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Non di rado la prova testimoniale non viene ammessa dal giudice di merito. Talvolta perché inammissibile, talaltra perché irrilevante.
L’inammissibilità può discendere dalla violazione di norme sostanziali e processuali. La rilevanza richiama invece la pertinenza rispetto ai fatti principali e secondari.
La valutazione del giudice di merito potrebbe essere corretta, ma potrebbe essere anche scorretta; in tal caso si tratta di capire come devolverla in Cassazione.
Ecco come si fa.
Per prima cosa occorre dimostrare che il fatto di cui si discute (oggetto della testimonianza non ammessa) è ancora attuale, alla luce della sentenza del giudice di secondo grado.
Occorre poi dimostrare:
a) quale fosse l’esatto contenuto del capitolo (con conseguente trascrizione);
b) in quale momento il fatto (n.b., il fatto, non il capitolo) era stato dedotto, al fine di dimostrare la tempestività;
c) la mancata rinuncia all’udienza di PC (con conseguente trascrizione delle conclusioni);
d) la proposizione dell’impugnazione sulla mancata ammissione della prova.
Il capitolo deve essere “potenzialmente” decisivo nel senso che la risposta affermativa può cambiare il giudizio sulla questione di fatto.
V. Cass. 27033/2018
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