Alcuni limiti per il CTU

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Avv. Mirco Minardi
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Il CTU è un ausiliario del giudice (l’occhiale del Giudice, per usare l’icastica espressione di Piero Calamandrei) che ha il compito (a) o di valutare i fatti allegati dalla parte (c.d. ctu deducente) oppure, (b) in alcuni casi, di accertare i fatti stessi, quando le parti non potrebbero con i normali mezzi di prova dimostrare la verità dei fatti allegati (c.d. ctu percipiente), ciò perché quei fatti presentano elementi tecnici che sfuggono alla normale conoscenza del giudice.

Il CTU, dunque, essendo un tecnico con “speciale competenza” (art. 15 disp. att. c.p.c.) è chiamato ad affiancare il giudice per la risoluzione di questioni “tecniche” rilevanti per il giudizio. Da ciò consegue che:

a) al CTU non spetta nel modo più assoluto formulare valutazioni di tipo giuridico (individuazione di norme e loro interpretazione, accertamento dei casi di esclusione, formulazioni di ragionamenti presuntivi di tipo giuridico, ecc.); come pure il CTU non può stabilire chi ha torto e chi ha ragione, chi è colpevole e chi non lo è; la colpa, l’inadempimento, la responsabilità sono concetti giuridici che il giudice, e solo il giudice, ha il potere di formulare, sulla base dei fatti allegati dalla parte ed accertati e/o valutati dal CTU;

b) al CTU è vietato accertare fatti principali (e non meramente accessori) che non sono mai stati allegati e provati dalle parti, visto che il CTU non ha più poteri del giudice che lo ha nominato; l’attività di allegazione dei fatti principali è una attività assolutamente ed esclusivamente riservata alla parte, secondo il noto brocardo “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”;

c) il CTU può estendere la propria indagine sui comportamenti che le parti avrebbero dovuto tenere solo se quei comportamenti siano di tipo tecnico, non altrimenti accertabili se non attraverso una consulenza;

d) di regola il CTU non potrebbe chiedere chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi se non espressamente autorizzato; qualora autorizzato ad assumere informazioni da terzi, deve sempre indicare la fonte di coloro che ha ritenuto di sentire;

e) il CTU non può tenere in alcun modo in considerazione, nemmeno ad colorandum, documenti irritualmente prodotti dalle parti, quando si tratti non di documenti meramente accessori, ma in grado di dimostrare la fondatezza o meno della domanda o della eccezione (visto che il CTU non ha maggiori poteri di un giudice, il quale è sottoposto allo stesso divieto);

f) il CTU non può esprimere valutazioni in merito a fatti, situazioni, comportamenti dei quali non ha avuto visione diretta, ma che dà per certamente esistenti, solo perché le parti interessate vi hanno fatto riferimento, ma ancora non provato.

Questi, tanto per elencare i principali. Peccato che nella prassi detti limiti vengano superati assai spesso, talvolta per colpa del giudice il quale:

a) non formula i quesiti, richiamando, senza opportuno approfondimento, quelli già formulati dalle parti (che evidentemente hanno tutto l’interesse a che il CTU estenda la propria indagine a tutto campo);

b) formula quesiti che possono indurre in errore (ad es. dica il ctu … a quali soggetti debbano essere attribuite le responsablità ed in quale misura…). Il CTU non ha il compito di stabilire le responsabilità, ma, ad esempio, di individuare il giusto comportamento da tenere secondo le regole della tecnica; sarà poi il giudice a decidere se l’eventuale discostamento comporta o meno una responsabilità.

Ci ritorneremo.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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14 commenti:

  1. Daniele

    su una causa d’urgenza (frana attiva che ha investito un capannone a valle ), il CTU ha limiti di tempo per dare risposta ai quesiti del giudice, o può rimandare indefinitamente? Se il danno nel frattempo si aggrava il CTU è responsabile (è passato un anno e il fabbricato ora è totalmente inagibile)? l’avvocato può richiedere un intervento del giudice?

  2. Mirco Minardi

    @daniele59: domanda interessante. Il CTU deve rispondere entro il termine fissato dal Presidente, salvo proroghe. Il ritardo in assenza di proroga costituisce comportamento illegittimo che può essere fonte di responsabilità e causa di danno. L’avvocato può certamente richiedere l’intervento del giudice.

  3. Aldo

    Buonasera,
    Le chiedo se le note critiche alla relazione del CTU possono essere redatte e consegnate a “doppia” firma del CTP e dell’avvocato della parte. Ovvero se nelle medesime note ci possa essere una premessa dell’avvocato, con eccezioni preliminari, ed a seguire le controdeduzioni tecniche del CTP. Il deposito delle note potrebbe essere contestato per una irregolarità? Ringraziando per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.

  4. Alberto

    In fase di osservazioni alla bozza di relazione uno dei due CTP allega documenti che smentiscono le conclusioni del ctu. Tali documenti ovviamente non erano stati prodotti tempestivamente agli atti e depositandolì ora il principio del contraddittorio viene meno. Allo stesso momento Questi materiali cambierebbero le sorti della mia perizia. come procedere in tal caso? Confermo le mie conclusioni ma comunico cmq queste nuove circostanze nelle controdeduzioni?

  5. Giorgio

    Con atto di citazione parte attrice chiede risarcimento danni da fatto illecito ed a prova dell’entità del danno produce relazione del proprio CTP senza chiedere CTU . Rischia che la domanda venga respinta ?

  6. Francesco

    Ho scelto come parte in causa di nominare me stesso come CTP, il Giudice nonostante due richiami non ha percepito la mia nomina. Come parte ho seguito tutte le operazioni peritali, adesso necessito di stilare una relazione tecnica per sottolineare errori CTU. Come posso fare?

  7. Pasquetti Gian Franco

    Chiedo, se per legge un normale CTU del tribunale può fare il lavoro di un amministratore di condominio con partita IVA e C.Fiscale?
    Grazie

  8. Cora

    Le osservazioni critiche del ctp equivalgono a dichiarazioni della parte? Per esempio, potrebbero considerarsi da controparte come un’ammissione di una data circostanza tecnica non menzionata in atti processuali dal relativo difensore?

  9. Emanuele

    Buongiorno,
    nel caso di costituzione tardiva in un ricorso ex art 702 bis, si può chiedere comunque la rinnovazione della ctu?
    Grazie.

  10. Emanuela

    Buongiorno, in merito a una consulenza tecnica d’ufficio (famiglia), una delle parti non ha nominato il proprio CTP. Il deposito della bozza l’avvocato affida a un consulente esterno le osservazioni e le note critiche a tale bozza.
    Può farlo?
    Il CTU deve rispondere nonostante non sia il CTP nominato?



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