Doppia conforme: ecco un caso in cui non sussiste

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L’art. 348 ter, quarto comma, c.p.c. stabilisce che “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360”.

L’ultimo comma aggiunge che “La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”.

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Pertanto, in caso di “doppia conforme” il ricorso per cassazione potrà essere proposto invocando la violazione dei numeri da 1) a 4) dell’art. 360 c.p.c.

In Cass. 1012/2021 troviamo un esempio in cui la doppia conforme è stata esclusa dal Collegio (nonostante il diverso parere del relatore). Ecco la motivazione:

2 – Il ricorso, diversamente da quanto indicato in proposta, è fondato nei termini che seguono.

2.1 – Va, in primo luogo, riformata la proposta non ricorrendo nel caso di specie l’inammissibilità a termini del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 348-ter c.p.c., comma 5, In realtà non ricorre il caso della inammissibilità per “doppia conforme”, posto che in primo grado il giudice ha accertato l’omessa presentazione della dichiarazione (pag. 5 ricorso) e in appello l’inconferenza della documentazione (pag. 7 ricorso), così indicando le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

Come si vede il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione su alcuni documenti, mentre il giudice di appello li aveva ritenuti inconferenti. Tanto è bastato alla S.C. per escludere la preclusione di cui all’art. 360 n. 5) c.p.c.

Dunque, nel caso di specie è stato possibile denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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