Come è noto, i difensori delle parti precedentemente costituite devono depositare i loro atti e documenti esclusivamente in forma telematica (art. 16-bis d.l. 179/2012).
Tuttavia, non tutto può essere depositato telematicamente. Pensiamo agli oggetti nelle controversie in materia di brevetto, ma pensiamo anche ai documenti di cui è stata contestata la conformità all’originale (cfr. 2712 c.c.) ovvero anche ad una semplice radiografia.
Ovviamente, il sistema non può impedire il deposito di atti rilevanti solo perché tecnicamente non è possibile, in quanto verrebbe violato il diritto di difesa ex art. 24 Cost.
L’art. 16-bis, comma 9, d.l. 179/2012, stabilisce quanto segue:
Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Tuttavia, a mio sommesso parere detta norma non può essere interpretata nel senso che laddove la parte abbia la necessità di depositare un documento non trasmissibile telematicamente debba ottenere preventivamente l’autorizzazione del giudice.
Il PCT ha inteso obbligare il deposito telematico solo di ciò che può essere depositato telematicamente e non di ciò che non può (non a caso la norma fa riferimento solo alle “copie cartacee” di singoli atti e documenti).
Pertanto, ogni qual volta la parte debba depositare un documento (qui inteso in senso lato, cioè come cosa che dà la rappresentazione di un atto o di un fatto) che non può essere trasmesso, sia perché obiettivamente non trasmissibile (trattandosi di una “cosa non cartacea”), sia perché pur astrattamente trasmissibile non possa essere depositato telematicamente per le sue specifiche (ad es. un video) o per le sue dimensioni non frazionabili, la parte potrà depositarlo in cancelleria senza necessità di richiedere l’autorizzazione.
In questa prima fase di incertezza è però consigliabile chiedere l’autorizzazione contestualmente al deposito, che poi altro non è che una richiesta di ratifica, in quanto interviene dopo il deposito.
Supponiamo che nella III memoria ex art. 183 l’avversario abbia contestato la conformità all’originale di un documento. In questo caso, l’originale sarà depositato all’udienza immediatamente successiva. Qualora il giudice si sia riservato senza fissare l’udienza, mi sentirei di consigliare il deposito di una istanza prima dello scioglimento della riserva. Nel caso in cui la contestazione avvenga nella I o nella II memoria, a mio parere il documento va depositato in cancelleria con la prima risposta successiva.
In pratica, nell’atto telematico diremo che il documento (ad esempio un CD/DVD, una radiografia, un pezzo di stoffa, ecc.) verrà prodotto mediante deposito fisico in cancelleria (si intende, entro i termini!).

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Se il cancelliere venisse sanzionato civilmente per i casi di ingiusta omissione potremmo lavorare sicuramente meglio.
Premesso che il sottoscritto non è un legale,c’è una questione da chiarire sulla
visibilità ed accessibilità della memoria della controparte.
Se in un processo civile di sfratto per finita locazione si ha una fase iniziale
in cui si ha un’Udienza preliminare,dove le parti si costituiscono, e viene
emessa dal Giudice un’Ordinanza,che indica che il giudizio deve proseguire
per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia
delle locazioni ed inoltre indica la data della 1′ Udienza successiva fissando i
termini per depositare una memoria integrativa : entro 20 giorni dall’Udienza per la parte attrice; entro 10 giorni dall’Udienza per la parte intimata.
Nel periodo che intercorre tra i due limiti fissati dal Giudice ( cioè da -20 giorni
a -10 giorni) la memoria della parte attrice deve essere visibile ed
accessibile dalla parte intimata o è necessario che la parte intimata depositi la propria memoria integrativa prima di poter accedere alla memoria della
controparte ?
17.1.2017 Renato Ottavio Mascolo
mareottavio@pec.it
@Renato: le parti hanno diritto di prendere visioine del fascicolo, a prescindere dall’eventuale deposito di memorie
Per me è ovviamente un vantaggio, ma parlo per logica.
Considerato che l’avvocato che mi contrasta (io sono la parte, non l’avvocato) è SUPER scorretto e secondo me non è giusto che non vi siano sanzioni penali per l’avvocato che afferma il falso.
Quello però che volevo chiedere, è se io deposito alle ore 18 dell’ultimo giorno utile, la controparte può leggere la memoria 183, oppure deve essere messa online dal cancelliere???
In questo secondo caso, saprei come NON far leggere la mia prima memoria 183 dalla controparte, ovvero depositando l’ultimo giorno utile, CONTROLLATO E RICONTROLLATO su più di un’applicazione online, verso le ore 18.
Grazie
Avvocato da oltre 50 (cinquanta) anni. A prescindere dai …sofismi di convenienza o meno della prassi in uso : ai miei tempi di giovane p. procuratore che aveva studiato sugli scritti del maestro di tutti M.T., Zanzucchi, il Cancelliere tratteneva a sè gli scritti de quibus fino al deposito di controparte che solo dopo le scadenza, ovvero l’avvenuto proprio deposito, le poteva richiedere e scrutinare. La evidente …anomalia, sarebbe perfettamente -a volerlo la legge (prassi ?)- risolta con un semplice intervento del meccanismo del PCT. A dire dell’attualità, un dato per tutti : i numeri delle impugnative sui termini e modi delle notifiche/depositi degli atti al tempo del …cartaceo e quelli dell’era …moderna digitale.