Ricorso per cassazione inammissibile se i motivi sono mal formulati

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L’Azienda ALFA ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catania, applicando alla specie l’art. 1671 cod. civ., ha riformato la decisione di primo grado che, in merito ad un appalto per il servizio di vettovegliamento dei militari impegnati nell’operazione Vespri Siciliani, aveva denegato la legittimità del recesso opposto dall’Amministrazione e ne aveva pronunciato la condanna al risarcimento dei danni — e ciò sul rilievo che il decidente

1) aveva omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dall’esistenza del contestato recesso;

2) aveva omesso di valutare la condotta dell’Amministrazione convenuta alla stregua dei principi di correttezza e di buona fede;

3) aveva accordato preminenza, nel proprio giudizio, al recesso dell’Amministrazione, quantunque da essa ricorrente si fosse chiesta la risoluzione del contratto;

4) ed aveva rigettato la domanda risarcitoria malgrado la sua fondatezza.

I motivi sono stati dichiarati tutti inammissibili da Cass. 5586/2018.

Esordisce la Corte scrivendo che onde ravvisare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le Ric. 2016 n. 13981 sez. M1 – ud. 20-12-2017 -2- parti secondo la novellata dizione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. occorre che la censura investa un fatto storico intendendosi per tale non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass., Sez. I, 8/09/2016, n. 17761). Nella specie la sollevata censura, lungi dal concretare la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo nel senso ora preteso dalla norma novellata, si risolve in una critica puramente motivazionale al ragionamento decisorio sviluppato dal decidente e postula un rinnovato apprezzamento degli elementi fattuali in funzione della prova del recesso — già oggetto di implicita valutazione positiva nella regolazione della fattispecie alla stregua dell’art. 1671 cod. civ. — che è estraneo al perimetro attuale del vizio di motivazione.

Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso difettando esso palesemente di autosufficienza dal momento che non viene offerto alcun ragguaglio in guisa del quale si possa ritenere che le circostanze oggetto di doglianza siano state rappresentate al giudice d’appello, non precisandosi in particolare il quomodo ed il quando la questione abbia formato oggetto di devoluzione (Cass., Sez. V, 12/12/2014, n. 26174)

Ancora inammissibile è il terzo motivo di ricorso, dal momento che — fermo il principio che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 numero 4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. III, 07/11/2005, n. 21490) – nella specie il motivo lamenta impropriamente un Ric. 2016 n. 13981 sez. M1 – ud. 20-12-2017 -3- insussistente error in indicando, quando viceversa oggetto della censure avrebbe dovuto essere un error in procedendo, dolendosi il ricorrente non della violazione di norme di diritto, ma dell’omesso esame di una propria domanda, peraltro non riprodotta e quindi insuscettibile di costituire vizio ricorribile per cassazione per difetto di autosufficienza.

Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, non cogliendo esso la ratio decidendi in guisa della quale il decidente ha rigettato la domanda risarcitoria, la decisione sul punto essendo infatti motivata con la considerazione che nessuna domanda era stata proposta al riguardo dal ricorrente nel giudizio di primo grado, mentre il motivo si duole del suo mancato accoglimento ancorché ne fosse provata la fondatezza.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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