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Infine, numerose pronunce hanno riguardato il tema dei nova in appello.
Così, Sez. 2, n. 00659/2017, Scarpa, Rv. 642216-01, ha affermato che, proposta in primo grado domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile, non costituisce domanda nuova quella, proposta in appello, tendente ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., giacché inerente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in lite e non tale, pertanto, da determinare una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l’allungamento dei tempi processuali.
Del pari, Sez. 6-2, n. 07743/2017, Scarpa, Rv. 643664-01, ha affermato che non costituisce domanda nuova la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica della proprietà in termini di condominio edilizio, anziché di comunione ordinaria, ove la prospettazione si fondi sui medesimi fatti.
Sempre sul tema dei nova, deve poi segnalarsi Sez. U, n. 10790/2017, Manna A., Rv. 643939-01, che ha affermato che costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella che è di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia impugnata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Ancora nel senso contrario, nel solco della più recente giurisprudenza, s’era espressa la precedente Sez. 6-2, n. 03654/2017, Criscuolo, Rv. 642578-01, mentre Sez. 1, n. 24164/2017, Di Virgilio, Rv. 645542-02, s’è allineata al pronunciamento delle Sez. U.
Con riferimento al nuovo testo dell’art. 345, comma 3, c.p.c., Sez. 2, n. 06590/2017, Oricchio, Rv. 643372-01, ha affermato che la modifica in senso restrittivo riguardo alla produzione documentale, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, trova applicazione solo se la sentenza di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, e quindi dal giorno 11 settembre 2012.
Sempre riguardo al testo novellato, Sez. 3, n. 26522/2017, D’Arrigo, in corso di massimazione, ha affermato che la norma pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma alcuna rilevanza l’“indispensabilità” degli stessi, ferma la possibilità, per la parte, di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, Sez. 2, n. 08693/2017, Falaschi, Rv. 643542-01, ha ribadito che l’art. 345, comma 3, c.p.c., va interpretato nel senso che i documenti prodotti in sede monitoria e rimasti a disposizione della controparte, seppur non versati in atti in primo grado, rimangono tuttavia nella sfera di cognizione del giudice dell’opposizione, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo; ne deriva che essi, ove prodotti in appello, non possono considerarsi nuovi, sicché la loro produzione è pienamente ammissibile.
Riguardo alle eccezioni, Sez. 1, n. 07107/2017, Valitutti, Rv. 644755-01, ha ribadito che il relativo divieto, previsto dall’art. 345, comma 2, c.p.c., concerne soltanto le eccezioni in senso stretto, ossia quelle non rilevabili d’ufficio, e non anche le mere difese svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte.
Con specifico riferimento alla materia contrattuale, Sez. 2, n. 22983/2017, Cosentino, Rv. 645573-01, ha affermato che la deroga al divieto dei nova contenuta nell’art. 1453, comma 2, c.c., si estende anche alle domande consequenziali a quella di risoluzione proposta per la prima volta in appello.
Estratto dalla Rassegna della giurisprudenza civile dell’anno 2017, a cura dell’Ufficio del Massimario, vol. II, pag. 643.
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