02.09.10
Diritto processuale civile
@ 12:16:03 da Mirco Minardi |
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Nel momento in cui la procura conferita per il secondo grado debba dichiararsi tamquam non esset, siccome autenticata oltre il limite territoriale del suo rilascio, quella a suo tempo rilasciata per il primo grado può essere ripresa in considerazione in quanto valida ex se.
L’argomentazione è così in sintonia, del resto, con l’affermazione di principio fatta da questa Corte, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell’atto di appello l’indicazione in questo, da parte del difensore, di una procura invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la successiva fase d’appello) rilasciatagli in primo grado, poichè il richiamo della sola procura invalida non indica di per sè la volontà implicita di non avvalersi dell’altra (v. Cass. n. 4384/2000, richiamata dalla stessa sentenza qui impugnata).
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Diritto processuale civile
@ 9:14:48 da Mirco Minardi |
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È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore in forza di procura (autenticata dallo stesso difensore) rilasciatagli in calce alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso. Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso e il controricorso. Se la procura speciale, quindi, non è rilasciata su uno dei detti atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista del comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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01.09.10
Diritto processuale civile
@ 6:00:52 da Mirco Minardi |
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L’art. 83 c.p.c. consente al difensore il potere di certificare “l’autografia della sottoscrizione” della parte, quando la procura speciale sia rilasciata in calce o a margine dell’atto.
Per l’esercizio di tale potere di certificazione è necessaria, quindi, la sottoscrizione dell’atto da parte del soggetto conferente la procura, anche se analfabeta (vedi Cass. 1989 n. 4831).
Se tale sottoscrizione manca il difensore è privo dello speciale potere di certificazione conferitogli dall’art. 83 c.p.c. non potendosi estendere al riguardo il regime di cui all’ art. 48 della legge notarile (L. n. 89 del 1913).
Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it
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31.08.10
Aggiornamenti
@ 15:25:01 da Mirco Minardi |
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La Corte ribadisce l’insegnamento (Cass. 636/2007;4619/2002) secondo cui, qualora l’originale del ricorso per cassazione o del controricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purchè la copia stessa contenga elementi – come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente – idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale.
Nel caso in esame il Collegio in base all’esame diretto degli atti, cui era abilitato, essendo stato denunciato un “error in procedendo”, ha accertato che la procura era stata rilasciata, presumibilmente dalla persona indicata come Commissario Prefettizio (anche se la firma è illeggibile) e autenticata dal difensore nell’originale del ricorso, ma nessuna attestazione vi era da parte dell’Ufficiale Giudiziario circa la identità della persona che ha richiesto la notifica.
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Aggiornamenti
@ 9:02:51 da Mirco Minardi |
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La Cassazione ribadisce il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al i giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati, con la conseguenza che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass. nn. 3121 del 1999, 8708 e 18528 del 2009); né, afferma la Corte, può ritenersi applicabile nella fattispecie il nuovo testo dell’art. 83 cit., risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, poiché, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della Legge medesima, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della stessa.
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30.08.10
Appello
@ 9:31:56 da Mirco Minardi |
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La procura è l’atto formale che abilita il difensore-procuratore a comparire davanti al giudice in nome della parte e a compiere, sempre in suo nome, gli atti del processo.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. la procura speciale può essere apposta anche in calce alla citazione notificata. Tuttavia, se detto conferimento abilita senz’altro il difensore a svolgere le difese nel giudizio, controversa è invece la questione se i poteri suddetti possano estendersi anche a quello di proporre appello incidentale. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto si è formato un contrasto di giurisprudenza tuttora non risolto.
Secondo un orientamento meno draconiano e ad oggi maggioritario (v. ad es. Cass. n. 24758/2008; Cass., 1/3/2007, n. 4793; Cass., 29/3/1999, n. 2962; Cass., 23/4/1998, n. 4206) in ossequio ai principi di economia processuale e di tutela sostanziale della parte, il difensore dell’appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, attribuendo la legge direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa.
