Talvolta, alla morte di un soggetto consegue una forma di indennizzo, ovvero una pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite. Detta sopravvenienza economica deve essere tenuta in considerazione al fine di liquidare il danno patrimoniale?
Si tratta cioè di stabilire l’operatività della compensatio lucri cum damno, ovverosia del principio secondo il quale, nel determinare l’ammontare del danno, occorre calcolare anche gli eventuali vantaggi che trovino origine nello stesso atto che ha prodotto il danno.
Proprio da tale nozione, la giurisprudenza della Cassazione nega l’operatività del principio in quanto, dice, “il vantaggio” non deriva dal medesimo fatto (cioè l’illecito) ma da un fatto diverso, cioè una disposizione di legge, ovvero di contratto.
“I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che – sia in relazione ai precetti normativi (art. 143, 433 c.c.), sia per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume – il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno; ne consegue che nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall’atto illecito e non potendo essa comprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il coniuge defunto avrebbe presumibilmente apportato”.
Cassazione civile , sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124.
Non tutta la giurisprudenza di merito condivide questa posizione, non tanto con riferimento all’applicabilità del principio suddetto, bensì per altre ragioni. Si afferma, in particolare, che non si tratta di accertare una compensatio lucri cum damno, bensì di accertare la riduzione o la stessa elisione del danno patrimoniale.
Difatti, riconoscere l’operatività del principio in esame significa violare la regola dell’indifferenza, secondo cui il risarcimento del danno patrimoniale deve mettere il danneggiato nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato se non ci fosse stato l’evento. Al contrario, riconoscere un danno patrimoniale nonostante la pensione di reversibilità, significa ricevere più di quanto si sarebbe avuto qualora non vi fosse stato il decesso.
Sulla questione vi rimando alle lucide argomentazioni del Tribunale di Roma (sent. 19/04/2005), giudice Marco Rossetti.
6.3.3. L’allegazione di parte attrice, secondo la quale della pensione di reversibilità non dovrebbe tenersi conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del congiunto, non può trovare accoglimento.
Invero, sugli effetti che la liquidazione di una rendita da parte dell’assicuratore sociale, in favore degli eredi della vittima, può produrre ai fini della liquidazione del danno aquiliano, esiste un contrasto occulto nella giurisprudenza di legittimità.
6.3.3.1. Secondo un primo orientamento, in caso di morte di un congiunto cagionata dall’altrui illecito, ai fini della liquidazione del danno agli eredi non si deve tener conto di quanto da costoro percepito a titolo di pensione di reversibilità, fondandosi tale pagamento su un titolo diverso rispetto all’atto illecito (ex multis, Cass., sez. III, 19-08-2003, n. 12124, in Foro it., 2004, I, 434; Cass., sez. III, 14-03-1996, n. 2117, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, 115).
6.3.3.2. Per un secondo e minoritario orientamento, invece, qualora l’ente di previdenza abbia corrisposto agli eredi della vittima una rendita in conseguenza dell’evento morte, questi ultimi possono agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all’ulteriore pregiudizio che essi dimostrino di aver subito, mentre per la parte corrispondente alle somme erogate dall’assicuratore sociale a titolo di indennità e spese accessorie e per la parte corrispondente al valore capitale della rendita accordata, il responsabile è tenuto nei soli confronti dell’istituto assicuratore, e non più nei confronti del danneggiato, il quale è già stato indennizzato (così Cass., 16-11-1979, n. 5964, in Riv. infortuni, 1980, II, 87; per la giurisprudenza di merito, nello stesso senso, Trib. Spoleto, 28-06-1991, in Assicurazioni, 1992, II, 2, 114).
Tra i due orientamenti, questo tribunale ha in più occasioni ritenuto preferibile il secondo, e quindi concluso nel senso che la costituzione di una rendita o l’attribuzione di una pensione di reversibilità in favore della moglie o dei figli del defunto è circostanza idonea a ridurre il danno risarcibile in misura uguale al valore capitale della rendita (cfr. Trib. Roma 23.2.2005, Del Sordo c. Aurora, inedita; Trib. Roma 26.12.2004, Casavecchia c. N. T., inedita; Trib. Roma 31.3.1998, Carducci c. Rosi, inedita; Trib. Roma (ord.) 16.5.1997, in Giurispr. romana, 1998, 131; Trib. Roma 28.11.1997, ivi, 1998, fasc. 4; Trib. Roma 29.1.1997, Piccinni c. Ministero della difesa, inedita; Trib. Roma 4.4.1996, Artipoli c. Universo, inedita; Trib. Roma 26-4-1984, in Temi romana, 1985, 121).
A sostegno di tale orientamento militano diverse ragioni.
6.3.3.3. In primo luogo, non sarà inutile ricordare come la questione della ammissibilità della compensatio lucri cum damno tra rendita e risarcimento del danno è risolta dal giudice di legittimità, nelle sentenze più recenti, con poche, tralatizie battute: “perche’ possa operare la compensatio lucri cum danno e’ necessario che il pregiudizio e l’incremento patrimoniale dipendano dallo stesso fatto illecito, che si presentino, cioe’, come effetto del medesimo fatto avente in se’ la idoneita’ a determinarli entrambi. Tale situazione non si verifica quando a seguito della morte della persona offesa ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione che trae la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito. Pertanto, in tale ipotesi, l’ ammontare della pensione non puo’ essere detratto dalla somma dovuta a titolo di risarcimento danni ai congiunti superstiti della parte lesa”.
