Procura alle liti: il difensore non può certificare la volontà dell’analfabeta, nemmeno con la presenza di due testimoni (sent. 2303/2010)

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L’art. 83 c.p.c. consente al difensore il potere di certificare “l’autografia della sottoscrizione” della parte, quando la procura speciale sia rilasciata in calce o a margine dell’atto.

Per l’esercizio di tale potere di certificazione è necessaria, quindi, la sottoscrizione dell’atto da parte del soggetto conferente la procura, anche se analfabeta (vedi Cass. 1989 n. 4831).

Se tale sottoscrizione manca il difensore è privo dello speciale potere di certificazione conferitogli dall’art. 83 c.p.c. non potendosi estendere al riguardo il regime di cui all’ art. 48 della legge notarile (L. n. 89 del 1913).

Avv. Mirco Minardi

www.mircominardi.it


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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8 commenti:

  1. Gregorietta Florena

    Ho notificato un atto di precetto in rinnovazione facendo riferimento alla procura rilasciata in calce all’atto di precetto originario. Controparte mi ha fatto opposizione, rilevando la nullità del precetto per mancanza della procura, non essendo sufficiente, a suo dire, il riferimento alla precedente procura. (preciso che ho anche notificato l’atto di pigno5ramento, senza che l’Ufficiale Giudiziario mi eccepisse alcunché). Io ritengo valido il mio operato. Vorrei cortesemente conoscere la Vs opinione.

  2. Mirco Minardi

    Nessun problema alla luce della giurisprudenza che ho citato. Ti costituirai con una nuova procura, magari ratificando espressamente l’operato, e sei apposto.

  3. Mariella

    Salve, devo proporre un ricorso avverso verbale inps per una signora analfabeta…come mi conferisce l’incarico???Deve firmare con la croce la procura a marigine ed io la sottoscrivo oppure deve farla davanti al notaio e testimoni???

  4. CARLO

    Buongiorno. Approfitto dell’articolo per chiedere se il mandato conferito per il giudizio di cognizione, che si estende normalmente anche alla fase esecutiva, vale anche per il pignoramento immobiliare attesa la prescrizione di cui all’art.170 disp. att. trans. codice di procedura civile.
    A mio sommesso avviso, è necessario il rilascio di un nuovo mandato quantomeno nel precetto. Se così non fosse perchè la recentissima Cassazione (maggio ’12) si è pronunciata riconoscendo sussistente lo ius postulandi in capo al legale in forza del mandato rilasciato a margine del precetto. Avrebbe potuto semplicemente richiamare il principio generale dell’estensione del mandato alla fase esecutiva. Per inciso, il giudice mi ha rigettato tale eccezione.
    Grazie e cordiali saluti

  5. Michele

    Buonasera, chiedo lumi in merito: opposizione d.i., opponente mi appone la procura sul mio d.i. notificato, è valida??

  6. RAFFAELE CACCIA

    Egregio Avvocato, avrei bisogno di un Suo illuminato parere: mi sono costituito in giudizio per conto di una società e ho chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa dei terzi. Preciso nella procura alle liti sottoscritta dalla cliente sono espressamente autorizzato a chiamare in causa i terzi.
    Alle luce della sent. Cass., sez. Un., 14.03.2016 n. 4909, per provvedere a ciò, secondo Lei, devo farmi espressamente autorizzare con una procura o, come io ritengo, è sufficiente la prima?
    Grazie infinite per la Sua disponibilità. avv. Raffaele Caccia



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