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CLICCA QUINel caso deciso da Cass. 33895/2019, con un unico ricorso per cassazione le parti ricorrenti avevano impugnato diverse sentenze di appello, pronunciate tra parti diverse.
Si trattava, in particolare, di ricorso proposto dalle parti soccombenti in quattro diversi giudizi d’appello, promossi da dette parti contro una comune convenuta, l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto l’impugnativa di uno stesso avviso di liquidazione d’imposta, notificato a dette parti in qualità di obbligate in solido.
I motivi di appello nei quattro procedimenti risultavano identici ed anche le motivazioni delle quatto sentenze, erano perfettamente sovrapponibili.
Contrariamente alla definizione data dalla controricorrente, non si trattava dunque di ricorso “cumulativo” (in proposito, v. da ultimo Cass., Sez. 6-2, n. 6063 del 26/03/2015), espressione utilizzata per contraddistinguere le impugnazioni di più atti ad opera dello stesso soggetto (ad es. i separati avvisi di liquidazione relativi a diverse annualità d’imposta), ma di ricorso “collettivo”, che attiene ai casi in cui più parti propongono ricorso contro uno stesso atto o anche contro atti diversi, accumunati dalla identità delle questioni giuridiche trattate.
Per chiarire la reciproca posizione delle parti ricorrenti nella fattispecie in esame, si deve rilevare che, in generale, sebbene non vi sia litisconsorzio processuale tra obbligati in solido, tuttavia, alla presenza di determinate condizioni, l’autorità della pronuncia favorevole ad uno degli obbligati, che sia passata in giudicato, può essere fatta valere anche dagli altri obbligati (cfr. art. 1306 c.c.).
Per quanto riguarda la specifica materia tributaria, è sufficiente richiamare, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 18154 del 05/07/2019, ove la S.C. ha precisato che la sentenza resa nei confronti del condebitore solidale è opponibile dall’Erario da parte dell’altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni:
1) la sentenza sia passata in giudicato;
2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale, che intende avvalersi del giudicato, e il creditore;
3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto);
4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.
E in effetti, la solidarietà tributaria passiva dà luogo a distinti rapporti obbligatori e, sul piano della tutela giurisdizionale, a distinti processi, che possono avere differenti esiti, senza che sia configurabile una situazione di litisconsorzio necessario, con l’unico temperamento della possibile estensione degli effetti del giudicato più favorevole, formatosi nei confronti di altro obbligato (art. 1306 c.c.).
Ciò significa che – venendo al caso in esame – le pronunce adottate in ciascuno dei quattro procedimenti sopra menzionati, non avrebbero mai efficacia di giudicato rilevabile d’ufficio tra le parti degli altri procedimenti, potendo solo essere invocate da alcuno dei diversi condebitori (se nel frattempo non interviene il giudicato anche nel suo giudizio), nei termini sopra indicati.
La Corte ha precisato che la questione è distinta da quella che attiene alla proposizione sin dal primo grado di giudizio di impugnazioni congiunte ad opera di più contribuenti, nei confronti di uno o più atti dell’Amministrazione finanziaria (con riferimento a tali ipotesi, v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 10150 dell’11/04/2019). Nel caso di specie, infatti, i giudizi, riuniti in primo grado, si erano svolti separatamente in grado di appello e le parti soccombenti avevano proposto un unico ricorso per cassazione, ciascuno contro la sentenza che ha statuito nei propri confronti.
In materia, la giurisprudenza è consolidata nell’escludere la possibilità, per le parti, di effettuare la scelta della trattazione congiunta di diverse cause davanti al giudice di legittimità.
Fuori dalle ipotesi di impugnazione delle sentenze di merito e di revocazione, o anche di regolamento preventivo di giurisdizione relativo a procedimenti connessi e tra le stesse parti, è, infatti, ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con unico atto da soggetti diversi, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in separati procedimenti. Solo al momento dell’iniziale introduzione del giudizio, il nostro sistema consente a più parti di riunirsi per l’esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione degli oggetti e dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere, mentre, nel prosieguo della vertenza, la facoltà, o l’obbligo, di riunire i processi è rimessa solo al giudice (cfr. Cass., Sez. U, n. 12562 del 15/12/1998; Cass., Sez. U, n. 5 del 01/02/1999; Cass., Sez. L, n. 39 del 03/01/1986; Cass. Sez. L, n. 2741 del 06/03/1992; Cass., Sez. 1, n. 342 del 13/01/1993; Cass. Sez. L, n. 9187 del 22/10/1996; Cass., Sez. 2, n. 69 del 04/01/2002; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014).
Per i motivi appena evidenziati, è stata pertanto accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, promosso collettivamente dalla diverse parti soccombenti nei distinti giudizi di appello sopra menzionati.
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sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello
Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.