Tuttavia, in senso contrario (v. Cass., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25148) è stato affermato che qualora la procura sia stata rilasciata su un atto diverso da quelli indicati dall’art. 83, comma 2, c.p.c., l’ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all’atto sul quale è apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell’appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell’appello incidentale, che necessita di un mandato difensivo ad hoc.
Peraltro, oggi, il novellato art. 182 c.p.c. (così come modificato dall’art. 46, comma 2, legge n. 69/2009, applicabile, però, ai giudizi, di primo grado, introdotti dopo il 4 luglio 2009) stabilisce che il giudice, quando rileva un vizio che può determinare la nullità della procura, può concedere un termine per il rinnovo o il rilascio della procura. Tale norma, si ritiene, è applicabile anche al giudizio di secondo grado.
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28.07.10
Appalto, Diritto civile, Giurisprudenza
@ 6:00:23 da Mirco Minardi |
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Nel caso che vi sottopongo l’appaltatore ha agito per chiedere la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento di alcune opere.
Si tratta di una strategia difensiva che non condivido: per quale ragione risolvere il contratto? Non è forse meglio chiedere la condanna al pagamento della somma residua?
Il Tribunale, vista la domanda dell’attore-appaltatore, è pertanto costretto Continua a leggere l’articolo »
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27.07.10
Appalto, Diritto civile, Giurisprudenza
@ 6:00:13 da Mirco Minardi |
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Un appaltatore conviene in giudizio il committente e rassegna le seguenti conclusioni:
“(a) dichiarare risolto il contratto d’appalto con il committente, in quanto trascorso inutilmente il termine indicato nell’atto di diffida stragiudiziale ex art. 1454 c.c. e, comunque, dichiarare il recesso ai sensi dell’art. 1660 c.c., atteso che le variazioni apportate dalla parte attrice, in corso d’opera, sono superiori ad 1/6 dei prezzo convenuto; (b) condannare le parti convenute al pagamento del saldo del prezzo, per i lavori realizzati, di lire 73.187.200, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. In ogni caso, ai sensi del citato art. 1660 c.c., 2° comma, si chiede, per le variazioni apportate, la determinazione dì un’equa indennità; (c) condannare, inoltre, i sigg. E. al risarcimento dei danni, per aver impedito per diversi mesi l’utilizzo delle attrezzature ed in particolare dei ponteggi, danno quantificato dal consulente di parte in lire 13.700.000, oltre quello del lucro cessante ; (d) ordinare alla parte convenuta di consegnare all’istante le chiavi del cancello d’ingresso del cantiere di Mola Saracena al titolare della ditta onde permettere a quest’ultimo di ritirare le attrezzature e ponteggi (…)”.
Pertanto chiede contemporaneamente l’adempimento Continua a leggere l’articolo »
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26.07.10
Appalto, Diritto civile, Giurisprudenza
@ 6:00:22 da Mirco Minardi |
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Abbiamo fatto un focus su alcune problematiche relative alle domande giudiziali nelle cause in materia di appalto. Dopo aver esaminato alcune interessanti pronunce, facciamo un breve e schematico riassunto.
Anzitutto, l’avvocato del committente è tenuto ad accertare ed inquadrare il tipo di inadempimento dell’appaltatore:
a) l’appaltatore non ha iniziato l’opera;
b) l’appaltatore ha iniziato l’opera ma Continua a leggere l’articolo »
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14.07.10
Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Procedimento per decreto ingiuntivo
@ 6:00:38 da Mirco Minardi |
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Contratto di appalto stipulato a Bologna, in relazione ad immobile pure situato a Bologna. L’appaltatore ottiene dal Tribunale di Modena, ove ha sede, ingiunzione di pagamento per il pagamento del corrispettivo. Il debitore, con sede in Bologna, eccepisce il difetto di competenza che viene accolto dal Tribunale.
Osserva il Tribunale che:
- il principio sancito dal terzo comma dell’art. 1182 C.c., secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l’ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo, quale Continua a leggere l’articolo »
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