È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore in forza di procura (autenticata dallo stesso difensore) rilasciatagli in calce alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso. Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso e il controricorso. Se la procura speciale, quindi, non è rilasciata su uno dei detti atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista del comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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Ho notificato un atto di precetto in rinnovazione facendo riferimento alla procura rilasciata in calce all’atto di precetto originario. Controparte mi ha fatto opposizione, rilevando la nullità del precetto per mancanza della procura, non essendo sufficiente, a suo dire, il riferimento alla precedente procura. (preciso che ho anche notificato l’atto di pigno5ramento, senza che l’Ufficiale Giudiziario mi eccepisse alcunché). Io ritengo valido il mio operato. Vorrei cortesemente conoscere la Vs opinione.
Nessun problema alla luce della giurisprudenza che ho citato. Ti costituirai con una nuova procura, magari ratificando espressamente l’operato, e sei apposto.
Salve, devo proporre un ricorso avverso verbale inps per una signora analfabeta…come mi conferisce l’incarico???Deve firmare con la croce la procura a marigine ed io la sottoscrivo oppure deve farla davanti al notaio e testimoni???
@Mariella: occorre l’autentica di un Notaio
Buongiorno. Approfitto dell’articolo per chiedere se il mandato conferito per il giudizio di cognizione, che si estende normalmente anche alla fase esecutiva, vale anche per il pignoramento immobiliare attesa la prescrizione di cui all’art.170 disp. att. trans. codice di procedura civile.
A mio sommesso avviso, è necessario il rilascio di un nuovo mandato quantomeno nel precetto. Se così non fosse perchè la recentissima Cassazione (maggio ’12) si è pronunciata riconoscendo sussistente lo ius postulandi in capo al legale in forza del mandato rilasciato a margine del precetto. Avrebbe potuto semplicemente richiamare il principio generale dell’estensione del mandato alla fase esecutiva. Per inciso, il giudice mi ha rigettato tale eccezione.
Grazie e cordiali saluti
Buonasera, chiedo lumi in merito: opposizione d.i., opponente mi appone la procura sul mio d.i. notificato, è valida??
Egregio Avvocato, avrei bisogno di un Suo illuminato parere: mi sono costituito in giudizio per conto di una società e ho chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa dei terzi. Preciso nella procura alle liti sottoscritta dalla cliente sono espressamente autorizzato a chiamare in causa i terzi.
Alle luce della sent. Cass., sez. Un., 14.03.2016 n. 4909, per provvedere a ciò, secondo Lei, devo farmi espressamente autorizzare con una procura o, come io ritengo, è sufficiente la prima?
Grazie infinite per la Sua disponibilità. avv. Raffaele Caccia
@Raffaele Ciccia: a mio parere la procura già rilasciata è più che sufficiente