Ricorso per cassazione: un decalogo da parte della S.C.

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Vale la pena leggera Cass. n.33720 del 18/12/2019, che reca la prestigiosa firma del Consigliere Marco Rossetti, la quale ci spiega quali regole si debbono seguire nella redazione di un ricorso per cassazione.

Nel caso di specie il ricorso era inammissibile sotto plurimi aspetti: carente esposizione sommaria dei fatti; carente esposizione dei motivi; vizio di autosufficienza. Di conseguenza esso è stato dichiarato inammissibile con l’aggiunta della condanna per lite temeraria.

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[…]

1.1. Il ricorso è inammissibile per plurime ed indipendenti ragioni.

1.2. In primo luogo è inammissibile perchè in esso manca una chiara ed ordinata esposizione dei fatti di causa, richiesta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

In particolare, alle pp. 4-6 del ricorso non si indica affatto:

-) chi abbia introdotto la lite;

-) quale domanda abbia formulato;

-) come sia stata decisa in primo grado;

-) che rapporto esista tra la “querela di falso” cui si fa ripetutamente riferimento nell’incipit del ricorso, e la procedura esecutiva (non è dato sapere da chi introdotta, per quale credito, in danno di chi) cui ripetutamente il ricorso si richiama.

Tali indicazioni, ad ogni buon conto, oltre che mancare nella parte iniziale del ricorso, non sono nemmeno desumibili, in modo chiaro ed inequiroco, dalla illustrazione dei motivi.

1.3. Sebbene il rilievo che preceda sia di per sè sufficiente alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, non sarà superfluo aggiungere che il ricorso sarebbe altresì inammissibile ai sensi dell’artt. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

1.3.1. Quanto al primo aspetto, tutti e tre i motivi di ricorso sono inammissibili per totale mancanza d’una intelligibile illustrazione. Gioverà ricordare, al riguardo, che un ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:

(a) quale sia stata la decisione di merito;

(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;

(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.

Nel nostro caso, a parte qualsiasi considerazione sulla chiarezza e sulla coerenza logica della tecnica scrittoria adottata dalla difesa del ricorrente, resta il fatto che nelle deduzioni svolte alle pp. 7-15 del ricorso per cassazione non è ravvisabile alcuna chiara censura.

Sul piano contenutistico, il ricorrente dà per presnpposti i Ja. tti che era suo onere indicare, e in particolare le domande proposte, le decisioni adottate dal giudice di merito, e gli errori di diritto da questi commessi; limitandosi poi a giustapporvi generiche doglianze incomprensibili a questa Corte, se non ricorrendo all’esame della sentenza impugnata e del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

Sul piano della logica formale, poi, il ricorrente non espone chiaramente in alcun punto del suo ricorso in cosa sia consistito l’errore, e quale la diversa regola da applicare.

Un ricorso così concepito non può che dirsi inammissibile per totale aspecificità.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4,5.2018; Sez, 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036). E non sarà superfluo aggiungere che la coerenza dei contenuti e la chiarezza della forma degli atti processuali costituiscono una delle declinazioni, e non l’ultima, del dovere di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c., ed è prescritta dalle legislazioni di tutti gli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, exceipta multorum, l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il p. 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla corte di cogliere i punti esseri Tali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civii Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposkione della domanda” (regola applicata così rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 091487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente).

1.3.2. Quanto al secondo aspetto (l’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6), infine, rileva la Corte che il ricorrente fa ripetutamente riferimento ad atti, istanze, documenti, dei quali non riassume nè trascrive il contenuto, nè indica quando siano stati prodotti, a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione: oneri tutti, questi ultimi, richiesti dalla norma appena indicata a pena di inammissibilità (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. I, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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