Il contratto vincola due o più parti ad eseguire una prestazione. Avverso l’inadempimento l’ordinamento predispone rimedi giuridici diversi. Prima di esaminarli anzitutto vediamo in che cosa può consistere l’inadempimento:
- il debitore non ha eseguito tout court la propria prestazione;
- il debitore ha eseguito una parte della prestazione;
- il debitore ha eseguito l’intera prestazione ma questa presenta vizi e difetti;
- il debitore ha eseguito la prestazione in modo inesatto;
- il debitore ha eseguito in ritardo la propria prestazione;
- il debitore ha eseguito la prestazione in modo non diligente.
Il creditore adempiente ha diverse possibilità:
- può chiedere l’intervento del giudice per sciogliersi dal contratto;
- può far dichiarare la risoluzione (in caso di clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere, violazione del termine essenziale);
- può recedere dal contratto (ed eventualmente trattenere la caparra o chiedere il pagamento del doppio);
- può chiedere l’adempimento;
- può chiedere che la prestazione sia regolarizzata (giuridicamente o materialmente);
- può chiedere il risarcimento del danno;
- può sospende la propria prestazione in attesa che l’altra parte adempia o offra di adempiere la propria (art. 1460 c.c.).
L’errore più frequente che si commette è quello di ritenere che gli art. 1453 e ss. c.c. regolino ogni ipotesi di contratto. In realtà occorre di volta in volta fare riferimento alla disciplina tipica prevista per quel contratto.
Facciamo degli esempi.
Ecco cosa dispongono le norme contenute nel libro IV, titolo II del codice civile.
Art. 1453.
Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Art. 1455.
Importanza dell’inadempimento.
Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Per poter chiedere la risoluzione occorre:
a) l’inadempimento dell’altra parte;
b) che l’inadempimento non sia di scarsa importanza
Non dunque qualunque inadempimento giustifica una risoluzione, ma solo quello che sia grave, tenuto conto dell’interesse del creditore.
Vediamo invece cosa accade in materia di appalto.
Art. 1668.
Contenuto della garanzia per difetti dell’opera.
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Come si vede, in caso di vizi e difetti i presupposti per ottenere la risoluzione sono ben diversi:
i vizi e i difetti devono rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Pertanto i presupposti per ottenere la risoluzione del contratto sono assai più rigorosi di quelli previsti in linea generale dagli artt. 1453 e 1455 c.c. E’ per questo che ogni volta che si chiede la risoluzione del contratto occorre sempre verificare se la disciplina prevista per quello specifico contratti deroghi o meno la disciplina generale.
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