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Cass. 31115/2018 ha affermato che in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20,22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Sez. 5, n. 3139 del 12/02/2014; Sez. 6-5, n. 1388 del 19/01/2017).
Nella specie, il ricorso risultava notificato dal difensore del ricorrente a mezzo del servizio postale dall’Ufficio di (OMISSIS) e dunque non nelle forme previste dal codice di rito.
Difatti, la L. 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell’art. 3, prescrive che l’originale del ricorso debba recare la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonché il timbro di vidimazione del detto ufficio postale. Nel caso di specie, però, l’atto non era vidimato dal consiglio dell’ordine (?; in realtà questa prescrizione è richiesta solo per la notifica diretta a mani), nè richiamava il numero di registro cronologico e l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto (Sez. 3, n. 10272 del 20/05/2015); del pari mancava la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale era stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè il timbro di vidimazione del detto ufficio postale (Sez. 5, n. 19577 del 13/09/2006).
Non essendo la notifica essere stata eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni e neppure nelle forme di rito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Sez. 5, n. 21866 del 28/10/2016; Sez. 6-5, n. 25395 del 01/12/2014).
La decisione lascia perplessi, specie tenuto conto del fatto che l’Amministrazione finanziaria aveva notificato il controricorso.
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