Il litisconsorzio in appello

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Visto che abbiamo parlato di cause inscindibili, dipendenti e scindibili cerchiamo di capire meglio a cosa facciamo riferimento.

Chi sono le parti nel giudizio d’appello? Nel capo II del titolo III del c.p.c. noi non troviamo gli stessi termini che troviamo per il giudizio di primo grado. Non si parla di litisconsorzio perché in secondo grado le regole sono diverse.

Il codice parla a tal proposito di:

a)     causa inscindibile;

b)    cause dipendenti;

c)     cause scindibili.

Le prime due (causa inscindibile e dipendenti) ricevono lo stesso trattamento e cioè tutte le parti devono essere citate nel giudizio d’impugnazione. Se ciò non avviene il giudice concede un termine perentorio per la notifica alla parte pretermessa. Se la notifica non viene effettuata il giudice dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione (art. 331 c.p.c.).

La terza ha un trattamento completamente diverso. Qui non è necessario che tutte le parti partecipino al giudizio, è solo opportuno. Per cui avremo una litis denuntiatio, salvo che l’impugnazione sia preclusa o esclusa, perché in tal caso non c’è bisogno nemmeno della litis denuntiatio. Finché la parte non vi provvede il processo è sospeso.

Si tratta allora di capire quando si ha una causa inscindibile, quando una causa dipendente, quando una causa scindibile.

Abbastanza facile è stabilire quando si ha una causa inscindibile:

1)    litisconsorzio necessario (divisioni ereditarie, scioglimento di comunioni, ecc.)

2)    intervento principale

3)    intervento adesivo

4)    chiamata in causa per comunanza di causa;

5)    chiamata in causa per ordine del giudice per la tutela del terzo titolare di una posizione dipendente;

6)    impugnazione del successore particolare del diritto controverso in caso di mancata estromissione del dante causa (art. 111 c.p.c.)

7)    intervento obbligatorio del P.M.

Più complesso stabilire quando si ha una causa dipendente o scindibile. Secondo autorevole dottrina per stabilire se una causa è scindibile occorre valutare l’assetto di interessi che viene toccato dall’impugnazione, sicché a priori non è possibile stabilire se una causa è scindibile o dipendente.

Il punto è questo: ogni qual volta l’impugnazione è potenzialmente idonea a generare un contrasto di giudicati tra la sentenza di secondo grado e la statuizione non impugnata di primo grado, allora abbiamo dipendenza. Altrimenti si ha scindibilità.

Tuttavia, la S.C. (14700/2010) non sembra condividere tale assunto. Ad esempio in tema di obbligazioni solidali anche di recente ha affermato la natura scindibile dei singoli rapporti tra condebitore e creditore.

–         Qualora più debitori hanno concorso nella produzione di un evento dannoso si ha una obbligazione solidale;

–         l’obbligazione solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido;

–         Ne deriva che, qualora siano convenuti in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell’unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioè esistono più cause scindibili.

–         In quest’ipotesi, stante la scindibilità delle cause, proposto appello da tutti i condebitori in solido, deducendo ciascuno di costoro motivi specifici diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti da un condebitore non si comunicano agli altri.

–         Pertanto, così come, rigettato l’appello di uno del condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore, egualmente – qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per Cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili (cfr. Cass. n. 13585/2006).

E ancora:

Cass. 16390/2009 Il vincolo solidale nell’adempimento dell’obbligazione non incide sull’autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato. Ne consegue che la mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma (cfr. Cass. civ., Sez. 2^, 29/01/2007, n. 1779).

Facciamo degli esempi. FIDEJUSSIONE

Tizio-creditore conviene in giudizio il fideiussore Caio, il quale chiama il debitore Sempronio per esercitare il regresso. La domanda di Tizio viene accolta. Se Caio-fidejussore impugna solo per contestare l’esistenza del contratto di fidejussione, la partecipazione di Sempronio non è necessaria, pertanto a quest’ultimo va fatta solo la litis denuntiatio.

Se Caio-fidejussore impugna invece la statuizione che ha accertato l’esistenza del debito di Sempronio, si ha causa dipendente perché altrimenti, in caso di accoglimento, avremmo che Sempronio-debitore deve pagare Tizio-creditore, nonostante la sentenza abbia accertato che il debito non esiste.

