La CTU e i vizi di merito

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come-si-contesta-una-ctu-copertinaEstratto dall’ebook COME SI CONTESTA UNA CTU: manuale per l’avvocato e il consulente, 2016

 

Costituisce grave errore da parte dell’avvocato ritenere che la CTU “non sia affar suo”, che è poi l’atteggiamento tenuto dalla maggior parte dei giudici[1]. Voglio dire che spesso si tende ad attribuire troppa fiducia tanto al CTU (da parte del giudice), quanto al CTP (da parte dell’avvocato). In realtà, occorre sempre considerare che la consulenza tecnica d’ufficio non è un semplice elaborato tecnico, bensì un’indagine critica e valutativa che si inserisce in un processo volto alla tutela di diritti, in cui i fatti da tenere in considerazione sono quelli giuridicamente rilevanti. Questo comporta che non necessariamente ciò che è vero per la scienza e la tecnica sia altrettanto per il diritto.

Un esempio chiarirà questa affermazione. Supponiamo che il CTU escluda il nesso di causalità sul rilievo che non è certo che l’evento E sia stato provocato dal fatto F. Questa conclusione, seppure corretta sul piano scientifico, dal punto di vista giuridico è assolutamente insufficiente, in quanto, come tra poco vedremo meglio, in ambito civile non è necessario raggiungere la certezza dei fatti, essendo sufficiente stabilire se vi è una probabilità maggiore che l’evento E si sia verificato proprio a causa del fatto F (c.d. criterio del più probabile che non). Dunque, il CTP, ignaro del diritto vivente, potrebbe condividere le conclusioni rassegnate dal CTU, senza segnalare al difensore l’insufficienza della motivazione.

Avvocato e consulente di parte, pertanto, debbono esaminare insieme la consulenza tecnica, in quanto ciascuno è portatore di un sapere diverso (rispettivamente giuridico e tecnico) indispensabile per una compiuta analisi.

 

8.1.1 Leggi scientifiche, leggi statistiche, massime di esperienza.

Dopo aver analizzato nei paragrafi precedenti gli errori di carattere processuale, dobbiamo ora esaminare una diversa tipologia di vizi che non di rado inficiano le relazioni dei CTU.

Partiamo da una considerazione di base: la consulenza tecnica è spesso un elaborato che giunge a delle conclusioni muovendo da alcune premesse. Talvolta, infatti, il consulente deve semplicemente effettuare dei calcoli (pensiamo alle perizie contabili), ma più spesso è chiamato ad esprimere valutazioni ed ipotesi. L’indagine si complica quando attraverso un ragionamento di tipo inferenziale il consulente deve accertare l’esistenza di un fatto ignoto, partendo dall’esame di uno o più fatti noti (c.d. indizi). Si pensi all’indagine volta a stabilire le cause della morte o della malattia di una persona; oppure le cause del crollo o della rovina parziale di un immobile. In questi casi il consulente si trova di fronte ad un evento (la morte, la malattia, la rovina) di cui deve accertare la causa (il fatto ignoto). Il problema può essere facilmente risolto se, dato un evento E, la causa non possa che essere il fatto F1. Si pensi al caso in cui vi sia una legge scientifica che affermi che nel 99,99% dei casi una certa malattia è provocata solo dall’ingerimento di una certa sostanza.

Nella realtà, però, accade di frequente, per non dire quasi sempre, che un certo evento possa essere provocato non solo dal fatto F1, ma anche dai fatti F2, F3, F4 e così via. Si parla in questi casi di multifattorialità. In dette ipotesi il consulente deve procedere come una sorta di investigatore, raccogliendo ed esaminando tutti gli indizi disponibili, al fine di giungere alla conclusione più verosimile, posto che il ragionamento induttivo non può giungere mai alla certezza assoluta.

