Ogni lesione della salute può riverberare effetti sull’attività lavorativa in tre modi:
1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito, temporaneamente o permanentemente;
2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito, temporaneamente o permanentemente ;
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura.
Vedremo nei prossimi articoli che mentre i primi due casi costituiscono ipotesi di danno patrimoniale, nella terza ipotesi, la limitata invalidità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo, ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi lavorativa).
Il danno patrimoniale è una conseguenza di tipo, appunto, patrimoniale, economica, che colpisce il soggetto danneggiato.
Il principio fondamentale in tema di risarcimento del danno patrimoniale è quello della indifferenza: per il soggetto leso deve essere indifferente sotto il profilo economico che quel danno si sia verificato, in quanto attraverso il risarcimento il suo patrimonio verrò ricostruito esattamente com’era prima del sinistro, non un centesimo di più, non un centesimo di meno.
Patrimonio prima della lesione= 100
Lesione=20
Valore residuo patrimonio=80
Risarcimento= 20
Questo, ovviamente, in teoria, in pratica è assai difficile che si possa ricostruire il patrimonio come era o come sarebbe stato in assenza dell’evento lesivo, in quanto nella materia de qua si fa largo uso di presunzioni (si pensi al danno che colpisce il minore non percettore di reddito; bisognerebbe avere una sfera di cristallo per sapere quanto avrebbe guadagnato in futuro). Ma ciò non toglie che il principio da tenere bene in mente è questo. Avere in mente il principio di indifferenza aiuterà a risovere molti casi concreti.
Il secondo principio fondamentale è che il danno patrimoniale conseguente alla lesione della salute va risarcito solo se ci sono quattro condizioni:
(a) la persona ha subito una lesione;
(b) la lesione ha provocato un danno alla salute;
(c) il danno alla salute ha provocato una disfunzionalità;
(d) la disfunzionalità ha colpito il reddito della persona riducendolo o eliminandolo temporaneamente o definitivamente.
Sul danneggiato grava l’onere della prova che si atteggia diversamente a seconda delle condizioni.
La condizione a) è di solito provata attraverso la testimonianza;
Le condizioni b) e c) si provano con la CTU medica;
La condizione e) si prova solitamente con i documenti e con la prova testimoniale.
Il giudice pertanto, al momento di decidere, si chiederà:
- L’attore ha subito le lesioni?
- Le lesioni sono ascrivibili a colpa integrale o parziale del convenuto?
- Le lesioni hanno provocato una disfunzionalità?
- La disfunzionalità ha colpito il reddito? In quale misura?
- La disfunzionalità colpirà in futuro il reddito? In quale misura?
Il danno patrimoniale, pertanto, può essere tanto passato quanto futuro. Il danno è passato o futuro in base al momento in cui viene liquidato.
E’ passato il danno costituito dalle spese mediche sostenute, o dalla riduzione del reddito durante il periodo di malattia, ad esempio.
E’ futuro il danno consistente nelle spese mediche che si dovranno affrontare in futuro, ovvero nei minori redditi che si conseguiranno. Questo significa che tanto il danno emergente quanto il lucro cessante possono essere passati o futuri.
Quando si liquida il danno patrimoniale occorre poi considerare due effetti prodotti dal decorso del tempo:
- (a) il danneggiato ricostruirà il patrimonio in un momento successivo rispetto al danno;
(b) il danneggiato riceve in anticipo somme per un danno che si manifesterà in futuro.
Nel primo caso bisognerà rivalutare l’importo, nel secondo caso bisognerà procedere allo sconto utilizzando le tabelle di capitalizzazione.
Domani parleremo di cenestesi lavorativa e vedremo che la sua compromissione non rientra nel danno patrimoniale.
A domani!

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Preg.mo Collega, se il danno da perdita di cap.lav. gen. è quantificato dall’INPS nella misura dei 2/3 (67%), mentre il ctp nella perizia di parte ha calcolato un danno biologico del 30% solo facendo riferimento ai calcoli derivati dalle tabelle ministeriali per le patologie, mi chiedo e Ti chiedo come quantificare il risarcimento, visto che la voce di danno da cap. lav. gen. è superiore al danno biologico…. Spero di essere stata chiara….. Grazie per il tempo che vorrai dedicarmi! Maristella