Supponiamo che il locatore intimi lo sfratto per morosità al figlio del conduttore rimasto nell’appartamento dopo il decesso del padre.
Supponiamo ancora che il figlio neghi di aver convissuto con il padre al momento del decesso, come pure di abitare attualmente l’immobile, negando anche una successione ereditaria.
Come si conclude il processo di sfratto laddove in giudizio sia stata provata l’occupazione ma non la successione nel contratto?
La soluzione del quesito dipende dalla legittimità o meno di nuove domande nella fase a cognizione piena. Questione, questa, assai dibattuta tanto in dottrina quanto in giurisprudenza ove erano state formulate almeno tre soluzioni:
a) inammissibilità della nuova domanda (Cass. 8411/2003);
b) ammissibilità in presenza di gravi motivi e dell’autorizzazione del giudice ex art. 420 c.p.c. (Cass. 23908/2006);
c) ammissibilità senza condizioni (Cass. 8336/2004)
Oggi, sembra prevalere l’ultimo dei tre orientamenti (Cass. 12247/2013).
Pertanto, il locatore può proporre nella successiva fase una domanda nuova, basata su una causa petendi diversa.
Ecco perché il Tribunale di Milano, nella sentenza che pubblichiamo, ha ritenuto ammissibile la domanda di rilascio dell’immobile per occupazione sine titulo con conseguente condanna al pagamento dell’indennità di occupazione.
È ovvio, pare inutile sottolinearlo, che comunque la domanda va espressamente formulata, non potendo il giudice sostituire ex se l’originaria causa petendi.
Tribunale Milano, sez. XIII 08/11/2012 n. 12273
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae linfa da uno sfratto per morosità azionato dalla Immobiliare G S.a.s. di C.P. & C. avverso G.S.V. sulla base di un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l’unità immobiliare sita in Milano, Via M.D.A., stipulato con decorrenza dal 01.01.2004 dalla locatrice Immobiliare G. S.a.s. di C.P. & C. con F.G., padre dell’odierno convenuto G.S.V., nelle more deceduto il …omissis… (per reperire sia la copia del contratto che il certificato di decesso di F.G. si vedano rispettivamente i documenti numeri 1 e 2 del fascicolo di parte attrice): lo sfratto per morosità è stato azionato nei confronti del figlio dell’ex conduttore successivamente al decesso di quest’ultimo.
Si è costituito in giudizio l’odierno convenuto G.S.V. opponendosi alla convalida dello sfratto e sostenendo di non essere mai succeduto nel contratto di locazione ex art. 6 legge n. 392 del 1978 stante la mancanza del requisito della sua convivenza con padre al momento del decesso di quest’ultimo, di non avere mai accettato l’eredità paterna e quindi di non essere mai subentrato nella sfera giuridica soggettiva sostanziale del padre morto, ma al contrario di avervi rinunciato, ed infine la non debenza dei canoni richiesti.
Disposto mutamento del rito, a seguito della istruttoria orale espletata in corso di causa e di esauriente discussione, il Giudice ha emesso l’odierna sentenza.
Le dichiarazioni del teste R.M., custode dello stabile di Via M.D.A. in Milano, hanno incontrovertibilmente provato che l’odierno convenuto G.S.V. ha occupato ed occupa attualmente l’immobile di Via M.D.A. in Milano in precedenza condotta in locazione dal defunto padre F.G.: il teste R.M. ha poi dichiarato di avere riconosciuto la autovettura in uso al G.S.V., vale dire la Fiat Punto bianca in uso al convenuto come da foto all’uopo rammostratagli. Tale testimonianza poi è stata avvalorata viepiù dal certificato di residenza prodotto dalla difesa di parte attrice (vedi il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice) attestante il fatto che il convenuto figlio S.V. sia tutt’ora residente proprio in Via M.D.A. Milano dove si trova il bene in precedenza condotto in locazione dal defunto padre F.G. del quale è stata chiesta la restituzione.
La deposizione del teste di parte convenuta Ci. in nulla scalfisce quando asserito dal teste R.M. posto che il Ci. ha dichiarato di avere vissuto in Via M.D.A. in Milano sino all’anno 2000, momento nel quale era plausibile ritenere che l’odierno convenuto G.S.V. non convivesse con padre: tale dichiarazione non ha smentito il fatto che il teste R.M., custode dello stabile di Via M.D.A. in Milano, abbia confermato in udienza di avere visto l’odierno convenuto G.S.V. occupare il bene in precedenza locato al defunto padre oggetto di rilascio.
Questo il tenore delle risultanze di causa, al momento il convenuto G.S.V. non ha titolo alcuno per occupare il bene per cui è causa: come da quest’ultimo sostenuto, non si è avuto né il subentro nel contratto di locazione giusta il disposto di cui all’art. 6 della legge n. 392 del 1978 stante la mancanza del requisito della sua convivenza con padre al momento del decesso di quest’ultimo, né il subentro nella sfera giuridica soggettiva sostanziale del padre morto per intervenuta rinuncia all’eredità del padre, di talché il G.S.V. risulta occupare il bene per cu è causa in assenza di alcun valido titolo giuridico.
A nulla rileva il fatto sostenuto dalla difesa di parte convenuta che la parte attrice abbia instaurato uno sfratto infondato stante il mancato subentro del convenuto G.S.V. nella posizione contrattuale di conduttore del defunto padre, con il conseguente rigetto di tutte le domande di parte attrice: come sostenuto dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, nella fase di merito successiva all’opposizione alla convalida di sfratto ex artt. 665 e 667 c.p.c. ben può l’attore fondare la richiesta di rilascio del bene immobile in precedenza suffragata dall’inadempimento ex latere conductoris di un contratto di locazione sulla base di una diversa causa petendi senza che ciò implichi il rigetto della domanda, di talché, in assenza di alcun titolo giuridico idoneo a fondamento della protrazione dell’occupazione da parte del convenuto detentore G.S.V., devesi disporre la condanna di quest’ultimo al rilascio del bene occupato a favore della parte attrice (vedi la sentenza della Cass. 7O66 del 25.06.1993 a mente della quale “L’opposizione dell’intimato di cui all’art. 665 cod. proc. civ. determina, senza che occorra all’uopo un provvedimento del giudice, la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario, e l’instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione ordinari, in cui non si discute più di accoglimento o di rigetto della domanda di convalida e che si conclude con la pronuncia di una normale sentenza di condanna del conduttore al rilascio dell’immobile locato, se la domanda del locatore viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio, se la domanda è, invece, rigettata; ne consegue che nel giudizio di merito non incide l’eventuale illegittima instaurazione del precedente giudizio sommario e le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse con le rispettive posizioni e che, in particolare, il locatore può dedurre una nuova “causa petendi” e proporre anche una domanda nuova” conforme è la sentenza n. 2086 del 13.02.2002).
Il convenuto G.S.V. deve poi essere condannato al pagamento, a favore dalla Immobiliare G. S.a.s. di C.P. & C, dell’indennità di occupazione del bene occupato a far data dal 24 agosto del 2010 – data di decesso del padre – sino all’effettivo rilascio del bene occupato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna G.S.V. all’immediato rilascio del bene sito in Milano, Via M.D.A., libero da persone e/o cose;
2) condanna G.S.V. al pagamento, a favore della Immobiliare G. S.a.s. di C.P. & C, dell’indennità di occupazione del bene occupato a far data dal 24 agosto del 2010 sino all’effettivo rilascio del bene occupato;
3) condanna G.S.V. al pagamento, a favore della Immobiliare G. Se di lite liquidate in Euro 102,82 per spese ed Euro 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 7 novembre 2012

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