Iniziamo distinguendo le leggi scientifiche da quelle che scientifiche non sono. Tradizionalmente si parla di scienze dure o di natura per riferirsi alla fisica, alla chimica, all’ingegneria, alla biologia, alla farmacologia e che rinviano a calcoli matematici, ad esperimenti di laboratorio a frequenze statistiche e ad altri metodi scientifici di indagine. Queste scienze hanno la caratteristica di essere nomotetiche in quanto formulano leggi generali (Taruffo).

Tuttavia, nel processo la semplice applicazione di leggi generali di solito non è sufficiente per accertare i fatti. Più spesso si applicano leggi di tipo statistico, le quali affermano che dato un certo fatto F è probabile che si verifichi l’evento E in una certa percentuale di casi. Quando la frequenza statistica si aggira attorno all’80/90% si parla di frequenze statistiche elevate che, tuttavia, non producono mai certezza, ma solo probabilità.

Questo è un punto centrale e va sottolineato con forza. Di solito è possibile affermare che il fatto F abbia provocato l’evento E solo con elevata probabilità, non con certezza. Dal punto di vista del civilista questa conoscenza relativa non rappresenta più un ostacolo al riconoscimento del bene della vita, in quanto la giurisprudenza civile da tempo utilizza il criterio del “più probabile che non[2]. In altre parole, se nel processo viene dimostrato che un fatto ha probabilmente provocato un certo evento, il giudice, in presenza di tutti gli altri elementi, dovrà riconoscere tutela al diritto fatto valere dall’attore.

Si pensi allora al caso in cui il CTU escluda l’esistenza di un nesso causale solo perché non è certo che il fatto F abbia provocato l’evento E. Una simile relazione sarebbe manifestamente viziata per insufficienza di argomentazioni, atteso che il consulente deve mettere il giudice nella condizione di stabilire se vi sia stata comunque una probabilità. Il consulente dovrà dunque dire: “non è certo che il fatto F abbia provocato l’evento E, ma è poco/mediamente/molto probabile”. Solo in questo modo il giudice disporrà degli elementi per stabilire l’esistenza o l’inesistenza del nesso di causalità. Così, se il CTU dirà: “è improbabile, anche se possibile, che F abbia provocato E”, oppure “vi è una probabilità del 50%”, il giudice, in assenza di altri elementi, dovrà rigettare la domanda.

Con riferimento alle leggi statistiche occorre poi ricordare che non vi è esatta corrispondenza tra la percentuale statistica e la percentuale della probabilità che in quel caso il fatto F1 abbia provocato l’evento E. In altre parole, se una legge statistica afferma che nel 60% dei casi alla presenza del fatto F1 si verifica un certo evento E, ciò di per sé non significa che in presenza delle stesse condizioni l’evento E allegato dall’attore sia stato provocato con il 60% delle probabilità dal fatto F1.

Occorre poi distinguere la causalità generale dalla causalità specifica: il fatto, ad esempio, che l’esposizione all’amianto possa provocare il tumore al polmone, non significa di per sé che Tizio abbia contratto detta neoplasia proprio a causa dell’esposizione prolungata alle fibre del materiale. Ciò è dimostrato dal fatto che non tutti coloro che sono esposti in pari misura, o addirittura in misura maggiore in termini di quantità e tempo, sviluppano un tumore al polmone. Allo stesso tempo, questa neoplasia si manifesta anche in soggetti non esposti all’amianto.

Si tratta però di problemi assai complessi che in questa sede non possiamo approfondire. Al lettore basti sapere che l’uso delle leggi statistiche va fatto con estrema ponderazione.

Un discorso a parte va fatto per le scienze umane o sociali come la psicologia, la sociologia, l’economia, la storia, la storia dell’arte, la critica letteraria e così via. Queste scienze, ammesso che possano considerarsi tali, non giungono all’affermazione di leggi universali e dunque non sono nomotetiche, bensì idiografiche, in quanto tendono a fornire la conoscenza di un singolo evento, di un singolo individuo o di un singolo oggetto. A differenza delle scienze dure, cioè, le scienze sociali non mirano alla spiegazione di fenomeni empirici, bensì alla comprensione di atti, comportamenti, tendenze o preferenze. Al

[1] Non è un caso se quasi sempre il giudice condivide le conclusioni cui è giunto il CTU, utilizzando, per giustificare la decisione, niente più che formule di stile.

