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Nella decisione 2991/2018, la Corte di Cassazione ha ricordato che in caso di rigetto di una eccezione (nel caso di specie relativa alla contestazione dell’avvenuto furto di una autovettura), la parte vincitrice nel merito che si sia vista rigettare l’eccezione, non può limitarsi a riproporla ex art. 346 c.p.c., avendo l’onere di proporre appello incidentale su punto.
Nel caso di specie, la domanda di indennizzo svolta dall’assicurato verso l’assicuratore era stata rigettata in primo grado, pur avendo il giudice accertato l’avvenuto furto.
In assenza di appello incidentale dell’assicuratore, la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare, al contrario, l’avvenuto furto, essendosi sul punto formato il giudicato.
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