Consulenza tecnica d’ufficio: le nullità sono sempre relative.

Avatar photo

Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

L’attento studioso del processo civile non può non osservare un dato: all’avvocato non si perdona quasi nulla, al giudice ed ai suoi ausiliari quasi tutto.

Per gli avvocati, ad esempio, i termini sono quasi sempre perentori; per il giudice quasi sempre ordinatori. Questo regime di favore si è accentuato da quando il processo civile, a seguito della riforma avvenuta con legge n. 353/1990, è stato strutturato su un rigido sistema di preclusioni (v. per un approfondimento il mio Manuale di sopravvivenza per l’avvocato).

Lo stesso regime di favore si applica anche agli ausiliari del giudice e in particolare ai CTU.

Non costituisce motivo di nullità della CTU:

– il mancato giuramento da parte del consulente;
– il mancato deposito nei termini;
– l’aver consultato terzi senza essere autorizzato;
– l’essersi fatto aiutare da collaboratori senza essere autorizzato;
– l’omesso avviso della prosecuzione delle operazioni peritali;
– l’essersi fatto sostituire da un collaboratore durante un sopralluogo.

La CTU è invece nulla (per motivi di forma e di sostanza) nei seguenti casi:

– mancata sottoscrizione della relazione;
– mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali che ha comportato la mancata partecipazione di una parte;
– valutazione di documenti non ritualmente prodotti (ma sul punto la giurisprudenza è divisa)
– espletamento di indagini esorbitanti;
– accertamento di fatti che dovevano essere provati dalla parte;ù
– accertamento di fatti mai allegati dalla parte.

Il regime delle nullità è però di tipo “relativo”, come affermato ripetutamente dalla S.C.:

“In materia di procedimento civile, tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica – ivi ricompresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate”.

Cassazione civile, sez. II, 15/04/2002, n. 5422.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:


14 commenti:

  1. Daniele

    su una causa d’urgenza (frana attiva che ha investito un capannone a valle ), il CTU ha limiti di tempo per dare risposta ai quesiti del giudice, o può rimandare indefinitamente? Se il danno nel frattempo si aggrava il CTU è responsabile (è passato un anno e il fabbricato ora è totalmente inagibile)? l’avvocato può richiedere un intervento del giudice?

  2. Mirco Minardi

    @daniele59: domanda interessante. Il CTU deve rispondere entro il termine fissato dal Presidente, salvo proroghe. Il ritardo in assenza di proroga costituisce comportamento illegittimo che può essere fonte di responsabilità e causa di danno. L’avvocato può certamente richiedere l’intervento del giudice.

  3. Aldo

    Buonasera,
    Le chiedo se le note critiche alla relazione del CTU possono essere redatte e consegnate a “doppia” firma del CTP e dell’avvocato della parte. Ovvero se nelle medesime note ci possa essere una premessa dell’avvocato, con eccezioni preliminari, ed a seguire le controdeduzioni tecniche del CTP. Il deposito delle note potrebbe essere contestato per una irregolarità? Ringraziando per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.

  4. Alberto

    In fase di osservazioni alla bozza di relazione uno dei due CTP allega documenti che smentiscono le conclusioni del ctu. Tali documenti ovviamente non erano stati prodotti tempestivamente agli atti e depositandolì ora il principio del contraddittorio viene meno. Allo stesso momento Questi materiali cambierebbero le sorti della mia perizia. come procedere in tal caso? Confermo le mie conclusioni ma comunico cmq queste nuove circostanze nelle controdeduzioni?

  5. Giorgio

    Con atto di citazione parte attrice chiede risarcimento danni da fatto illecito ed a prova dell’entità del danno produce relazione del proprio CTP senza chiedere CTU . Rischia che la domanda venga respinta ?

  6. Francesco

    Ho scelto come parte in causa di nominare me stesso come CTP, il Giudice nonostante due richiami non ha percepito la mia nomina. Come parte ho seguito tutte le operazioni peritali, adesso necessito di stilare una relazione tecnica per sottolineare errori CTU. Come posso fare?

  7. Pasquetti Gian Franco

    Chiedo, se per legge un normale CTU del tribunale può fare il lavoro di un amministratore di condominio con partita IVA e C.Fiscale?
    Grazie

  8. Cora

    Le osservazioni critiche del ctp equivalgono a dichiarazioni della parte? Per esempio, potrebbero considerarsi da controparte come un’ammissione di una data circostanza tecnica non menzionata in atti processuali dal relativo difensore?

  9. Emanuele

    Buongiorno,
    nel caso di costituzione tardiva in un ricorso ex art 702 bis, si può chiedere comunque la rinnovazione della ctu?
    Grazie.

  10. Emanuela

    Buongiorno, in merito a una consulenza tecnica d’ufficio (famiglia), una delle parti non ha nominato il proprio CTP. Il deposito della bozza l’avvocato affida a un consulente esterno le osservazioni e le note critiche a tale bozza.
    Può farlo?
    Il CTU deve rispondere nonostante non sia il CTP nominato?



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*