[2] Il principio è ormai costantemente affermato; da ultimo v. Cass. S.U. 25767/2015. Interessante notare che recentemente è stato ribadito anche in un settore, quello della responsabilità professionale dell’avvocato, in cui fino a pochi anni fa si parlava di “sicuro fondamento dell’azione” e di “certezza morale” dell’esistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno (Cass. 23209/2015).


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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11 commenti:

  1. Federico

    Buongiorno avvocato, sono un consulente del Tribunale ed avrei piacere di conoscere il suo parere su una problematica che rilevo spesso nelle mie consulenze.
    Uno degli obblighi che ha l’impresa è di fornire, alla fine dei lavori, il progetto as-built (come costruito) al committente.
    Quasi mai le imprese ottemperano a tale obbligo, anche contrattuale.
    Nel corso della CTU quindi mi trovo a dover esaminare impianti complessi senza disporre di alcunchè perchè ovviamente parte attrice non può produrre quello che non ha.
    Io ritengo quindi corretto chiedere, nel corso della consulenza, copia del progetto iniziale dell’opera che ovviamente consente una prima individuazione dell’impianto.
    A mio giudizio tale richiesta non viola il principio che vieta l’utilizzo di documenti non ritualmente prodotti a meno che non si contesti anche la progettazione.
    Vorrei conoscere il suo parere in merito.
    La ringrazio anticipatamente per la cortesia.

  2. Marina

    proprio perchè in genere le risultanze della ctu delineano e rispondono già ai quesiti posti dal Giudice,l’avvocato di parte può accelerare i tempi della Sentenza,e chiedere discussione orale della causa in udienza di precisazione conclusioni? articolo 281-quinquies, o è preferibile che venga svolta in forma scritta?grazie

  3. Federico carminati

    Gent.le avv. Minardi, si può, nella memoria conclusionale prospettare una normativa ( nello specifico la legge sulla subfornitura) quale regolatrice del contratto prodotto in corso di causa? Cordialità e grazie

  4. Aldo

    Egregio avvocato nel giudizio di primo grado l’INAIL non ha preso parte alle operazioni peritali fissate dal Giudice e non ha formulato critiche alla bozza di CTU. Solamente in udienza di discussione l’avvocato dell’inail a contestato la ctu in particolare dei documenti utilizzati e non presenti nel fascicolo del ricorrente. La sentenza ha accolto il ricorso e ora l’inail in appello allegando nell’atto di appello un nuovo documento medico contesta la CTU. Che ne pensa, può trovare accoglimento l’appello?
    Grazie

  5. Monica

    Buonasera avvocato, solo una domanda: tutto quello che ho letto è applicabile a qualsiasi CTU anche in fase di divorzio e verifiche di un minore?
    Ho una CTU assolutamente parziale e non super partes
    Grazie

  6. Antonio

    Gentile Collega, vorrei conoscere il suo parere in merito: é corretto chiedere in conclusionale ulteriori danni che dovessero evidenziarlo solo in seguito alla CTU? Grazie

  7. Antonella corvino

    Buongiorno collega, avrei un quesito da porti: se il CTU non risponde correttamente ai quesiti posti dal Giudice, in quanto l’oggetto della perizia, nonchè del giudizio (nella specie il contatore del gas) è stato nelle more del giudizio sostituito e “dismesso”, la relazione peritale è inficiata da nullità (eccepita alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale)?Nella specie, il Ctu si limita a dire che il contatore è stato rimosso e che nulla può dire sulla sua funzionalità, ma al tempo stesso, dando per buone le rilevazioni effettuate dalla società di distribuzione, conclude con un calcolo a danno dell’attore, che avvalora la tesi di controparte…., grazie anticipatamente



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