Proposta di definizione accelerata depositata prima del termine per il deposito del controricorso (Cass. 26705/2024 – riassunto da A.I.)

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La sentenza in questione riguarda un procedimento di decisione accelerata di un ricorso per cassazione (ex art. 380 bis c.p.c.).

Il punto centrale è che la proposta di definizione accelerata è stata depositata prima della scadenza del termine per la costituzione del controricorrente. Questo ha comportato una violazione del contraddittorio, poiché la proposta è stata formulata quando non tutte le parti erano presenti nel giudizio.

La Corte ha quindi stabilito che la proposta di definizione accelerata, in quanto atto endoprocessuale non definitivo e mera comunicazione alle parti, è inefficace e revocabile. Essendo stata resa in violazione del contraddittorio, essa è da considerarsi come “inutiliter data”, ovvero come se non fosse mai stata emessa.

Di conseguenza, il giudizio prosegue secondo la via ordinaria e la controversia verrà decisa dal Collegio ex art. 380 bis 1 c.p.c. Inoltre, in caso di rigetto del ricorso, non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., proprio perché la proposta di definizione accelerata è stata formulata in modo errato.

Principio di diritto enunciato dalla Corte:

“Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, ove la sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio sia depositata precocemente, anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente, la stessa va revocata ed è comunque priva di alcun effetto processuale in quanto resa in violazione del contraddittorio. In tale caso, la controversia va decisa dal Collegio ex art. 380 bis 1 c.p.c., senza che sussistano i presupposti processuali – nel caso di rigetto del ricorso – per l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.”.

In sostanza, la sentenza ribadisce l’importanza del rispetto del contraddittorio nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. e sancisce l’inefficacia della proposta formulata in sua violazione.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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