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Dal fascicolo informatico noi possiamo scaricare tanto la copia informatica, quanto il duplicato informatico. La prima, a differenza del secondo, reca la famosa coccardina, il numero di R.G., il numero del provvedimento e la fondamentale data di pubblicazione. Il secondo nulla, se non la firma digitale del giudice.
Molto spesso non c’è coincidenza tra data apposta dal giudice al provvedimento e data di pubblicazione. Nessun problema, però, se la data di pubblicazione si ricava dal provvedimento, come nella copia informatica. Tuttavia, nel duplicato detta data non c’è. Allora può accadere che l’impugnazione potrebbe essere tempestiva solo se riferita alla data di pubblicazione, e tardiva se riferita a quella della decisione. E cosa accade se questo si verifica in Cassazione? Non è difficile immaginare la risposta.
E’ quanto accaduto in Cass. 14875/2019 in cui si legge che:
“Nella specie la sentenza di appello depositata dal ricorrente reca soltanto la firma digitale del presidente del collegio e del consigliere estensore e la decisione risulta adottata in data 28.6.2016. Manca sia la attestazione di deposito del Cancelliere sia il numero identificativo della sentenza che attesta l’inserimento dell’atto nel registro cronologico delle decisioni (artt. 28, 33 e 35 disp. att. c.p.c.; art. 13 comma 1 n. 16 del DM Giustizia 27.3.2000n. 264 “Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.”): difetta pertanto la attestazione della pubblicazione della sentenza.
La verifica assume rilevanza in quanto il ricorso per cassazione è stato notificato per via telematica in data 15.9.2017 e, trovando applicazione il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. (essendo stato introdotto il giudizio in data anteriore al 4.7.2009, data di entrata in vigore della riforma della norma processuale disposta dalla legge n. 69/2009), la notifica risulterebbe tempestivamente eseguita rispetto alla data 18.7.2016 di pubblicazione della sentenza indicata dal ricorrente, mentre sarebbe da considerare tardiva rispetto alla data 28.6.2016, in cui è stata emessa la decisione (venendo a scadere il termine di decadenza il 29.7.2017).
Non viene peraltro in soccorso la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del DL 18.10.2010 n. 179 conv. in legge n. 221/2012 -introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del DL 24.6.2014 n. 90 conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114- che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”, essendo appena il caso di osservare come la norma attribuisca al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza”.
Ergo: il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
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Salve, si dimentica evidenziare il travisamento della consulenza ctu secondo l’art 395 cpc…e quando non è argomento di discussione tra le parti….saluti