Altro esempio. DEBITORI IN SOLIDO

Tizio conviene in giudizio Caio e Sempronio quali debitori in solido i quali vengono condannati. Impugna solo Caio per sostenere l’inesistenza del credito. Si ha una causa dipendente perché qualora l’appello fosse accolto, Sempronio potrebbe chiedere il 50% a Caio ma questi gli potrebbe opporre la sentenza di appello che ha accertato l’inesistenza del credito. Se Caio impugna solo per affermare che egli non è debitore in quanto, ad esempio, era già receduto dalla società al momento del sorgere dell’obbligazione, non si ha causa inscindibile perché non vi sarebbe incompatibilità tra la sentenza che riconosce Sempronio debitore di Tizio e quella che invece afferma che Caio non è debitore.

GARANZIA IMPROPRIA. Tizio agisce per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di Caio, il quale chiama in garanzia impropria Sempronio. La sentenza di primo grado accoglie la domanda, condannando Caio a risarcire Tizio e Sempronio a tenere indenne Caio dalla soccombenza. Se Caio impugna contro Tizio per sostenere che non è responsabile nel danno, non può non chiamare nel giudizio anche Sempronio, giacché se non lo facesse e la sua impugnazione venisse accolta dichiarandolo esente da responsabilità e nel frattempo fosse passata in giudicato la condanna di Sempronio, si creerebbe un evidente conflitto di giudicati fra la sentenza di primo grado che avendo condannato Sempronio suppone la responsabilità di Caio e la sentenza di secondo grado che la responsabilità di quest’ultimo ha escluso. Siamo dunque di fronte a cause dipendenti ed ecco perché bisogna applicare l’art. 331 c.p.c. (25).

Facciamo ora l’ipotesi che nell’identica situazione di cui sopra, Caio rimanga inerte e non impugni (sapendo comunque che sarà risarcito da Sempronio) ed impugni invece Sempronio. Dovrà chiamare in giudizio anche Caio? Tutto dipende da com’è formulato il gravame. Se infatti Sempronio impugna per sostenere che non sussiste la responsabilità di Caio, dovrà necessariamente integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. con quest’ultimo, per la stessa ragione vista nell’esempio precedente: se infatti non lo fa, l’eventuale sentenza di riforma che assolva Sempronio sul presupposto che Caio non è responsabile, si porrebbe in insanabile contrasto con la sentenza di primo grado passata in giudicato, che ha affermato la responsabilità di quest’ultimo. Supponiamo invece che il motivo per cui Sempronio impugna, sia quello di andare esente da responsabilità dimostrando unicamente che il rapporto di garanzia era invalido, che era scaduto, ecc. In tal caso non occorre che egli chiami in giudizio anche Caio, giacché quand’anche la sua impugnazione venisse accolta ed egli fosse ritenuto esente da responsabilità per insussistenza del rapporto di garanzia, la sentenza di gravame non si porrebbe in contrasto con quella di primo grado che ha ritenuto la responsabilità di Caio: giacché non v’è incompatibilità fra la sentenza di condanna del garantito per avere commesso il fatto e la sentenza di assoluzione del garante per insussistenza della garanzia. In tal caso dunque siamo in presenza di cause scindibili in sede di gravame, giacché l’una non condiziona l’altra, per cui la norma da applicare sarà l’art. 332 c.p.c., in base alla quale Sempronio dovrà limitarsi a notificare il gravame a Caio per metterlo in condizione di proporre impugnazione incidentale, ove lo voglia, per dimostrare l’insussistenza anche della sua responsabilità.

Nel giudizio di cui sopra promosso da Tizio contro Caio per risarcimento danni e nel quale quest’ultimo abbia chiamato in garanzia Sempronio, può avvenire anche che Tizio perda la causa e vengano assolti Caio e Sempronio. Se Tizio impugna contro Caio per vedere accolta la sua pretesa, occorre vedere se debba integrare il giudizio anche con Sempronio. Qui tutto dipende dal tenore della pronuncia del giudice di primo grado nei confronti di quest’ultimo. Può infatti essere avvenuto che il giudice, dopo avere ritenuto esente da responsabilità Caio, abbia pronunciato espressamente anche sull’insussistenza della responsabilità del garante di riflesso all’insussistenza della responsabilità del garantito. In questo caso le due cause sono dipendenti, giacché se Tizio non chiama nel giudizio anche Sempronio ed ottiene l’affermazione della responsabilità di Caio, la pronuncia si profila in contrasto con quella di primo grado, nella quale l’esclusione della responsabilità del garante ha come presupposto l’insussistenza della responsabilità del garantito. Pertanto ove l’impugnazione non sia stata diretta anche contro Sempronio, dovrà essere nei suoi confronti integrato il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (28). Può però in primo grado essere avvenuto che assolto Caio, il giudice non abbia disposto espressamente l’assoluzione di Sempronio, ma abbia dichiarato assorbita la domanda di garanzia, come spesso avviene, non essendovi responsabilità del garantito. In questo caso anche se Tizio dirige l’impugnazione solo contro Caio ed ottiene la riforma della sentenza di assoluzione di quest’ultimo, non vi sarà contrasto con la sentenza di primo grado, perché questa non si è pronunziata sulla condanna del garante. Le due cause pertanto sono scindibili, per cui l’impugnante dovrà solo notificare l’impugnazione ex art. 332 a Sempronio il quale, se vorrà, potrà proporre impugnazione incidentale al fine di vedere pronunciata espressamente l’inesistenza della sua responsabilità

