L’allegazione dei fatti nel processo (estratto dall’ebook “Come si contesta una CTU”)

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(Estratto dall’ebook “Come si contesta una CTU“).

Vediamo ora più da vicino il tema dell’allegazione dei fatti. Se c’è un argomento sottovalutato nello studio e nell’insegnamento del diritto processuale civile è proprio quello dell’allegazione dei fatti nel processo. Strano a dirsi, perché il processo civile visto dalla posizione della parte attrice consiste nell’invocazione di un provvedimento che si fonda sui fatti che vengono narrati nella citazione o nel ricorso. Allo stesso modo, il convenuto, nel difendersi, in genere negherà l’esistenza di quei fatti o assumerà un diverso loro svolgimento; oppure eccepirà fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto fatto valere dall’attore; o ancora formulerà domande riconvenzionali allegando nuovi fatti.

Dunque, l’allegazione dei fatti, sia dell’attore che del convenuto, è un’attività imprescindibile nell’esercizio dell’azione e nella formulazione dell’eccezione, tanto più che oggi, a seguito della modifica dell’art. 115, primo comma, non è più scevro di conseguenze il silenzio della parte sui fatti allegati dall’altra, gravando sulle stesse l’onere di contestazione tempestiva e specifica.

Ma che cosa significa allegare un fatto? Nel linguaggio giuridico il termine allegazione si usa frequentemente per descrivere due attività completamente diverse:

  • allegazione come narrazione (allego, cioè espongo un fatto);
  • allegazione come produzione (allego, cioè produco un documento).

Qui stiamo parlando di allegazione nel primo significato, nel senso cioè di esposizione compiuta dei fatti rilevanti di causa.

Non esiste nel codice di rito una norma che disciplina in maniera puntuale il regime dell’allegazione dei fatti. Siamo pertanto costretti a ricostruire il sistema analizzando le singole norme. Così:

  • dall’art. 163, terzo comma, n. 4, c.p.c. si ricava che l’attore deve esporre i fatti costituenti le ragioni della domanda nell’atto di citazione;
  • dall’art. 164 c.p.c. si ricava che l’omissione o l’incertezza di tali fatti determina la nullità della citazione;
  • dall’art. 167 c.p.c. si ricava che il convenuto deve prendere posizione sui fatti allegati dall’attore e che il termine ultimo per proporre domande riconvenzionali e nuove eccezioni in senso stretto è quello di venti giorni prima dell’udienza;
  • dall’art. 183, quinto comma, c.p.c. si ricava che nuove domande nel processo non sono ammesse, se non limitatamente a quelle che l’attore può proporre in conseguenza della domanda riconvenzionale o dell’eccezione del convenuto[1];
  • sempre dall’art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c. si ricava che il termine ultimo per la precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni è costituito dalla prima memoria ivi prevista[2];
  • sempre dall’art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. si ricava che con la seconda memoria ivi prevista è possibile proporre nuove eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni proposte in udienza.

Possiamo, pertanto, concludere che:

  • i fatti che introducono nuove domande debbono essere allegati negli atti introduttivi e quindi nella citazione, nella comparsa di costituzione e nell’atto di intervento;
  • i fatti che introducono eccezioni in senso stretto possono essere allegati dal convenuto solo con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata;
  • all’attore – e solo all’attore – è data la possibilità di introdurre nuovi fatti a sostegno di nuove domande, qualora ciò sia una conseguenza della riconvenzionale o della eccezione del convenuto; sempre l’attore ha l’onere di formulare in prima udienza le eccezioni in senso stretto conseguenti alla eccezione o alla domanda riconvenzionale del convenuto (si pensi alle eccezioni di prescrizione, compensazione, decadenza sollevate per contrastare la domanda riconvenzionale del convenuto);
  • all’udienza di trattazione o con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. le parti possono precisare i fatti, cioè chiarire, specificare, aggiungere elementi secondari;
  • con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. si possono eventualmente introdurre nuovi fatti per replicare alle eccezioni o alle domande nuove proposte in udienza;
  • con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. si possono introdurre nuovi fatti per replicare alle eccezioni nuove introdotte con la seconda memoria.

Il regime di allegazione è inderogabile perché il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l’interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.)[3].

Quindi anche al CTU è vietato valutare oppure accertare fatti tardivamente introdotti nel giudizio.

 


[1] Salvo il caso dell’intervento di terzi.

[2] Ove le parti abbiano chiesto il triplo termine; altrimenti tale attività deve essere svolta in udienza.

[3] Cass. 25242/2006: «Il regime di preclusioni introdotto dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a tutela dell’interesse di parte ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo» (Nella specie, è stato escluso che potesse integrare accettazione del contraddittorio il silenzio della controparte nelle due udienze successive alla proposizione della domanda nuova).


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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6 commenti:

  1. Maria Saiu

    Buongiorno Avv .arrivo subito al punto.vorrei se possibile poter contestare una CTU,peraltro richiesta da me,perché secondo me é pregiudizievole, in quanto la CTU,nominata dal giudice,ha tratto le sue conclusioni basandosi su dei racconti distorti,non esatti,raccontati da mia figlia 17enne e suo papà,esattamente dice che io ho non ho le capacità genitoriali dal momento che 28 anni fà ho avuto un divorzio con affido e patria potestà congiunti ,ma locazione presso il padre.Con l’attuale marito ho due gemellini di 9 anni ,mi batto per loro,poichè la figlia maggiore ha deciso di stare con il papà.La ringrazio infinitamente.

  2. Ross

    BUONGIORNO AVV.
    A CAUSA DI UNA CTU VELOCE ED INCOMPLETA PIENA DI IRRITUALITAE ANOMALIE POTREI PERDERE L’AFFIDO DI MIO FIGLIO 6 ANNI. AVREI BISOGNO DI SAPERE SE UN ESPOSTO O UNA DENUNCIA X ACQUISIZIONE IRRITUALE DI ATTI.ESTERNI AL FASCICOLO ACQUOSITI DURANTE LA CTU (DICIAMO SOTTOBANCO)POTREBBE INFICIARE LA STESSA. GRAZIE. ATTENDO SUO RISCONTRO

  3. Savino

    Mia figlia oggi 3 anni nel maggio 2015 affronta visita di revisione ,mi viene riconcesso legge 104 art 3 comma3 ,ma per non so quale motivo mi tolgono accompagnamento ma mi danno indennità di frequenza, abbaglio totale della commissione, mia figlia trapiantata di fegato con tutte le problematiche che gravitano intorno al momento della revisione eravamo in corso delle uniche vaccinazioni previste e poi non aveva età per qualsivoglia iscrizione…..ma non avrei mandato mia figlia al patibolo perché chi è genitore sa che ai nido e asilo si inglobano i virus e con mia figlia scoperta da anticorpi sarebbe stato un invito a nozze per i batteri, per lo più prende farmaci salva vita o antirigetto, insomma il CTU non ha degnato nemmeno uno sguardo mia figlia ne ci ha chiesto dettagli era preso e stufato dai suoi problemi.insomma esito negativo niente accompagnamento. Si vede che è un esperto in materia.

  4. Marco

    Buongiorno avvocato, è possibile che sono stato sottoposto a perizia da un CTU che svolge la sua professione in privato tutto l’anno INSIEME al CTP nominato dalla controparte?



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