Mediazione obbligatoria: quando una causa è pendente?

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Il 21 marzo 2011 è entrato (parzialmente) in vigore il d.lg.s 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L’art. 5, primo comma, stabilisce che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.

Il regime transitorio trova disciplina nel primo comma dell’art. 24, intitolato, appunto, “Disposizioni transitorie e finali” il quale prevede che:

“Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati”.

Che cosa si intende per “processi successivamente iniziati”?

In astratto un processo civile introdotto con citazione potrebbe dirsi iniziato quando:

a) l’attore consegna l’atto all’Ufficiale Giudiziario (o alla posta in caso di notifica in proprio); oppure,

b) l’atto viene notificato ad almeno un convenuto; oppure

c) l’atto viene notificato a tutti i convenuti (in caso di litisconsorzio), oppure

d) l’attore iscrive la causa a ruolo.

A questa domanda dà risposta il Tribunale di Vasto, Giudice dottor Fabrizio Pasquale (che ringraziamo per la segnalazione), con una ordinanza a mio modesto avviso assolutamente condivisibile.

Secondo il Tribunale di Vasto nei procedimenti promossi con citazione la causa è pendente quando la notifica si è perfezionata nei confronti di almeno un convenuto. Non basta dunque la mera consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, né è necessario attendere il perfezionamento della notifica nei confronti di tutti i convenuti.

Il Tribunale richiama gli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui:

“Ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710) e nel caso di più notificazioni della citazione eseguite, in tempi diversi, nei confronti di più litisconsorti necessari, è la prima di esse a determinare la data della formale instaurazione della lite, segnando, nel contempo, il momento decisivo per la determinazione della pendenza del giudizio (cfr., Cass., 09/09/1998, n. 8913).

 

TRIBUNALE DI VASTO

ORDINANZA RISERVATA

IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
RILEVATO che il giudizio introdotto dall’attore concerne una controversia in materia di divisione ereditaria, per la quale l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
RILEVATO, altresì, che la difesa dei convenuti Ciccarone Stefano, Donatella, Renata, Paolo e Silvia ha tempestivamente sollevato una preliminare eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di mediazione;
CHE parte attrice ha contestato la fondatezza della avversaria eccezione di improcedibilità, assumendo di aver notificato la citazione – con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – in epoca anteriore al 21.03.2011, data di entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. n. 28/10, che rendono obbligatorio il ricorso alla mediazione per le controversie relative alle divisioni;
PREMESSO che, per principio generale, i processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione;
CHE, ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicchè – per la pendenza della lite – deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato;
CHE tale conclusione trova conforto negli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710)
CHE, peraltro, nel caso di più notificazioni della citazione eseguite, in tempi diversi, nei confronti di più litisconsorti necessari, è la prima di esse a determinare la data della formale instaurazione della lite, segnando, nel contempo, il momento decisivo per la determinazione della pendenza del giudizio (cfr., Cass., 09/09/1998, n. 8913);
ATTESO che, nel caso di specie, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui il giudizio deve considerarsi pendente al momento in cui si è perfezionata la prima notificazione;
RILEVATO che la notifica dell’atto introduttivo nei confronti di alcuni convenuti si è perfezionata, mediante consegna a mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), sin dal 18.03.2011, sicchè è a tale data che bisogna far riferimento per individuare il momento di instaurazione del giudizio;
RITENUTO, quindi, che – pur non essendo fondato l’assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario – l’eccezione di improcedibilità della domanda non può trovare accoglimento, perché il processo deve considerarsi instaurato in data 18.03.2011, vale a dire in epoca anteriore alla entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/10 che impongono il ricorso alla mediazione;

Per Questi Motivi

RIGETTA l’eccezione di improcedibilità della domanda;
RINVIA la causa all’udienza del 06/02/2012, ore 13.00, per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 9 ottobre 2011.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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