Riassumendo: una causa è scindibile se il giudicato della parte non chiamata non può porsi in contrasto con quello eventuale a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione.

L’individuazione di una causa scindibile o inscindibile (o dipendente) è rilevante anche per quanto concerne il termine per l’impugnazione.

Difatti nelle cause incindibili (o dipendenti) la notifica della sentenza fa scattare il termine di trenta giorni per impugnarla nei confronti di tutte le parti.

Nelle cause scindibili, invece, il termine per l’impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell’impugnabilità nel termine di cui all’art. 327 c.p.c..

Per le stesse ragioni la notifica della sentenza fatta dall’attore vincitore al terzo chiamato in garanzia impropria, nonostante l’assenza di qualsivoglia statuizione riguardante direttamente queste parti è del tutto ininfluente ai fini della decorrenza del termine breve.

ESEMPIO

Tizio conviene in giudizio Caio per il pagamento dei canoni di locazione. Caio chiama in giudizio in garanzia impropria Sempronio verso il quale ha stipulato un contratto di sublocazione.

Tizio ottiene la condanna verso Caio ma il Tribunale non si pronuncia in ordine alla domanda verso Sempronio.

Tizio notifica la sentenza a Caio. Caio propone appello dopo lo scadere dei trenta giorni ma prima della scadenza del termine annuale (oggi semestrale) solo per la omessa pronuncia.

E’ tempestivo l’appello?

La risposta è sì, perché il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli art. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi (quale quella di specie, relativa a chiamata in garanzia impropria), il termine per l’impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell’impugnabilità nel termine di cui all’art. 327 c.p.c..

Cassazione civile , sez. III, 04 febbraio 2010, n. 2557

Art. 331.
(Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili)

Se la sentenza pronunciata tra piu’ parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e’ stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e’ necessario, l’udienza di comparizione. 
L’impugnazione e’ dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

Art. 332.
(Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili)

Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e’ stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non e’ preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e’ necessario, l’udienza di comparizione. 
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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23 commenti:

  1. Dario

    Se una sentenza ha accolto un opposizione a d.i. nel senso di ridurre l’importo indicato nel decreto, l’opposto può proporre appello e contestualmente
    avviare l’esecuzione della gravata sentenza per la parte di credito riconosciuta? oppure, come mi è stato riferito, l’esecuzione equivale ad implicita acquiescenza e, conseguentemente, impedirebbe la proposizione del gravame?
    Grazie

  2. Silvia

    Buongiorno Ho bisogjno del suo aiuto!!

    Mio papa si è fatto fregare dal commune un terreno anni fà e non ancora pagato. Dopo tantissimi anni ancora la causa non è stata risolta…

    Le ultime scuse sono:
    1) La informo che la trattazione dell’appello è stata rinviata all’udienza del 26/05/2016, in quanto la Cancelleria della Corte di Appello non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado.
    Questa acquisizione è indispensabile per potere andare avanti nella causa ed i ritardi sono imputabili al fatto che la Sezione Distaccata di Siderno (presso la quale si è svolto il primo grado del giudizio), è stata soppressa con accormapento al Tribunale Civile di Locri, presso il quale sono confluiti tutti i fascicoli e documenti relativi a detta sezione.

    2) la causa oggi è stata rinviata al 10/11/2016 per la trattazione dell’appello e sempre per l’acquisizione del fascicolo di primo grado, ossia relativo al giudizio che si è svolto a Siderno, non avendo ancora provveduto la cancelleria del Tribunale di Locri. Purtroppo questi sono i tempi della giustizia, dettati dai giudici, sui quali, ahimè, gli avvocati non hanno potere.

    Mi sà spiegare in modo semplice perchè I termini giuridici sono complicati “non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado”

    La ringrazio tantissimo!

