 2010), nel valorizzare ciascuno in diversa misura ed intensità l’istituto della rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c., giungano nondimeno ad una dilatazione del medesimo oltre l’area della significanza sua propria, finendo per assegnare alla rimessione la natura di una vera e propria “sanatoria”; il che non appare ineccepibile in punto di corretta esegesi di questo istituto, pur sempre racchiuso nell’ambito delle norme concernenti l’istruzione della causa e non estensibile oltre i confini suoi propri, nemmeno mediante il richiamo ai canoni sovranazionali e costituzionali del “giusto processo”.
Tali richiami, nondimeno, si dimostrano congruenti e di particolare decisività qualora conducano a ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – debba essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante (in termini, Trib. Varese, 8 ottobre 2010).
Alla luce di siffatte considerazioni e stante l’evidente condizione di affidamento incolpevole dell’opponente, ingenerato da un pronunciamento delle Sezioni Unite – peraltro non sorto dalla necessità di comporre un contrasto giurisprudenziale – del tutto opposto rispetto al consolidato orientamento tradizionale, può quindi procedersi allo scrutinio dei motivi di merito adombrati nell’opposizione.

[OMISSIS]

Così deciso in Sant’Angelo dei Lombardi, in data 20 ottobre 2010.

Il Giudice
dott. Luigi Levita

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2010.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*