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Quello del sindacato delle dichiarazioni dei testimoni è un argomento scottante in Cassazione. Non di rado il ricorrente si “becca” una bella pronuncia di inammissibilità, essendo inibito alla Corte il sindacato su come il giudice di merito ha valutato le prove.
Nel caso deciso da Cass. 3696/2018, in merito alla richiesta di esonero da responsabilità nella causazione di un sinistro, il giudice d’appello scrive testualmente “nulla avendo riferito al riguardo i testi escussi”.
Parrebbe, invece, che il contenuto delle deposizioni fosse rilevante (bravo è stato il Collega a riportarle nel ricorso rispettando il principio di autosufficienza), tale da escludere la responsabilità del ricorrente (nella sentenza non vengono riportate le dichiarazioni).
Anzitutto la Corte corregge la sussunzione, avvenuta erroneamente sotto il n. 3 anziché del 4 dell’art. 360 c.p.c.: “entrambe le complessive censure devono essere ricondotte all’art. 360 n° 4 che prevede il vizio di nullità della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr. Cass. 9105/2017 )“.
La S.C. accoglie anche il secondo motivo. “La Corte messinese, infatti, non da affatto conto dell’avvenuto esame della documentazione prodotta dal ricorrente e volta a dimostrare il nesso etiologico fra le conseguenze del sinistro e la cessazione dell’attività di ristoratore, omettendo di argomentare in modo sufficientemente coerente e logico sia sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte, sia sul collegamento cronologico fra la data del sinistro e quella di chiusura dell’attività di ristorazione svolta, alla luce del lungo periodo di invalidità temporanea totale e parziale riscontrata, sia sui risultati della CTU medico legale che, pur escludendo che fosse del tutto compromessa la capacità lavorativa generica, aveva comunque accertato una significativa incidenza del danno biologico residuato sull’attività lavorativa specifica, circostanza alla quale non è stato assegnato dalla Corte d’appello alcun valore”.
Siamo davvero al limite. La sensazione che ho è che se quel ricorso fosse stato assegnato ad un altro relatore ed ad un altro collegio forse l’esito sarebbe stato diverso e dunque meno benevolo.
Difficile davvero prevedere fino a che punto la Corte volgerà il suo esame. Anche perché in base al noto principio delle S.U. il vizio censurabile con il n. 4 dell’art. 360 (irriducibile, grave, manifesta contraddizione, illogicità, perplessità, incomprensibilità della sentenza) è di tipo testuale, mentre se per farlo valere è necessario sottoporre alla Corte la valutazione delle prove, allora non è più testuale, ma extratestuale, come il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
A me pare che la soluzione più semplice e coerente sarebbe quella di valorizzare in altro modo l’art. 116 c.p.c. e il suo riferimento alla “prudente valutazione”. In questi come in altri casi la valutazione del giudice è stata tutt’altro che prudente (intesa come esame completo e verificabile delle risultanze dell’attività istruttoria). La censura, dunque, è sempre riconducibile al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. ma sotto altro aspetto. Ovviamente, non seguite il mio consiglio, i tempi non sono ancora maturi.
Ad ogni modo interessante ed utile è appuntarsi il principio di diritto: “il giudice di merito deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro, logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento attraverso un completo esame delle prove raccolte e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, tenendo conto, ove sia giudice d’appello, dei limiti posti dal principio devolutivo“.
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.