  3. Michele Tarantino

    Con il primo grado di giudizio venivo assolto con formula piena per alcuni capi di imputazione mentre per altri venivo condannato per peculato. Contestualmente venivo sospeso dal lavoro dall’Ente Comune con retribuzione ridotta ad assegno alimentare pari al 5O%. Successivamente in appello la sentenza veniva riformata dihiarando la Corte non doversi procedere in ordine al relativo reato in quando estinto in data antecedente a quella della condanna inflitta in primo grado e per l’effetto revoca le statuzioni civili contenute in ques’ultima. Si chiede gentilmente se si ha diritto alla restituzione delle somme dello stipendio non percepite. Considerando che in primo grado avevo già riportato per altri capi di imputazione l’assoluzione con formula piena grazie

  4. Carlo Giusti

    La sentenza di appello riforma parzialmente quella del tribunale, dispone sulle spese di lite ma nulla dice riguardo le spese del giudizio di primo grado. Che fine fanno tali ultime spese ? Grazie

  5. Paola vivaldi

    Egregio Avv. ho un dubbio. Ho vinto in Cassazione in merito al mio divorzio. Vittoria totale, tutte le domande accettate. Rimandata la causa alla Corte d Appello. Quest ultima aveva completamente spazzato via ben 3 assegni di mantenimento(mio e dei miei 2 figli)
    Stiamo procedendo al conteggio del dovuto di questi anni mai più pagati. L avvocato che mi ha seguito x separazione e divorzio sostiene che i calcoli vanno fatti a partire dalla sentenza di Appello,il cassazionista dice che per il principio della sostituzione(mi sembra..) vengono cassati i precedenti gradi di giudizio e si riparte dalla sentenza di separazione. Chi ha ragione?

  6. Endymion

    “le stesse possono trovare ingresso nella fase di g”ravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.”

    Dunque se pende il giudizio in cassazione non mi possono chiedere la restituzione delle somme?

  7. Ludovico Tallarico

    Buonasera ho appena subito sentenza di separazione personale con un aumento dell’assegno di mantenimento. Il mio stipendio attuale e’ di circa 1250 euro ed il trib.ha stabilito debba 380 euro di mantenimento. Attualmente convivo avendo lasciato l’abitazione familiare poiche’ assegnata.Ho ragione di chiedere un abbattimento della debenza?
    Se non avessi convissuto sarei letteralmente per strada.
    Sono laureato ho la qualifica di operaio ed il giudice ha innalzato il mantenimento valutando che la mia preparazione lasci ben sperare per un posto di lavoro migliore.Peccato non sia cosi’…se fosse cosi’facile mi piacerebbe chiedere al giudice di trovarmi un posto da laureato.Sono una guardia giurata…
    Grazie x l’attenzione ed eventuale gradita replica.

  8. Raffaele Caccia

    Gli attori, eredi di un soggetto deceduto a seguito di sinistro stradale, sono stati condannati al pagamento delle spese legali a seguito del rigetto della loro domanda. Soltanto uno degli eredi vorrebbe proporre gravame alla sentenza . Posso proporre appello solo per uno di loro e non per tutti?
    Grazie.

  9. Giuseppe Galata'

    Vorrei esporre il mio caso :
    Il condominio aveva intentato causa ad un condomino ; il sottoscritto aveva partecipato al primo grado.
    Il condominio vide rigettarsi in primo grado le richieste , con compensazione delle spese.
    Il condominio era ricorso in appello ; il sottoscritto aveva espresso ritualmente dissenso in base al 1132 c.c.
    All’esito dell’appello il condominio vide la “conferma integrale della sentenza impugnata” e la rifusione delle spese sia di primo che secondo grado.
    L’amministratore elabora una ripartizione secondo il seguente schema:
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il primo grado , a coloro che avevano promosso il primo grado ( tra cui il sottoscritto) ed a coloro che non avevano dissentito
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il secondo grado , a coloro che avevano promosso il secondo grado ed a coloro che non avevano dissentito
    La domanda è la seguente :
    Se è certo che è stato il ricorso in appello del condominio a determinare la condanna alla rifusione delle spese alla controparte anche in primo grado , perchè il sottoscritto , che aveva ritualmente espresso il proprio dissenso in riferimento all’art.1132 c.c. “separando la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza” , si è visto caricato di quest’onere , soprattutto in considerazione che il primo grado aveva visto la compensazione delle spese?

