Il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
Uno degli errori più frequenti commessi dagli avvocati che non si sono mai cimentati con il ricorso per cassazione è costituito dal mancato confronto con la sentenza impugnata.
Ne ricaviamo un esempio in Cass. 21858/2019. Il giudice di appello aveva riformato la decisione di primo grado, evidenziando che l’attore non aveva provato il nesso causale e la colpa della P.A. convenuta.
Per tutta risposta, il ricorrente ha censurato la violazione di legge. Come vi può essere violazione dell’art. 2051 c.c. nei casi in cui la domanda è respinta in punto di fatto, prima ancora che in punto di diritto?
E’ questo ciò che si fa fatica a comprendere da parte di molti. Se il giudice afferma che il nesso causale tra cosa ed evento non è stato provato, è inutile interrogarsi (e quindi denunciare) se sia applicabile il 2043 o il 2051 c.c., per la semplice ragione che prima va superato questo accertamento impeditivo della responsabilità, non importa se extracontrattuale o da cose in custodia.
Quindi il problema da affrontare preliminarmente è la questione di fatto e il modo in cui il giudice ha risolto detta questione si può censurare solo in due modi: o attraverso la censura di nullità della sentenza o del procedimento (ad es. evidenziando la mancata applicazione del principio di non contestazione), oppure attraverso la censura di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (ad es. evidenziando che il giudice non ha recepito le conclusioni del CTU).
5. Il ricorso è inammissibile. Lo è, innanzitutto, per carenza del requisito dell’esposizione sommaria del fatto, avendo la ricorrente omesso di dire alcunché, anche solo in modo riassuntivo, sulle ragioni della sentenza impugnata (ex multi Cass. civ. Sez. lavoro, 26/07/2016, n. 15430 Cass. n. 7825 del 2006; n. 12688 del 2006) .
In secondo luogo lo è perché non si raffronta con la sentenza impugnata. Il giudice del merito ha affermato, con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico, che l’attrice doveva fornire la prova non solo della verificazione del fatto, ma anche del nesso causale tra i danni patiti e, dunque, del legame eziologico tra la pretesa condotta, commissiva o omissiva, dell’ente territoriale e l’evento. Tale prova, non solo non è stata fornita, ma neppure l’attrice ha cercato di fornirla [cfr. sentenza impugnata pag. 5 e ss.1.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- L’indicazione dei documenti nel ricorso per cassazione
- La mancata ammissione della prova testimoniale nel ricorso per cassazione
- L’omesso esame di un fatto (quasi) decisivo nel ricorso per cassazione
- La carente esposizione sommaria del fatto nel ricorso per cassazione ne determina l’inammissibilità
- La mescolanza dei motivi nel ricorso per cassazione
Ultimi commenti