Finalmente un po’ di chiarezza dalla S.C. E’ noto, infatti, che la questione ha trovato in giurisprudenza soluzioni diverse, tanto che ad un certo punto fu rimessa alle Sezioni Unite, ma di quella pronuncia non se ne è mai saputo nulla, forse perché nel frattempo quel giudizio si è estinto.
Le pronunce più rigorose (quelle che negavano detta possibilità) non mi avevano mai convinto e lo avevo anche scritto nel mio ebook, per la semplice ragione che non capivo la differenza di disciplina tra “allegazione difensiva” e “allegazione difensiva tecnica”.
Con sentenza n. 15418/2016 la S.C. ha distinto le eccezioni alla CTU in “processuali” e di “contenuto”.
Per le prime vale il principio della sanatoria in caso di mancata tempestiva contestazione. Per le seconde, invece, l’ultimo momento utile viene ancorato alla comparsa conclusionale. In sintesi il ragionamento della Corte è questo:
- la consulenza di parte costituisce una mera allegazione difensiva di natura tecnica, alla stregua degli atti della parte medesima, la cui allegazione al procedimento è regolata dalle norme che li disciplinano, non valendo la natura tecnica del documento ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo;
- la relativa produzione non rientra pertanto nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c.;
- il giudice di merito, il quale intenda esprimere un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto;
- le eccezioni di parte relative al “procedimento” seguito dal CTU, integrano eccezioni di nullità e si inquadrano nell’ambito di applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., onde la relativa eccezione va sollevata nella prima difesa;
- le eccezioni, invece, relative al “contenuto” della CTU costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, le quali non soggiacciono a detto rigoroso termine di decadenza;
- ove, nel procedimento volto all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, le parti abbiano rispettato il termine fissato dal giudice per il deposito della CTP, che alla prima rivolga osservazioni, sussiste l’obbligo per il consulente tecnico di rispondere ad esse (al fine di fornire lumi al giudice) e per il giudice di tenerne conto nella sua decisione;
- al contrario, ove il parere tecnico di parte non sia prodotto entro il termine assegnato dal giudice, di contro non sussistono detti connessi obblighi; ma ciò non vuol dire che quelle argomentazioni tecniche siano ormai precluse nel processo;
- anche gli atti di parte, al pari della sentenza, possono, a sostegno della tesi perorata, addurre gli argomenti sviluppati da un tecnico o consulente di parte e poi trasfusi nell’atto, alla stregua di mere difese, anche quali osservazioni alle risultanze della espletata consulenza tecnica d’ufficio;
- I soli limiti rilevanti al riguardo consistono nel divieto di introdurre per questa via in giudizio – dopo che siano decorsi i relativi termini fissati dal codice di rito – fatti costitutivi, modificativi od estintivi nuovi, nuove domande o eccezioni e nuove prove;
- le parti devono altresì rispettare il contraddittorio, pertanto la controparte deve avere la possibilità di replicare in un proprio atto, successivo a quello che tali nuove difese abbia introdotto;
- rispettate tali condizioni, le confutazioni e le critiche alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ben possono essere svolte nella comparsa conclusionale, anche mediante argomentazioni tecniche “suggerite” da un esperto della specifica materia extragiuridica;
- tuttavia, il breve termine per le repliche non deve tradursi in una effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; pertanto, l’esposizione di argomenti critici a confutazione della consulenza tecnica d’ufficio solo in comparsa conclusionale sarà valutata dal giudice – come ogni altra condotta delle parti e dei loro difensori – sotto la lente dell’obbligo di correttezza e buona fede processuale;
- al fine di giudicare la correttezza della condotta tenuta dalla parte il giudice valuterà la serietà dei motivi che l’abbiano indotto a formulare le più approfondite critiche alla CTU solo in comparsa conclusionale;
- qualora il giudice, in forza delle nuove argomentazioni tecniche esposte nella comparsa conclusionale, abbia ravvisato l’esigenza d’una revisione o d’un approfondimento di determinati temi d’indagine o considerazioni e sia stato, quindi, indotto a rimettere la causa sul ruolo istruttorio, dovrà valutare se la ritardata offerta di quelle argomentazioni sia addebitabile alla parte ed integri la violazione dei doveri di lealtà e correttezza, di cui tenere conto poi in sede di liquidazione delle spese di lite.
Per approfondire leggi il mio Come si contesta una CTU.
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Buongiorno avvocato, sono un consulente del Tribunale ed avrei piacere di conoscere il suo parere su una problematica che rilevo spesso nelle mie consulenze.
Uno degli obblighi che ha l’impresa è di fornire, alla fine dei lavori, il progetto as-built (come costruito) al committente.
Quasi mai le imprese ottemperano a tale obbligo, anche contrattuale.
Nel corso della CTU quindi mi trovo a dover esaminare impianti complessi senza disporre di alcunchè perchè ovviamente parte attrice non può produrre quello che non ha.
Io ritengo quindi corretto chiedere, nel corso della consulenza, copia del progetto iniziale dell’opera che ovviamente consente una prima individuazione dell’impianto.
A mio giudizio tale richiesta non viola il principio che vieta l’utilizzo di documenti non ritualmente prodotti a meno che non si contesti anche la progettazione.
Vorrei conoscere il suo parere in merito.
La ringrazio anticipatamente per la cortesia.
proprio perchè in genere le risultanze della ctu delineano e rispondono già ai quesiti posti dal Giudice,l’avvocato di parte può accelerare i tempi della Sentenza,e chiedere discussione orale della causa in udienza di precisazione conclusioni? articolo 281-quinquies, o è preferibile che venga svolta in forma scritta?grazie
Gent.le avv. Minardi, si può, nella memoria conclusionale prospettare una normativa ( nello specifico la legge sulla subfornitura) quale regolatrice del contratto prodotto in corso di causa? Cordialità e grazie
@Federico: direi proprio di sì
Egregio avvocato nel giudizio di primo grado l’INAIL non ha preso parte alle operazioni peritali fissate dal Giudice e non ha formulato critiche alla bozza di CTU. Solamente in udienza di discussione l’avvocato dell’inail a contestato la ctu in particolare dei documenti utilizzati e non presenti nel fascicolo del ricorrente. La sentenza ha accolto il ricorso e ora l’inail in appello allegando nell’atto di appello un nuovo documento medico contesta la CTU. Che ne pensa, può trovare accoglimento l’appello?
Grazie
@Aldo: direi di no
Buonasera avvocato, solo una domanda: tutto quello che ho letto è applicabile a qualsiasi CTU anche in fase di divorzio e verifiche di un minore?
Ho una CTU assolutamente parziale e non super partes
Grazie
@Monica: i principi generali valgono per ogni tipo di ctu
Gentile Collega, vorrei conoscere il suo parere in merito: é corretto chiedere in conclusionale ulteriori danni che dovessero evidenziarlo solo in seguito alla CTU? Grazie
Buongiorno collega, avrei un quesito da porti: se il CTU non risponde correttamente ai quesiti posti dal Giudice, in quanto l’oggetto della perizia, nonchè del giudizio (nella specie il contatore del gas) è stato nelle more del giudizio sostituito e “dismesso”, la relazione peritale è inficiata da nullità (eccepita alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale)?Nella specie, il Ctu si limita a dire che il contatore è stato rimosso e che nulla può dire sulla sua funzionalità, ma al tempo stesso, dando per buone le rilevazioni effettuate dalla società di distribuzione, conclude con un calcolo a danno dell’attore, che avvalora la tesi di controparte…., grazie anticipatamente
Non è, a mio avviso, una ipotesi di nullità, ma di attendibilità del contenuto della relazione