  10. Mirco Minardi

    @mi pare corretta la ripartizione, in quanto il giudice d’appello ha modificato la decisione delle spese relative al primo grado

  11. Michela

    Ho vinto il primo grado di giudizio e il mio ex datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un’indennita risarcitoria di 12 mensilità per licenziamento nullo più la reintegra che io ho rifiutato in luogo dell’indennita’ di 15 mesi. Dopo diversi mesi ancora non ha pagato e ha impugnato in appello. Mi è stato sconsigliato dal mio avv di andare avanti con il pignoramento, perché nel caso la sentenza di primo grado venga confermata in secondo, si dovrebbe rifare tutta la procedura da capo essendo cambiando il titolo esecutivo. È corretto?
    Quindi tanto vale aspettare e accettare la proposta ricevuta da avv della controparte, cioè di pagarmi un acconto oggi e aspettare la sentenza di secondo grado. Io sono perplessa, ho una sentenza in mio favore da tanti mesi e non mi sento per niente tutelata.

  12. Antonio

    A seguito di sentenza di appello che mi impone la restituzione di quanto incamerato in primo grado (quale distrattario), mi viene un dubbio nell’apprestarmi alla riconsegna: a suo tempo l’impresa soccombente versò in mio favore le spese comprensive di IVA e applicò la Ritenuta di Acconto provvedendo al versamento. Mi chiedo: io dovrò restituire anche l’importo ricevuto per IVA, nonostante l’impresa ha avuto titolo per “scaricarla” ? e indoltre: dovrò aggiungere alla somma netta percepita anche l’importo a suo tempo versato dall’impresa soccombente come Ritenuta di Acconto ?
    Grazie
    Antonio

  13. Emanuela

    Salve, avrei una domanda. Mio cognato, docente, anni fa ha vinto in primo grado una causa di lavoro ottenendo il risarcimento x mancata stabilizzazione. Essendo nel frattempo entrato di ruolo e avendo proposto appello il Miur, mio cognato ha deciso di non costituirsi in giudizio, stante anche gli orientamenti a lui sfavorevoli della Cassazione. Il giudice di appello stavolta ha accolto il ricorso del MIUR sia basandosi appunto sulle recenti sentenze della Cassazione che considerano il passaggio di ruolo come una forma diversa di ristoro sia adducendo che nel ricorso mancano “le prove” dell’abuso reiterato da parte del MIUR, non essendo stati allegati al ricorso i documenti che provano il susseguirsi del rapporto di lavoro presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra. Ora io mi chiedo: il giudice d’appello non avrebbe dovuto avere contezza di questi documenti rinvenendoli nel fascicolo d’ufficio di primo grado? Perché è chiaro che il MIUR non li ha allegati al suo ricorso, né mio cognato avrebbe potuto non n essendosi costituito in appello. Inoltre, posto che mio cognato ha difatti prestato servizio in modo reiterato presso la stessa cattedra può ricorrere in Cassazione facendo valere questi documenti che lo attestano o non si può far nulla? E se non si può ricorrere in Cassazione si può rifare un’altra causa facendo valere questi documenti che in appello forse intenzionalmente non sono stati esibiti da parte del MIUR? Grazie della risposta

  14. Carlo

    Gentile Collega, approfitto della tua esperienza per chiederti un parere su una questione capitatami di recente. Uno dei convenuti (già contumace), muore durante il processo e il fatto è documentato da relata dell’ufficiale giudiziario relativa alla notifica dell’ordinanza che ammette interrogatorio. Il giudice “dimentica” nella confusione dell’udienza di dichiarare l’interruzione e rinvia per proseguire interrogatorio formale Delle altre parti (nessun collega si accorge dell’anomalia, eravamo 10 convenuti). A distanza di più di 3 mesi, prima di procedere all’interrogatorio, eccepisco l’estinzione per mancata riassunzione…il collega dell’attore sostiene che ha tempo un anno per riassumere al domicilio del defunto presso gli eredi…il giudice si è riservato…che ne pensi?

  15. Mauro

    Sul giudizio di appello e domanda di garanzia vorrei sottoporLe il seguente quesito.
    Tizio cita Caio e Caio chiama in causa Sempronio per manleva.
    Il giudice condanna Caio a risarcire Tizio accogliendo anche la domanda di manleva.
    Sempronio (terzo soccombente in primo grado) impugna la sentenza contro Tizio (attore in primo grado).
    Caio (convenuto in primo grado) deve costituirsi con appello incidentale o può semplicemente riproporre la domanda di manleva?

  16. NICO

    Buondi’. Nell’atto ricorso cassazione telematico erroneamente (errore di forma) ho scritto con procura …in calce, ma in realta’ e’ stata rilasciata autenticata e rimessa …in allegato. Che succede? Grazie.

  17. Onofrio antonio spinoso

    Sono un avvocato e sarei interessato a leggere gli articoli di commento sulle varie problematiche nonchè gli schemi degli atti processuali.



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