La Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi in materia di procura alle liti e chiamata in garanzia impropria:
a) la chiamata in causa, di un terzo, contro il quale sia proposta una domanda di garanzia impropria, è nulla se effettuata da difensore sfornito di apposita procura;
b) non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, quando dall’atto contenente la procura originaria risulti la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia (Cass. 21 maggio 1998, n. 5083);
c) la procura deve considerarsi implicitamente conferita, ove la volontà di chiamare il terzo sia chiaramente manifestata nella comparsa, di risposta, e la procura alle liti sia apposta in margine od in calce alla stessa (Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233).
L’affermazione sub b) è stata condivisa anche da Cass., nn. 2505 e 12241 del 2007.
Nella specie la procura era stata rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di citazione senza che dalla stessa risultasse l’espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia.

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Ho notificato un atto di precetto in rinnovazione facendo riferimento alla procura rilasciata in calce all’atto di precetto originario. Controparte mi ha fatto opposizione, rilevando la nullità del precetto per mancanza della procura, non essendo sufficiente, a suo dire, il riferimento alla precedente procura. (preciso che ho anche notificato l’atto di pigno5ramento, senza che l’Ufficiale Giudiziario mi eccepisse alcunché). Io ritengo valido il mio operato. Vorrei cortesemente conoscere la Vs opinione.
Nessun problema alla luce della giurisprudenza che ho citato. Ti costituirai con una nuova procura, magari ratificando espressamente l’operato, e sei apposto.
Salve, devo proporre un ricorso avverso verbale inps per una signora analfabeta…come mi conferisce l’incarico???Deve firmare con la croce la procura a marigine ed io la sottoscrivo oppure deve farla davanti al notaio e testimoni???
@Mariella: occorre l’autentica di un Notaio
Buongiorno. Approfitto dell’articolo per chiedere se il mandato conferito per il giudizio di cognizione, che si estende normalmente anche alla fase esecutiva, vale anche per il pignoramento immobiliare attesa la prescrizione di cui all’art.170 disp. att. trans. codice di procedura civile.
A mio sommesso avviso, è necessario il rilascio di un nuovo mandato quantomeno nel precetto. Se così non fosse perchè la recentissima Cassazione (maggio ’12) si è pronunciata riconoscendo sussistente lo ius postulandi in capo al legale in forza del mandato rilasciato a margine del precetto. Avrebbe potuto semplicemente richiamare il principio generale dell’estensione del mandato alla fase esecutiva. Per inciso, il giudice mi ha rigettato tale eccezione.
Grazie e cordiali saluti
Buonasera, chiedo lumi in merito: opposizione d.i., opponente mi appone la procura sul mio d.i. notificato, è valida??
Egregio Avvocato, avrei bisogno di un Suo illuminato parere: mi sono costituito in giudizio per conto di una società e ho chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa dei terzi. Preciso nella procura alle liti sottoscritta dalla cliente sono espressamente autorizzato a chiamare in causa i terzi.
Alle luce della sent. Cass., sez. Un., 14.03.2016 n. 4909, per provvedere a ciò, secondo Lei, devo farmi espressamente autorizzare con una procura o, come io ritengo, è sufficiente la prima?
Grazie infinite per la Sua disponibilità. avv. Raffaele Caccia
@Raffaele Ciccia: a mio parere la procura già rilasciata è più che sufficiente