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Preliminarmente, deve darsi atto della presentazione, da parte dei ricorrenti, di una duplice istanza di rimessione in termini per il riconoscimento della validità del deposito telematico del ricorso in cassazione.
In entrambe le istanze i ricorrenti hanno allegato di avere presentato per la notifica il ricorso per cassazione il 22.12.2022; che a seguito della notifica avvenuta il 23.12.2022, hanno spedito il ricorso a mezzo posta per il deposito presso la Corte di cassazione, senza considerare che, a seguito della riforma c.d. Cartabia, a decorrere dall’1. 1.2023 il ricorso, unitamente ai documenti, poteva essere depositato solo in forma telematica. Con la prima istanza, hanno chiesto la rimessione in termini affinché fosse riconosciuto valido ed efficace il deposito effettuato in forma cartacea con spedizione postale del 5.1.2023 e successivo deposito telematico del 21.2.2023. Con la seconda istanza hanno formulato le stesse richieste, integrando le premesse della prima istanza in modo da evidenziare che il ricorso per cassazione era stato notificato ai controricorrenti nell’anno 2022 (il 23.12.2022), cioè in epoca anteriore all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia.
Il ricorso è improcedibile perché depositato dopo l’1.1.2023 con modalità non telematiche.
Deve richiamarsi l’art. 196-quater disp. att. c.p.c., recante la rubrica “obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”, che dispone: “1. Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. 2. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. 3. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 4. Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone (comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema”.
Inoltre, l’art. 35, ai commi 2 e 3 del D.Lgs. 149 del 2022, prevede: “2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023”.
Questa Corte ha statuito che “In base all’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall’1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche” (Cass. n. 10689 del 2023; v. Cass., S.U. n. 33959 del 2023 sulla inammissibilità del controricorso per mancato deposito in forma telematica).
Poste tali premesse, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza della avvenuta notifica del ricorso per cassazione prima dell’1.1.2023 atteso che l’obbligo normativo di deposito degli atti processuali con modalità esclusivamente telematiche si applica a partire dall’1.1.2023 e nel caso di specie, all’epoca di spedizione del plico postale (5.1.2023), detto obbligo era già in vigore.
Non ricorrono i presupposti per la invocata rimessione in termini.
Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che la rimessione in termini, di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. n. 17729 del 2018; n. 21794 del 2015). Occorre, più esattamente, accertare la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (così Cass. n. 30512 del 2018). Si è anche sottolineato che la rimessione in termini per causa non imputabile, non è invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass., S.U. n. 4135 del 2018).
Con specifico riferimento all’impiego di modalità telematiche nel processo civile, si è ammessa la possibilità di rimessione in termini, in tema di deposito telematico di un atto processuale, ove non sia configurabile la colpa del mittente (v. Cass. n. 16552 del 2024; n. 29357 del 2022) oppure siano necessari accertamenti e verifiche presso la cancelleria in presenza, ad esempio, di messaggi di “errore fatale” segnalati dal sistema PEC (v. in tal senso, Cass. n. 1348 del 2024; n. 238 del 2023).
Nella fattispecie oggetto di causa non è dimostrata e neanche allegata l’esistenza di una causa non imputabile alla parte atta a legittimare la rimessione in termini ed impedire la decadenza correlata al mancato deposito in forma telematica del ricorso per cassazione.
Il mancato deposito del ricorso per cassazione con modalità telematiche è causa di improcedibilità (v. Cass. S.U. n. 22074 del 2023) né quest’ultima può ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare la relativa eccezione, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (in tal senso v. Cass. n. 30918 del 2017; n. 870 del 2015; 22914 del 2013).
Per le ragioni esposte il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile.

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