In questa giurisprudenza si annida tuttavia un vulnus logico-giuridico. E’ infatti indiscutibile che nel caso di specie non operi alcuna compensatio, perché incremento patrimoniale e decremento patrimoniale traggono origine da titoli diversi.
Infatti, prima ancora di pervenire ad escludere la compensatio, occorrerebbe chiedersi se per avventura nel caso di specie esista davvero un danno risarcibile, ed in che misura. E’ infatti evidente che in tanto si può parlare di compensatio, in quanto si possa predicare l’esistenza di un danno, le cui conseguenze siano elìse da un incremento patrimoniale.
Nel caso di percezione della pensione di reversibilità, invece, più che di compensatio dovrebbe parlarsi di inesistenza stessa del danno.
Si consideri che la pensione di reversibilità, erogata al coniuge del titolare di trattamento pensionistico, ha indubitabilmente – e secondo l’opinione della dottrina unanime – la finalità di preservare i congiunti del de cujus dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli cui essi sono esposti nel momento in cui viene a mancare la principale fonte di reddito del nucleo familiare. I relativi emolumenti hanno pertanto un contenuto risarcitorio, a prescindere dal fine solidaristico cui sono improntate le disposizioni che li prevedono.
Non può dunque dubitarsi che la pensione di reversibilità in concreto risarcisca il congiunto delle utilità patrimoniali perdute.
Pertanto tenere conto della rendita, nella liquidazione, non vuol dire fare applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. Semplicemente, deve rilevarsi che non esiste danno patrimoniale in senso proprio per quella parte di nocumento patrimoniale elìsa dalle sovvenzioni erogate dall’amministrazione. Se infatti il danno patrimoniale consiste nella differenza tra le utilità godute dal danneggiato prima dell’evento dannoso e quelle godute dopo, ove nel caso di specie non si tenesse conto, nella liquidazione del danno patrimoniale, delle utilità già percepite dalla danneggiata e finalizzate ad attenuare le conseguenze patrimoniali del decesso, si perverrebbe alla assurda conseguenza che il patrimonio complessivo del nucleo familiare della vittima sarebbe paradossalmente arricchito in conseguenza del decesso.
Si consideri a questo proposito che, ove la vittima non avesse perso tragicamente la vita, il coniuge avrebbe goduto della aliquota di reddito ad ella destinata dal congiunto, e null’altro. A causa della morte, invece, ove il danno venisse liquidato senza tener conto degli emolumenti già percepiti, l’attrice beneficerebbe di una somma di denaro sostitutiva del reddito perduto, liquidata con la presente sentenza (e ciò da solo vale a reintegrare il suo patrimonio presente e futuro); in più, beneficerebbe della pensione di reversibilità (della quale non avrebbe goduto se il marito fosse restato in vita), realizzando così un incremento patrimoniale rispetto alla situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovata in assenza dell’evento luttuoso (cfr., in terminis, Trib. Roma 29.1.1997, Piccinni c. Min. Difesa e Maggio, inedita).
6.3.3.4. In secondo luogo, appare quanto meno bizzarre, e non in sintonia con il quadro complessivo dell’ordinamento, ritenere che la materia del risarcimento del danno da fatto illecito sia l’unica nella quale la percezione della pensione di reversibilità da parte del danneggiato non rileva.
Sotto molteplici altri profili, per contro, il diritto alla pensione di reversibilità viene perduto quando il titolare di essa sia titolare di reddito.
Così, ad esempio, il diritto al trattamento di reversibilità da parte del coniuge della vittima si estingue se questi passa a nuove nozze; ed allo stesso modo si estingue il trattamento di reversibilità dovuto al figlio della vittima, se questi svolge attività lavorativa produttiva di reddito continuativo (art. 13 r.d.l. 14.4.1939 n. 636). Ed ancora, i genitori del defunto hanno diritto alla pensione di reversibilità solo se viventi a carico (art. 19 d.p.r. 26.4.1957 n. 818); i fratelli della vittima, in mancanza di altri aventi diritto, possono pretendere la pensione di reversibilità, ma solo se inabili al lavoro (art. 13 r.d.l. 636/39, cit.).
Da questo articolato blocco normativo emerge con solare evidenza un principio incontestabile: l’ordinamento non tollera che la pensione di reversibilità sia attribuita a soggetto che possegga forze industri, altri redditi o comunque non versi in stato di bisogno.
Questo principio rende due volte irrazionale l’orientamento che qui si contesta:
(a) sul piano del diritto privato, in quanto consente alla vittima di realizzare un lucro in conseguenza del fatto illecito;
(b) sul piano del diritto pubblico, in quanto obbligando il responsabile del danno a risarcire la vittima ad onta del fatto che questa sia già stata ristorata dall’assicuratore sociale, priva quest’ultimo della possibilità di agire in surrogazione nei confronti dell’autore dell’illecito, con pregiudizio per la fiscalità generale.
Deve dunque concludersi nel senso che quando, come nel caso di specie, il congiunto della vittima dell’altrui atto illecito abbia percepito una pensione di reversibilità, il risarcimento del danno patrimoniale conseguito alla perdita degli emolumenti erogati dalla vittima al superstite può essere preteso solo per l’eccedenza rispetto alla suddetta pensione di reversibilità.

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Gent.le Collega,
mi piacerebbe leggere “Il danno patrimoniale da morte (parte I)”, purtroppo non ho la Password, come potrei fare per averla?
Cordialmente.
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