Appello civile: è necessario impugnare le argomentazioni “ad abundantiam” contenute nella sentenza?

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Come ci si deve regolare ogni qual volta il giudice, pur fermandosi ad una statuizione di rito, sia entrato nel merito ed abbia dichiarato la domanda infondata anche sotto tale aspetto? La parte deve limitarsi ad investire dell’impugnazione la statuizione di rito, oppure deve anche impugnare le ulteriori argomentazioni svolte?

Esempio. Si pensi alla sentenza del giudice che dichiari la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ma aggiunga anche che l’opposizione è infondata nel merito.

La questione sembrava pacifica in quanto nel 1990 le S.U. (sent. n. 2078) avevano stabilito che le argomentazioni ad abundantiam (come pure quelle in via ipotetica e gli obiter dicta) sono irrilevanti, ultronee e dunque la parte non ha l’onere impugnare anche quelle.

Ma da tale orientamento si è motivatamente discostata la pronuncia della Sezione 3^ n. 10134/04, per la quale, invece, non sarebbe meritevole di consenso la premessa, su cui quell’indirizzo si fonda, che nessuna statuizione di merito possa essere adottata dal giudice in ordine alla domanda o al gravame che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile.

Il contrasto è stato composto nuovamente dalle S.U. nel 2007, le quali hanno riaffermato il principio secondo cui la parte non ha interesse – perché nessun pregiudizio possono arrecare – ad impugnare le ulteriori statuizioni formulate nonostante una preliminare pronuncia di inammissibilità o comunque di sbarramento in rito (sent. n. 3840/2007).

Ovvio che è diversa la situazione in cui il giudice abbia invece rigettato la domanda per concorrenti ed autonome valutazioni. In questo caso le censure devono dirigersi contro tutte le argomentazioni. Si pensi al giudice che abbia rigettato la domanda ex art. 2043 c.c. per difetto di nesso di causalità, difetto di prova della colpa, e difetto di prova del danno. Qualora la parte si concentrasse solo su uno dei motivi, l’appello sarebbe dichiarato inammissibile perché l’eventuale accoglimento del motivo di censura non sarebbe in grado di determinare la riforma della sentenza.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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