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CLICCA QUIHo già dedicato alcuni post alle questioni riguardanti la CTU nell’ottica del ricorso per cassazione (basta usare la funzione ricerca digitando “ctu ricorso cassazione”).
La recente sentenza 6166/2020 della Corte di Cassazione offre lo spunto per affrontare un ulteriore aspetto e cioè quello della possibilità di sollevare con il ricorso questioni relative alla ctu non prospettate davanti al giudice di merito.
Non di rado mi è capitato di formulare pareri negativi sulla fattibilità di un ricorso per cassazione proprio perché le questioni sulla ctu, pur fondate, erano sostanzialmente nuove.
Nel giudizio civile di cassazione, infatti, anche le “eccezioni in senso lato” presuppongono che il fatto sia stato accertato nei precedenti gradi, figuriamoci dunque le mere questioni.
Leggiamo nella sentenza 6166/2020 in parte qua:
“[…] Senza sottacersi ( avuto specificamente riferimento al 2°, al 5°, al 6° e al
7° motivo ) che non risulta dal ricorrente nemmeno indicato come e quando le
risultanze delle CTU siano state debitamente contestate in sede di giudizio di
merito, risultando a tale stregua violato anche il principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte in base al quale in sede di legittimità non sono
proponibili questioni che, formulate per la prima volta nel giudizio di
cassazione, richiedano un’indagine su elementi di fatto non dedotti avanti al
giudice del merito, ancorché detti fatti potessero emergere dai documenti o in
genere dal materiale probatorio in atti ( v. già Cass., 27/5/1975, n. 2124 ).“E in particolare in tema di contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico di
ufficio – e per esse alla sentenza che le abbia recepite in motivazione – la loro
ammissibilità in sede di ricorso per cassazione presuppone che ne risulti la
tempestiva proposizione davanti al giudice di merito, e che detta tempestività
si evinca, a sua volta, dal provvedimento impugnato o dall’atto del
procedimento di merito – che il ricorrente è tenuto ad indicare in modo
specifico – in cui le contestazioni stesse erano state formulate, così da
consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione e
valutare la decisività della questione ( v. Cass., 8/6/2011, n. 12532 ).
Riassumendo:
- la questione non deve essere nuova cioè presupporre un indagine su elementi di fatto non prospettati davanti al giudice di merito;
- occorre dimostrare di averla tempestivamente sollevata;
- occorre indicare specificamente quando e come fu sollevata;
- occorre dimostrare la decisività della questione.
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sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello
Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.