Garanzia impropria: errori da evitare in fase di impugnazione

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Non sono infrequenti le pronunce di inammissibilità riservate alle impugnazioni incidentali; questo accade perchè si ritiene (a torto) che l’impugnazione incidentale tardiva possa essere proposta da e contro qualsiasi parte processuale e relativamente a qualsiasi capo della sentenza. E invece non è così.

Sebbene in giurisprudenza non manchino pronunce contrastanti, di regola l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta (cfr. art. 334 c.p.c.):

  • dal destinatario dell’impugnazione;
  • dalla parte della causa inscindibile o dipendente.

Il caso deciso dalla S.C. nella sentenza allegata è questo. L’attore cita per danni il convenuto, il quale chiama in garanzia (impropria) l’assicuratore. In primo grado l’attore vince parzialmente, mentre il convenuto soccombe anche nei confronti del terzo (viene cioè rigettata la domanda di garanzia).

Su appello del convenuto, in secondo grado viene confermata la condanna del medesimo nei confronti dell’attore, ma accolto il suo appello incidentale contro l’assicuratore garante, che viene condannato a manlevarlo integralmente.

Ricorre in cassazione il convenuto avverso il capo della sentenza che lo ha condannato nei confronti dell’attore. Il terzo assicuratore propone tardivamente (dopo cioè il passaggio in giudicato della sentenza):

  • ricorso incidentale adesivo avverso il capo della sentenza che ha condannato il convenuto verso l’attore;
  • ricorso incidentale avverso il capo della sentenza che ha condannato lo stesso terzo a manlevare il convenuto.

La S.C. dichiara entrambe le impugnazioni inammissibili, per i seguenti motivi:

  • l’impugnazione adesiva deve essere proposta nel termine ordinario, in quanto l’interesse ad impugnare sorge non per effetto dell’impugnazione principale, bensì per effetto della sentenza;
  • nelle cause scindibili l’impugnazione tardiva non può essere proposta avverso un capo della sentenza non investito dall’impugnazione dell’appellante principale.

Cassazione civile, sez. I 13/01/2011 n. 710

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato l’8 ottobre 1997, il Banco di Napoli convenne in giudizio il dott. F.S. già curatore del fallimento di D.A. chiedendo accertarsi l’esclusiva responsabilità dello stesso nella sottrazione delle somme depositate sul libretto di deposito a risparmio ordinario nominativo intestato al fallimento presso lo stesso Banco di Napoli, con la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di L. 222.625.568.
Premesso di aver stipulato, in data 13 maggio 1997, un atto di transazione con cui, al fine di evitare la controversia insorta con il fallimento, aveva versato allo stesso la predetta somma, rendendosi cessionario di tutti i diritti e le ragioni di credito vantati dalla massa dei creditori nei confronti del curatore, sostenne che quest’ultimo, in qualità di unico soggetto legittimato ad eseguire operazioni di versamento e di prelievo era venuto meno agli obblighi di vigilanza e di controllo sulla regolare gestione delle attività acquisite alla procedura ed all’osservanza delle disposizioni del contratto di deposito, in quanto non aveva curato scrupolosamente la custodia del libretto, ma lo aveva consegnato ad un soggetto non autorizzato dal giudice delegato, consentendo a persone non legittimate di eseguire operazioni di prelievo.
1.1. – Si costituì il convenuto, contestando la fondatezza della domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Milano Assicurazioni S.p.a. con la quale aveva stipulato una polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale.
1.2. – A seguito della chiamata in causa, si costituì la Milano Assicurazioni, chiedendo il rigetto sia della domanda principale che di quella di garanzia.
2. – Con sentenza del 10 settembre 2003, il Tribunale di Napoli accolse parzialmente la domanda, dichiarando la concorrente responsabilità del F. e del Banco di Napoli nella produzione dell’evento dannoso, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 54.488.25 pari alla metà dell’importo richiesto, e rigettando la domanda di garanzia proposta nei con fronti della Milano Assicurazioni.
3. – Sull’impugnazione del F. e della Sanpaolo IMI S.p.a. che aveva incorporato il Banco di Napoli con atto di fusione per notaio Morone del 18 dicembre 2002. la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 13 maggio 2005. ha confermato la sentenza impugnata, nella parie relativa alla condanna del curatore, accogliendo invece l’appello proposto da quest’ultimo nei confronti della Milano Assicurazioni, e condannando la stessa a rimborsare al F. tutte le somme corrisposte al Banco di Napoli, al netto dello scoperto contrattualmente previsto.
4. – Avverso la predetta sentenza il F. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resistono con controricorso la Sanpaolo IMI e la Milano Assicurazioni, quest’ultima proponendo ricorso incidentale adesivo ed autonomo, al quale il ricorrente resiste con controricorso. La Sanpaolo IMI ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

OMISSIS

4. – E’ invece inammissibile il ricorso incidentale adesivo, con cui la Milano Assicurazioni si associa alle censure proposte dal ricorrente, facendole proprie e chiedendo a sua volta, per gli stessi motivi, la cassazione della sentenza impugnata.
4.1. Il controricorso della Milano Assicurazioni risulta in atti notificato in data 18 novembre 2005, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dal 24 giugno 2005, data della notificazione della sentenza impugnata al procuratore costituito della controricorrente.
Nè possono trovare applicazione nella specie i termini previsti dall’art. 334 cod. proc. civ. per l’impugnazione incidentale tardiva, avuto riguardo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il ricorso incidentale volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con i ricorso principale, in quanto proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza dell’emanazione della sentenza, non si sottrae all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 5^, 25 gennaio 2008, n. 1610; Cass. Sez. 1^ 21 marzo 2007, 6807).
5. – E’ parimenti inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso incidentale autonomo, con cui la Milano Assicurazioni deduce l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e/o la falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 28 e del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, artt. 1 e ss.. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di garanzia proposta dal F. nei suoi confronti, sul presupposto che, in mancanza di un’espressa clausola di esclusione contenuta nella polizza di assicurazione, i danni derivanti dall’esercizio della funzione di curatore fallimentare dovevano considerarsi inclusi nel rischio assicurato, in quanto inerenti ad un’attività da ricomprendersi tra quelle che normalmente possono essere esercitine dai commercialisti nell’ambito della loro professione.
5.1. – Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria, che si verifica allorchè colui che sia stato convenuto in giudizio dall’attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare, l’azione principale e quella di garanzia sono infatti fondate su due titoli diversi, sicchè le due cause sono distinte e scindibili. Pertanto, ove il convenuto soccombente abbia impugnato in via principale la sentenza di condanna esclusivamente nei confronti dell’attore, notificando l’impugnazione al terzo chiamato in primo grado in garanzia impropria, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. è inammissibile l’impugnazione incidentale tardivamente proposta da quest’ultimo nei confronti dell’impugnante principale, non trovando applicazione l’art. 334 c.p.c., comma 1, giacchè la domanda principale e quella di garanzia danno luogo a cause scindibili (cfr. Cass,. Sez. 2^ 22 gennaio 2010, n. 1197).
6. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la San paolo IMI e le altre parti; nei rapporti tra il F. e la Milano Assicurazioni, l’oggettiva incertezza determinata dal diverso esito dei due precedenti gradi di giudizio fa apparire giustificata l’integrale compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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