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Da Cass. 28655/2017
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La censura infatti, sebbene formalmente denunci la violazione, da parte della Corte d’appello, dei criteri di interpretazione degli atti negoziali, nella sostanza censura la valutazione di quegli atti, e pretende di contrapporre una propria interpretazione a quella adottata dalla Corte d’appello.
Tuttavia questa Corte da anni viene ripetutamente affermando che l’interpretazione d’un atto negoziale costituisce un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ..
Ma, da un lato, chi lamenti in sede di legittimità la violazione di tali regole ha l’onere di fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti (indicazione mancante nel ricorso della Shiran); dall’altro lato, i princìpi di ermeneutica legale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. non possono dirsi violati sol perché l’atto sottoposto all’esame del giudice di merito consentiva teoricamente altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella adottata dalla decisione impugnata per cassazione.
La sentenza di merito potrà infatti essere sindacata, per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., quando l’interpretazione fatta propria dal giudice di merito fosse contrastante coi suddetti criteri, ma non quando, più semplicemente, l’applicazione di quei criteri consenta plurime interpretazioni (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010; vale la pena ricordare che il principio secondo cui “la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in Cassazione” venne affermato in questi esatti termini quasi quarant’anni fa, per l’esattezza da Sez. L, Sentenza n. 5860 del 12/11/1979, ed è rimasto in seguito sempre conforme).
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.