IL DANNO REDDITUALE PERMANENTE
Talvolta le lesioni sono talmente gravi che il danno reddituale è di tipo permanente e può essere totale o parziale. In altre parole le lesioni permanenti sono tali da impedire totalmente al danneggiato di conseguire un reddito, ovvero lo costringono a dei cambiamenti che producono una riduzione del reddito.
Qui le cose si complicano notevolmente. Si pensi ad un minore cui vengano amputate le gambe: che reddito avrebbe percepito in futuro? Avrebbe potuto fare il muratore oppure il notaio, e così via. E’ solo uno dei tanti esempi che dimostra che nella materia de qua siamo spesso nel campo delle mere presunzioni.
Sotto il profilo causale occorre dimostrare un doppio nesso di causalità:
(a) i postumi hanno provocato una incapacità di lavoro
(b) l’incapacità di lavoro ha provocato una riduzione (o soppressione) del reddito.
Pertanto, senza il nesso b) non dovrebbe essere automatico il risarcimento. Ho usato il condizionale non a sproposito. Difatti, in giurisprudenza non mancano sentenze che affermano che in caso di lesioni gravi (ad esempio superiori al 30%) il danno al reddito si presume, con esonero pertanto dell’attore dell’onere della prova. Così, è stato affermato che in presenza di una rilevante lesione della salute (nella specie, comportante una invalidità permanente nella misura del 60%), deve di necessità presumersi l’esistenza di una lesione alla capacità di produrre reddito anche in assenza di una specifica prova sul punto, ed il relativo danno deve essere liquidato dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 2056 c.c., con apprezzamento equitativo, ma prudente (Cassazione civile , sez. III, 03 febbraio 1999, n. 909).
In realtà, il ricorso a presunzioni in tal modo è un metodo completamente errato. La disarticolazione del ginocchio, che determina una grave invalidità nella generalità dei casi, è del tutto ininfluente sul reddito di un notaio, ovvero di un funzionario pubblico, se non sotto l’eventuale profilo della cenestesi lavorativa che, però, rientra nel danno alla salute, come abbiamo già detto. Se si ricorre ad automatismi si finisce per riconoscere un indennizzo assistenziale che non ha nulla a che vedere con la compromissione del reddito.
Altra questione importante è quella della prova del reddito. A fronte di un orientamento che in caso di mancata dimostrazione del reddito pur a fronte di gravi lesioni, ammette la “surrogazione” del giudice attraverso il ricorso a criteri vari (Cass. 17179/2007) quali il triplo della pensione sociale, altro orientamento, da preferire, ritiene che in mancanza di prova dei redditi la domanda dovrà essere rigettata (Cass. 2203/1994). Il che ben si spiega solo che si pensi che nel primo caso l’attore potrebbe avere interesse a non produrre le dichiarazioni in quanto inferiori rispetto al criterio del triplo della pensione sociale.
Lunedì prossimo vedremo la problematica del danno permanente subito dal minore.

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Preg.mo Collega, se il danno da perdita di cap.lav. gen. è quantificato dall’INPS nella misura dei 2/3 (67%), mentre il ctp nella perizia di parte ha calcolato un danno biologico del 30% solo facendo riferimento ai calcoli derivati dalle tabelle ministeriali per le patologie, mi chiedo e Ti chiedo come quantificare il risarcimento, visto che la voce di danno da cap. lav. gen. è superiore al danno biologico…. Spero di essere stata chiara….. Grazie per il tempo che vorrai dedicarmi! Maristella