La sentenza in questione riguarda un procedimento di decisione accelerata di un ricorso per cassazione (ex art. 380 bis c.p.c.).
Il punto centrale è che la proposta di definizione accelerata è stata depositata prima della scadenza del termine per la costituzione del controricorrente. Questo ha comportato una violazione del contraddittorio, poiché la proposta è stata formulata quando non tutte le parti erano presenti nel giudizio.
La Corte ha quindi stabilito che la proposta di definizione accelerata, in quanto atto endoprocessuale non definitivo e mera comunicazione alle parti, è inefficace e revocabile. Essendo stata resa in violazione del contraddittorio, essa è da considerarsi come “inutiliter data”, ovvero come se non fosse mai stata emessa.
Di conseguenza, il giudizio prosegue secondo la via ordinaria e la controversia verrà decisa dal Collegio ex art. 380 bis 1 c.p.c. Inoltre, in caso di rigetto del ricorso, non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., proprio perché la proposta di definizione accelerata è stata formulata in modo errato.
Principio di diritto enunciato dalla Corte:
“Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, ove la sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio sia depositata precocemente, anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente, la stessa va revocata ed è comunque priva di alcun effetto processuale in quanto resa in violazione del contraddittorio. In tale caso, la controversia va decisa dal Collegio ex art. 380 bis 1 c.p.c., senza che sussistano i presupposti processuali – nel caso di rigetto del ricorso – per l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.”.
In sostanza, la sentenza ribadisce l’importanza del rispetto del contraddittorio nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. e sancisce l’inefficacia della proposta formulata in sua violazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.
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