Ricevo dal collega Giancarlo Longo e volentieri pubblico un’altra pronuncia che sposa la tesi della irretroattività:
In caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole processuali ed introduca, di fatto, una regola del tutto nuova rispetto al precedente e costante orientamento giurisprudenziale seguito sino al pronunciamento neofita, cd. overruling, la parte che abbia posto in essere un’azione giudiziale conforme al precedente indirizzo e divenuta, poi, inidonea per effetto del mutamento giurisprudenziale, conserva comunque il diritto ad una decisione nel merito. Ciò premesso, nel caso di specie, si è dichiarata procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in esame, in cui l’opponente si è costituito, oltre i cinque giorni decorrenti dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, ma nel termine di dieci giorni, avendo concesso all’opposto il termine ordinario per comparire, in conformità all’orientamento giurisprudenziale (oggi modificato) secondo il quale i termini di costituzione dell’opponente sono dimezzati solo se lo stesso ha, a sua volta, concesso all’opposto, anche involontariamente, un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c. Si è, dunque, ritenuto corretto applicare al caso di specie il predetto orientamento giurisprudenziale piuttosto che quello odierno, successivo alla pronuncia da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza del 09.09.2010, n. 19246), in virtù del quale, invece, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l’opposizione in parola è stata proposta, conformemente all’art. 645 c.p.c., secondo cui in ogni caso di opposizione i suddetti termini sono ridotti alla metà. Si è, dunque, tenuto conto del principio del tempus regit actum, dal momento che esso, regolando ed orientando lo jus superveniens, in materia processuale, deve necessariamente guidare e disciplinare anche il fenomeno dell’overruling, con la conseguenza che, in caso di decisioni cui non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, deve essere esclusa l’efficacia retroattiva della nuova regola interpretativa in materia processuale e di accesso alla giustizia. Stante quanto detto, nel caso concreto, essendo stata l’opposizione proposta nel 2005, alla luce anche del principio di ragionevole durata del processo, il giudice adito ha dichiarato l’opposizione procedibile, ritenendo di non poter applicare il nuovo orientamento giurisprudenziale ad una causa promossa sotto la vigenza del precedente orientamento, onde non violare gli artt. 24 e 111 Cost. e, dunque, impedire la lesione dei diritti dell’opponente che, incolpevolmente, aveva agito sulla base della precedente e costante giurisprudenza.
Tribunale di Bari, Sez. IV, 4 ottobre 2010

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