Quello che sta accadendo dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. 23726/2007) sul frazionamento del credito è letteralmente pazzesco.
Un povero cristo, forte della sentenza delle Sezioni Unite del 2000 (sent. n. 108) riserva ad un separato giudizio la proposizione di alcune poste creditorie o risarcitorie.
Intervengono ora nuovamente le Sezioni Unite per dire che questa prassi è illegittima.
Mi chiedo: è invece legittimo cambiare le regole del gioco mentre uno è già in corsa?
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- La Cassazione e la rinnovazione dell’atto di precetto
- Frazionamento del credito: la sanzione non può essere l’improponibilità delle domande
- Divieto di frazionare il credito: si applica anche in ipotesi di illeciti extracontrattuali
- Qual è la sorte della domanda, in caso di frazionamento del credito?
- Frazionamento del credito: il Tribunale di Napoli respinge un ricorso per decreto ingiuntivo.





Scrivo per segnalare un caso limite che mi è capitato con il Tribunale di Milano proprio in materia di eccezione di tardività di un’opposizione ex art. 615 c.p.c.
Ex parte creditoris mi sono costituito in un giudizio di opposizione a D.I. che, secondo le risultanze della Consolle Avvocato, risulta essere stata iscritta tardivamente: ciò in quanto la “data evento” dell’iscrizione e la “data registrazione evento” riportano un data successiva al termine utile di 10 giorni dalla notifica per la tempestiva iscrizione a ruolo dell’opposizione (il termine utile scadeva il 3/4/2023, mentre sulla consolle vi risulta, per enrambe gli accennati eventi/adempimenti di Cancelleria, quella del 5/4/2023); sulla scoart di tale risultanza dela fascicolo telematico ho, quindi, sollevato pregiudiziale eccezione di improcedibilità dell’opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio dell’attore opponente.
All’udienza tenutasi pochi giorni fa per trattare la preliminare istanza avversaria di sospensione degli effetti esecutivi del D.I. ex art. 649 c.p.c., il giudice assegnatario del fascicolo mi ha segnalato che, diversamente da quanto registrato dalla Cancelleria, la busta telematica dell’oppoiszione risulta essere stata trasmessa tempestivamente dall’opponente, in data 3/4/2023 e che l’errata indicazione risultante dalla Consolle era l’effetto di un “endemico” (e a quanto pare, irrisolvibile) ritardo del ruolo generale nella registrazione delle iscrizioni a ruolo di tutti i proedimenti civili, per cui la mia eccezione risultava inaccoglibile.
Poiché per chi si costituisce in giudizio non è possibile verificare la tempestività della iscrizione a ruolo, in quanto la Cancelleria non inserisce nel fascicolo telmatico la copia delle ricevute di trasmissione di consegna della busta, è mai possibile accettare la conclusione che le attestazioni del fascicolo telematico, di provenineza dall’ufficio di Cancelleria, siano da considerarre necessariamente inaffidabili e possano essere così facilmente risolte a danno del creditore opposto? E’ mai possibile, giusto ed equo che la parte che formua determinate eccezioni processuali importanti e decisive – come quella qui in commento – confidando nella veridicità ed esattezza di tali attestazioni, possa essere così facilmente paralizzata nella sua iniziativa e la sua eccezione respinta sulla base di documentazione che essa non è stata in grado di verificare preliminarmente? E’ mai possibile che, dunque, il convenuto opposto si veda costretto a formulare eccezioni di improcedibilità “al buio” che assomigliano molto ad un gioco d’azzardo, piuttosto che alla corretta esplicazione di poteri e diritti processuali? Capisco che, secondo la normativa vigente in materia di PCT, per colui che formula l’opposizione, la tempestività della stessa sia attestata dalla data e l’ora in cui viene generato il messaggio PEC di “avvenuta consegna” all’Ufficio Giudiziario della busta, ma, per le ragioni testè evidenziate, mi pare assurdo che l’altra parte sia messa in oggettive condizioni di difficoltà e che le attestazioni rilasciate da un Pubblico Ufficio non possano essere correttamente invocate per la tutela delle proprie ragioni. Ennessima prova che il nostro non è più la “patria del diritto”, bensì quella del “rovescio”?
Avv. Ferruccio Orlandi